Apprendistato senza limiti di età: quali agevolazioni?

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Apprendistato senza limiti di età: quali agevolazioni?

Premessa

Tra le varie tipologie contrattuali utilizzabili per conseguire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro si annovera il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81/15.
Se si esclude il messaggio INPS n. 11761 del 2013, emanato in relazione al pregresso assetto normativo contenuto nel T.U. n. 167/11, l’unico chiarimento in merito all’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81 cit. era contenuto nella risposta a interpello n. 19 del 2016 del Ministero del Lavoro, con la quale quest’ultimo ha affermato che agevolazioni e incentivi non possono essere riconosciuti in caso di assunzione mediante apprendistato di soggetti disoccupati, che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione.
Ora l’INPS con messaggio n. 2243 del 31/05/2017 fornisce indicazioni operative sul portato applicativo di tale previsione, andando a dissipare i dubbi esegetici creati a causa di una norma lessicalmente non chiara e sistematizzata in maniera poco armonica con il processo di riforma degli ammortizzatori sociali.

La pregressa disciplina

L’art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 167/11 stabiliva che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
Tale norma non conteneva alcun riferimento all’età dei lavoratori disoccupati che potevano essere assunti con tale contratto, né specificava quale fossero le tipologie di apprendistato utilizzabili all’uopo utilizzabili. L’unica indicazione ricavabile dalla previsione era che il lavoratore dovesse essere in mobilità. Non era pertanto richiesto che costui fosse anche percettore di indennità di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione
In caso di assunzione del lavoratore al datore di lavoro spettava:

  • il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25 comma 9 della n. 223/91;
  • l’incentivo di cui all’articolo 8 comma 4 della medesima legge.

Il regime contributivo agevolato consiste nell’applicazione, per i primi diciotto mesi dall’instaurazione del rapporto, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura stabilita per gli apprendisti, giusto in tal senso il richiamo della L. n. 25/1955 e succ. mod. e integr.. Resta dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore e inoltre l’agevolazione non riguardava i premi INAIL.
Per effetto dell’art. 1 comma 773 della L. n. 296/06, a decorrere dall’1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è stata complessivamente rideterminata nel misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Diversamente non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’art. 25 comma 9 della L. n. 223, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo periodo dell’art. 1 comma 773 della L. n. 296 cit., che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%.
Per quanto riguarda invece l’incentivo di cui all’art. 8 comma 4 della L. n. 223 cit., il datore che assumeva un lavoratore, non giornalista, con contratto di apprendistato, poteva fruire di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al dipendente. La fruizione dell’incentivo era condizionata al ricorrere delle seguente condizioni: assunzione libera e non vincolata da disposizioni di legge o di contratto, contributo erogabile per un numero di mesi non superiore a dodici, elevabili a ventiquattro per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, ovvero a trentasei mesi per le aree particolarmente depresse.
In estrema sintesi l’assunzione di un apprendista in mobilità comportava per l’impresa:

  1. l’applicazione di un’ aliquota contributiva a carico del datore in misura ridotta, per un massimo di 18 mesi, superati i quali il regime contributivo tornava a essere quello ordinario;
  2. la fruizione di un contributo mensile, per un arco temporale definito, pari alla metà dell’indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al lavoratore. 

Il primo punto di svolta si ha con la L. n. 92/12 cd. “Riforma Fornero”.

La L. n. 92 cit.

Al fine di razionalizzare la disciplina del mercato del lavoro, ivi compresa quella inerente agli ammortizzatori sociali, l’art. 2 della L. n. 92 cit. ha previsto che il sostegno e la tutela di coloro che si trovavano in stato di disoccupazione, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, dovevano essere realizzati mediante l’istituto della c.d. Assicurazione sociale per l’impiego (c.d. Aspi).
In particolare l’Aspi è stata introdotta con decorrenza dall’01/01/2013, ed era destinata a sostituire gli ammortizzatori vigenti in materia di disoccupazione, ossia le indennità di disoccupazione (ordinaria e a requisiti ridotti) e l’indennità di mobilità.
In realtà impianto e caratteristiche del nuovo strumento di protezione sociale non si discostavano molto, anche quanto a contenuto e ad ambiti di riferimento, dalla logica della originaria assicurazione obbligatoria. Tant’è che la riforma, mediante l’istituto della la cd. MiniAspi, aveva riprodotto lo schema della trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti.
La L. n. 92 cit. aveva previsto anche un regime normativo transitorio, nell’ambito del quale il trattamento riceveva un’applicazione diversificata, a seconda dell’età del lavoratore e dell’anno in cui quest’ultimo accedeva alla misura. 

L’incentivo economico di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit.

