Adempimenti e pagamenti, stop fiscale ad agosto
Pubblicato il 25 luglio 2025
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Come ogni estate si avvicina la consueta pausa fiscale di agosto, durante la quale vengono sospesi vari termini e pagamenti fiscali e l’Agenzia delle Entrate interrompe l’invio di comunicazioni ai contribuenti.
Sono previste tre specifiche fasce temporali:
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dal 1° al 20 agosto per quanto riguarda gli obblighi fiscali;
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dal 1° al 31 agosto per l’invio degli avvisi bonari da controlli automatici, liquidazioni su redditi soggetti a tassazione separata e richieste di documentazione ai contribuenti;
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dal 1° agosto al 4 settembre per i versamenti derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni e per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
Sospensione degli adempimenti
Nel periodo che va dal 1° al 20 agosto 2025 viene applicata una sospensione a tutti i termini legati agli obblighi e ai pagamenti fiscali.
Pertanto, tutte le scadenze previste in queste date vengono automaticamente posticipate senza applicazione di sanzioni o interessi.
Il calendario fiscale presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate tiene conto di questa sospensione e aggiorna di conseguenza tutte le scadenze. Ad esempio, il versamento dell’IVA, sia mensile che trimestrale, slitta dal 16 al 20 agosto.
Sospensione degli avvisi bonari
È prevista anche una sospensione più lunga, per tutto il mese di agosto, introdotta dal cosiddetto Decreto Adempimenti - D.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1.
Dal 1° al 31 agosto 2025, il Fisco non invia avvisi bonari generati da controlli automatici sulle dichiarazioni, liquidazioni relative a redditi soggetti a tassazione separata né richieste di documenti.
Tuttavia, restano escluse da questa sospensione le comunicazioni che presentano carattere di urgenza o che sono considerate non rinviabili, come nei casi in cui si stia avvicinando la scadenza dei termini di prescrizione o ci siano implicazioni penali.
Sospensione dei pagamenti
Infine, anche i termini di pagamento vengono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2025, in particolare quelli legati a:
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controlli automatici sulle dichiarazioni;
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verifiche formali delle dichiarazioni fiscali;
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liquidazioni di imposte su redditi soggetti a tassazione separata.
È importante sapere che anche gli atti eventualmente inviati durante la sospensione estiva, qualora presentino elementi di urgenza, rientrano in questa pausa. In questi casi, il periodo di 30 giorni per il pagamento inizierà a decorrere non dalla data di ricezione, ma a partire dal 5 settembre.
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