Anac: nuovo regolamento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
Pubblicato il 27 agosto 2025
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Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che, durante l’adunanza del 30 luglio 2025, il Consiglio ha approvato il regolamento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, Delibera n. 334, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Il regolamento approvato con Delibera 334/2025 stabilisce i criteri e le procedure per ottenere la qualificazione nelle diverse fasi della contrattualistica pubblica: progettazione, affidamento ed esecuzione.
Prevede inoltre l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante qualificata quando l’amministrazione non possiede i requisiti richiesti, e introduce la possibilità della qualificazione con riserva, pensata per consentire un graduale adeguamento agli standard previsti.
In sintesi, il Regolamento ANAC disciplina tre ambiti principali:
- la qualificazione ordinaria per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione;
- l’assegnazione d’ufficio di stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate (art. 62, comma 10, Codice 36/2023);
- la qualificazione con riserva, prevista dall’art. 63, comma 13, del Codice 36/2023.
Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di qualificazione deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio online “Qualificazioni stazioni appaltanti”, accessibile nell’area riservata del portale ANAC.
Ogni altra forma di trasmissione comporta l’irricevibilità della domanda.
I requisiti che non risultano verificabili direttamente dall’Autorità attraverso le proprie banche dati devono essere dichiarati dal RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) mediante apposita autocertificazione.
È compito del RASA acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare la veridicità delle informazioni dichiarate.
Qualora vengano rese dichiarazioni false o artificiosamente volte a ottenere la qualificazione senza possederne i presupposti, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 11, del Codice 36/2023 e dall’art. 12 dell’Allegato II.4.
Requisiti di qualificazione
I requisiti sono articolati in criteri e punteggi:
- Competenze interne in materia di appalti e digitalizzazione;
- Formazione e aggiornamento del personale;
- Esperienza pregressa (gare svolte oltre determinate soglie negli ultimi 5 anni);
- Obblighi di comunicazione dei dati a BDNCP;
- Efficienza decisionale (tempi tra ricezione offerte e stipula contratti);
- Aggregazioni, specializzazioni e disponibilità a svolgere gare per altri enti.
Formazione e aggiornamento
Il regolamento dedica particolare attenzione al criterio della formazione:
- sono valide le ore svolte nel triennio precedente o da completare entro 12 mesi;
- i corsi devono essere erogati da enti accreditati SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - (dal 2025 in avanti);
- gli ambiti includono esecuzione contratti, varianti, subappalto, digitalizzazione, BIM, sostenibilità, gestione contenzioso.
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