Durante l’applicazione del regime transitorio venne osservato che, in caso di assunzione di un lavoratore in Aspi, la L. n. 92 cit. non prevedeva, a favore del datore, la facoltà di fruire di un incentivo analogo a quello stabilito dall’art. 8 comma 4 della L. n. 223 cit..
Per sopperire a tale lacuna l’art. 7 comma 5 lett. b) del D.L. n. 76/13 conv. con mod. dalla n. 99/13, ha introdotto, all’art. 2 della L. n. 92 cit., un ulteriore comma 10 bis il cui contenuto riproduce, per i lavoratore in Aspi, il meccanismo agevolativo di cui all’art. 8 comma 4 della L. 223 cit..

La L. n. 22/15 di riordino degli ammortizzatori sociali

Nel susseguirsi di tali interventi legislativi, e prima ancora che il regime transitorio previsto per l’operatività dell’Aspi esaurisse la propria efficacia, il D.lgs. n. 22/15 (c.d. Jobs Act) ha riordinato nuovamente le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria. 
Segnatamente l’art. 1 comma 1 del D.lgs. n. 22 cit., ha previsto, per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi). Per espressa previsione di cui all’art. 1 comma 1 del citato provvedimento, la Naspi sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall’art. 2 della L. n. 92 cit. e quindi l’Aspi e la MiniAspi. Per i lavoratori con rapporto di collaborazione, invece, è stata disciplinata l’apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012: la c.d. DIS-COLL.
Una ulteriore misura di sostegno al reddito, ma di matrice assistenziale, e denominata Assegno di Disoccupazione (Asdi), è stata prevista dall’art. 16 del D.lgs. n. 22 cit. per i lavoratori che abbiano fruito della Naspi per l’intera sua durata. Inoltre è stato introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione di cui al successivo art. 17, la cui operatività è tuttora subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La riduzione dell’incentivo di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit.

Onde favorire il processo di avvio dell’ANPAL e di reperire idonee risorse finanziarie volte anche a garantire l’attuazione del contratto di ricollocazione, l’art. 24 comma 3 D.lgs. n. 150/15 ha ridotto il contributo mensile di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit., in misura pari al 20% dell’indennità mensile residua spettante al lavoratore. Stante quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del medesimo D.lgs. n. 150 cit., tale riduzione ha avuto decorrenza dal 24 settembre 2015.
Sulla scorta di tale processo riformatore, si può pertanto rilevare che la Naspi, a decorrere dall’01/05/2016, è divenuta il solo ammortizzatore di natura previdenziale fruibile da coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione lavorativa. Conseguentemente, il contribuito di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit. costituisce il principale incentivo riconosciuto al datore che assume un lavoratore percettore di Naspi.

Le abrogazioni disposte dalla L. n. 92 cit.

Per cogliere la portata di carattere universalizzante della Naspi occorre però fare un passo indietro, giacché l’articolo 2 comma 71 della legge n. 92 cit., nell’iniziale processo di riforma, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dall’1 gennaio 2017, dell’art. 5 commi 4, 5 e 6, nonché degli articoli da 6 a 9 della L. n. 223 cit. che disciplinavano rispettivamente: il versamento del contributo d’ingresso alla mobilità, le liste di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Con gli stessi termini di decorrenza, l’art. 2 comma 71 lett. e) della L. n. 92 cit. ha abrogato anche l’articolo 25 comma 9 della L. n. 223 cit. che riconosceva al datore la facoltà di fruire di regime contributivo agevolato per il caso di assunzione dei lavoratori in mobilità.
La disciplina intertemporale applicabile all’esito delle abrogazioni
In conseguenza di tali abrogazioni ci si chiese quale fosse il regime applicabile alle assunzioni agevolate eseguite nelle more del 31/12/2016, in considerazione della circostanza che i lavoratori espulsi il 31/12/2016 dal mercato del lavoro non potevano più conseguire l’iscrizione nelle liste di mobilità ovvero percepire l’indennità di mobilità.
Al riguardo l’INPS, già con circolare n. 137 del 2012, aveva stabilito che ove le assunzioni, le trasformazioni o le proroghe inerenti al rapporto di lavoro si fossero verificate prima del 31 dicembre 2016 al datore di lavoro sarebbero spettati i trattamenti incentivanti e le agevolazioni secondo le condizioni e i termini stabiliti dalle disposizioni abrogate. Diversamente, per gli eventi che avessero inciso sul rapporto di lavoro il 31/12/2016 avrebbe trovato applicazione il regime incentivante previsto dalla normativa risultante dagli effetti dell’abrogazione.

