Abuso del diritto Prova con ogni mezzo

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Abuso del diritto Prova con ogni mezzo

Qualora l’Amministrazione finanziaria invochi, al fine della regolare applicazione delle imposte, la simulazione relativa di un contratto stipulato da un contribuente, non è dispensata dall’onere della relativa prova.

Quest’ultima, tuttavia, può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la medesima deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare in maniera convincente i profili negoziali di carattere soggettivo che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 5155, depositata il 16 marzo 2016, e con la quale è stata ribaltata, con rinvio, la decisione di annullamento di un atto impositivo.

Patto di non concorrenza

Il caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimità riguardava delle operazioni orignate da un patto di non concorrenza stipulato da una società con altra persona giuridica lussemburghese e sottoscritto con un contratto preliminare di cessione di quote societarie.

Alle società era stata contestata, nello specifico, una manipolazione elusiva, l’alterazione di schemi contrattuali classici e l’irragionevolezza rispetto alla normale logica di mercato. Per il Fisco, ossia, le operazioni poste in essere erano esclusivamente finalizzate a meri vantaggi fiscali.

I giudici di merito, tuttavia, avevano negato che la ricostruzione dei fatti operata dall'Amministrazione finanziaria avesse i crismi della prova indiziaria grave, precisa e concordante.

Da qui il ricorso in sede di legittimità promosso dall’agenzia delle Entrate e con cui è stata fatta valere un’erronea applicazione dei principi in materia di abuso del diritto.

Ribaltando la decisione di merito, la Suprema corte la ha ritenuta viziata da errore di diritto e, quindi, censurabile nella parte in cui si era limitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, anche se singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro, in un rapporto di vicendevole completamento.

Valenza interpretativa del nuovo abuso

Nel testo della medesima pronuncia n. 5155/2016 è stato, altresì, evidenziato come le disposizioni di cui al neo-introdotto articolo 10-bis dello Statuto del contribuente sull'abuso del diritto e l’elusione fiscale, anche se non applicabili ratione temporis alla specifica vicenda, rilevano, comunque, in chiave interpretativa nel definire la linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell’ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie.

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