Diritto

Le regole nei controlli delle Srl

30/11/2017

La riforma della crisi d’impresa (Legge n.155 del 19 ottobre 2017) ha apportato sostanziali modifiche al Codice civile, all’assetto e ai compiti degli organi di controllo interno delle società. I futuri decreti delegati che saranno emanati dovranno in particolare estendere i casi nei quali molte Srl...

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Ok alla delega per la riforma del fallimento

19/10/2017

Rafforzato il ruolo di sindaci e revisori   La delega per la revisione della disciplina sulla crisi d’impresa definitivamente approvata dal Senato, prevede una serie di misure atte ad impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e offre ampio spazio a strumenti di composizione...

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Esercizio del potere di controllo dei soci nella s.r.l.

27/10/2016

L’art. 2476 c.c. assume un ruolo centrale per la definizione di alcuni meccanismi di governance che caratterizzano una s.r.l. La norma rappresenta il principio su cui si basa il sistema di tutela dei diritti della minoranza, che riconosce ai soci non amministratori un potere di controllo sull’andamento della gestione, come strumento propedeutico alla tutela del socio sia nei confronti degli amministratori per accertare la loro responsabilità verso la società sia quando agisce per ottenere il risarcimento di un danno direttamente subito (azione individuale).

Le prerogative affidate all’iniziativa individuale del socio si inseriscono in un contesto organizzativo, rappresentato dalla rilevanza del ruolo rivestito dallo stesso nell’attività dell’impresa, in linea con i principi ispiratori della riforma del diritto societario (Legge 13 ottobre 2001, n. 366), recepiti dal decreto di attuazione D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

In tale contesto il legislatore per “pareggiare” il potere attribuito alla maggioranza ha dato ai soci di minoranza alcuni strumenti che si possono definire di “partecipazione” e di “uscita”: i primi consentono al socio di incidere sulle scelte della società e su coloro che concretamente le adottano, i secondi sono relativi alla facoltà di liberarsi del vincolo sociale (diritto di recesso).

 

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Concordato preventivo con continuità

13/10/2016

L’imprenditore in crisi ha la facoltà di proporre ai propri creditori un concordato preventivo basato su un piano il cui contenuto potrà essere diversamente articolato.

Il concordato preventivo disciplinato dall’art. 160 e seguenti del R.D. 267/42, è una procedura concorsuale a cui accede l’imprenditore commerciale non piccolo in stato di crisi per liquidare il patrimonio aziendale (concordato liquidatorio o con cessione dei beni) o per cercare di raggiungere nuovamente un equilibrio economico e finanziario (concordato con finalità di risanamento o con continuità aziendale).

Il concordato è una procedura per la soluzione della crisi d’impresa di natura giudiziale in quanto l’accordo dei creditori viene perfezionato nell’ambito di un procedimento pubblicistico che necessita dell’omologazione del Tribunale. Con l'omologa, la procedura diventa vincolante per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione presso il Registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo.

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Procedure concorsuali: le vendite competitive

04/08/2016

La liquidazione dell’attivo fallimentare si realizza con una serie di atti tra i quali l’inventario dei beni e la stima del loro valore effettuata da soggetti specializzati. Successivamente vi è la predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter L.F.) da sottoporre per il controllo di legittimità e di merito attinente anche alle scelte di pianificazione, all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma di liquidazione approvato deve essere successivamente comunicato al giudice delegato attraverso deposito in cancelleria.

Il programma di liquidazione costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare e da esso parte il vincolo per la successiva attività di liquidazione del curatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione previsti con la diligenza richiesta dall’incarico.

Nel programma sono individuati analiticamente i singoli atti di realizzo del patrimonio fallimentare, i tempi previsti per il loro compimento, le tipologie di pubblicità da attuare ed i regolamenti di vendita delle gare competitive.

Il controllo del giudice delegato, non previsto nel procedimento di formazione del programma, vi è al momento dell’esecuzione dello stesso, assoggettando il compimento delle singole attività a specifica autorizzazione del giudice previo controllo di conformità delle stesse a quanto disposto nel programma (art. 104-ter, ultimo comma, L.F.). Per consentire questo controllo giudiziale di merito il curatore deve depositare apposita istanza con la quale ottiene la specifica autorizzazione a svolgere una più o tutte le attività liquidatorie previste nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

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