Il testo unico sui contratti di lavoro e il nuovo apprendistato

In tale complessivo quadro si innesta anche la riforma sui contratti di lavoro realizzata con il D.lgs. n. 81/15, il quale ha riscritto, tra l’altro, la disciplina dell’apprendistato, innovando parzialmente il pregresso impianto normativo.
Nell’ambito delle modifiche si iscrive anche la norma che disciplina l’assunzione mediante apprendistato, volto al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori rimasti senza occupazione. Recita, infatti, l’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81 cit.: “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
La disposizione ricalca solo in parte, la disciplina di cui all’art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 167 cit., giacché contiene significativi elementi di discontinuità.
In primo luogo, tra le tre tipologie di apprendistati, la riqualificazione dei lavoratori può essere conseguita solo mediante contratto professionalizzante.
In secondo luogo tale contratto è stipulabile per i lavoratori “senza limiti di età”. Sebbene si è portati a ritagliare il canale occupazionale de quo per coloro che abbiano un’età superiore a 29 anni, la dizione normativa non sembra pregiudicare l’assunzione in apprendistato professionalizzante di giovani con età inferiore a 18 anni sempre che, ben si intende, siano in possesso della capacità giuridica richiesta per accedere al mondo del lavoro.
In terzo luogo l’apprendistato di cui all’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81 cit. è utilizzabile solo in favore dei lavoratori, non in mobilità, ma che percepiscano l’indennità di mobilità o un qualsiasi un trattamento di disoccupazione
In quarto luogo, l’elemento portante della previsione è contenuto nella parte finale, dove viene stabilito che per tale contratto, in deroga alle regole generali stabilite per il recesso dell’apprendistato, “trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali”, con la specifica che per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
La norma si prestava a molteplici letture tra loro discordanti.

  1. Secondo una prima opzione il regime contributivo agevolato e l’incentivo all’assunzione sarebbero spettati solo ed esclusivamente ai datori che assumevano i lavoratori percettori di indennità di mobilità. Diversamente ove l’assunzione avesse interessato i lavoratori che fruivano di altri trattamenti di disoccupazione, alla parte datoriale andrebbe riconosciuta solo la facoltà di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
  2. Di segno contrario invece è l’opzione che intende il riferimento dedicato ai lavoratori in mobilità di cui all’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81 cit. come norma specializzante, dedicata ai lavoratori che fruiscono dell’indennità di mobilità, ma di per sé non preclusiva ai fini dell’operatività del principio di cui al precedente art. 42 comma 6 lett. f) per tutti i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, a prescindere, pertanto, se siano o meno percettori di trattamento di disoccupazione. In altre parole, solo per l’assunzione di lavoratori percettori di indennità di mobilità troverebbe applicazione il regime ad esaurimento di cui all’art. 25 comma 9 e art. 8 comma 4 della L. n. 223 cit., mentre per l’assunzione di tutti gli altri lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione comunque denominato resterebbe valido il principio generale di cui all’art. 42 comma 6 della lett. f) del D.lgs. n. 81 cit. unitamente all’operatività del contributo previsto dall’art. 2 comma 10 bis della L: n. 92 cit..
  3.  Una tesi mediana, che si lascia preferire, perché più armoniosa con la ratio sottesa al processo di riforma, ritiene che il regime contributivo e incentivante di cui all’art. 25 comma 9 e art. 8 comma 4 della L. n. 223 cit. andrebbe riconosciuto solo ai lavoratori percettori di indennità di mobilità e sempre che l’assunzione di costoro sia stata eseguita entro il 30/12/2016. Diversamente in caso di assunzione di coloro che siano percettori di un qualsiasi trattamento di disoccupazione opererebbe l’incentivo di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit.. Anche in tale ipotesi resterebbe ferma la facoltà del sotto-inquadramento del lavoratore.

L’INPS con messaggio n. 2243 cit. aderisce alla seconda interpretazione osservando che il regime contributivo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.lgs. n. 81 cit., non percettori di indennità di mobilità ma di qualsiasi altro trattamento di disoccupazione, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, restando però esclusa la facoltà di conservare tale beneficio per l’anno successivo al termine del periodo di formazione. Inoltre, diversamente dai lavoratori percettori di indennità di mobilità, per l’assunzione con apprendistato dei lavoratori fruitori di trattamenti di disoccupazione non viene previsto nessun incentivo di tipo economico, neppure quello di cui all’art. 2 comma 10 bis della L. n. 92 cit.

Resta infine da evidenziare un ultimo aspetto e che riguarda la discontinuità del messaggio n. 2243 cit. rispetto alla circolare n. 137 cit. atteso che in deroga a quanto previsto da quest’ultima indicazione, viene riconosciuta ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità dopo il 31/12/2016 la facoltà di fruire delle agevolazioni e degli incentivi di cui agli artt. 25 comma 9 e 8 comma 4 della L. n. 223 cit..

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

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