Certificazione attività R&S: regole per scambio dati MIMIT–Entrate

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fissa le modalità operative, i termini e gli obblighi connessi allo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Mimit e l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’attività di vigilanza e controllo circa le certificazioni e la corretta applicazione delle agevolazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023.

Le misure in oggetto riguardano i crediti d’imposta per:

  • attività di ricerca e sviluppo,
  • innovazione tecnologica,
  • design e ideazione estetica.

Il decreto Mimit del 22 luglio 2025 si inserisce nel sistema normativo delineato dalla legge n. 160/2019 e dai successivi provvedimenti attuativi, che hanno introdotto la possibilità per le imprese di ottenere una certificazione ufficiale sull’ammissibilità dei progetti alle agevolazioni fiscali.

Certificazione degli investimenti in ricerca, innovazione e design: quadro normativo

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022 stabilisce che, per garantire maggiore chiarezza e sicurezza nell’applicazione delle normative previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese hanno la possibilità di richiedere una certificazione che confermi la corretta qualificazione degli investimenti già realizzati o ancora da realizzare. Tale certificazione consente di inquadrare tali investimenti nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio fiscale, ossia ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

In questo contesto, il D.P.C.M. del 15 settembre 2023 introduce disposizioni specifiche sulla certificazione che attesta la natura delle attività indicate dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), al fine di accedere alle agevolazioni fiscali previste sotto forma di credito d’imposta.

Il decreto del 15 settembre 2023 prevede anche la possibilità per le imprese di ottenere, in via preventiva, una certificazione che convalidi la qualificazione dei propri progetti di investimento, e istituisce un apposito Albo dei certificatori autorizzati a rilasciare tale attestazione.

Grazie a questo impianto normativo, le aziende possono esercitare il diritto di ottenere una certificazione preliminare, che riconosce la natura qualificata degli investimenti effettuati o pianificati. Tale riconoscimento riguarda anche le attività di innovazione tecnologica volte a conseguire obiettivi di transizione digitale 4.0 o di sostenibilità ambientale, ai fini della fruizione del credito d’imposta o dell’eventuale applicazione dell’aliquota maggiorata prevista.

Tipologie di dati condivisi

Le informazioni oggetto dello scambio tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle Entrate riguardano i dati connessi alle certificazioni e ai soggetti certificatori, raccolti attraverso le piattaforme informatiche indicate nel decreto direttoriale del 21 febbraio 2024. Questi dati possono includere anche eventuali esiti dei controlli eseguiti dal Ministero.

I dati sono organizzati secondo due differenti tracciati.

1. Tracciato relativo alle certificazioni che comprende:

  • Codice identificativo e denominazione del progetto;
  • Data di conferimento dell’incarico da parte dell’impresa al certificatore;
  • Data di invio della certificazione;
  • Stato del progetto (in corso, concluso, da avviare);
  • Anno di avvio e di conclusione del progetto;
  • Riferimento normativo del settore agevolabile (es. art. 3 D.L. 145/2013 o art. 1, commi 200 e seguenti della L. 160/2019);
  • Codice fiscale dell’impresa e del certificatore;
  • Codice fiscale dei firmatari della certificazione;
  • Esito finale della procedura di certificazione, sia in base ai controlli effettuati dal Ministero, sia per decorrenza dei termini previsti (90 giorni ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2023).

Per ciascun anno di riferimento del credito d’imposta:

  • importo del credito;
  • anno di riferimento;
  • spese ammissibili sostenute;
  • importi già compensati;

2. Tracciato relativo all’Albo dei certificatori che include:

  • Codice fiscale del certificatore;
  • Numero di iscrizione all’Albo;
  • Stato dell’iscrizione (attivo, sospeso, cancellato);
  • Data di prima iscrizione;
  • Data di eventuali variazioni relative allo stato dell’iscrizione.

Modalità di trasmissione dei dati

Lo scambio di informazioni tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID), secondo le procedure tecniche rese disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia, nella sezione “Servizi Trasversali / Altri servizi / Sistema di Interscambio flussi Dati”.

Il Ministero provvede a trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati oggetto dello scambio.

Dopo la ricezione, l’Agenzia verifica la correttezza formale dei file ricevuti e rilascia una ricevuta che ne attesta l’accoglimento o lo scarto. In caso di rifiuto, la ricevuta conterrà anche l’indicazione degli errori rilevati. Il Ministero si impegna a correggere i dati e a inviarli nuovamente, tempestivamente e comunque entro il successivo invio previsto.

Il Ministero garantisce che i dati trasmessi corrispondano alla situazione disponibile al momento dell’invio e non è responsabile di eventuali mancate aggiornamenti derivanti da fattori esterni o interruzioni non programmabili del servizio.

Periodicità dello scambio dei dati

Le informazioni relative alle certificazioni raccolte, eventuali modifiche ai dati già trasmessi, o ulteriori comunicazioni legate al processo di certificazione, vengono inviate automaticamente dall’infrastruttura del Ministero all’Agenzia delle Entrate ogni quindici giorni, salvo che non siano state concordate tempistiche differenti in situazioni eccezionali.

I dati riguardanti l’Albo dei certificatori non seguono una periodicità fissa, ma vengono trasmessi ogni volta che si verifica un aggiornamento dello stato di iscrizione. L’invio viene effettuato, se possibile, il giorno successivo alla modifica, salvo accordi diversi tra le parti.

Durante la fase iniziale di attivazione del servizio, le modalità e la frequenza degli scambi di dati potranno essere definite congiuntamente dalle due Amministrazioni.

Stop alle sovrapposizioni tra certificazioni e controlli

Il decreto 22 luglio 2025 interviene sulla principale criticità operativa: la gestione dei casi in cui le attività di controllo e le richieste di certificazione si svolgono nello stesso periodo.

Grazie a uno scambio strutturato e costante di dati, entrambe le amministrazioni possono accedere a informazioni aggiornate, facilitando il coordinamento e prevenendo giudizi discordanti.

L’Agenzia delle Entrate ha così la possibilità di verificare immediatamente se, per un progetto oggetto di controllo, sia stata avviata una procedura di certificazione, mentre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può tenere conto degli accertamenti in corso nelle proprie valutazioni.

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