Assunzioni obbligatorie di disabili: esonero autocertificato, cosa cambia?
Pubblicato il 20 agosto 2024
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Il legislatore obbliga i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti ad avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori in condizione di disabilità (articolo1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68),la cd. quota di riserva, variabile in base al numero degli occupati.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni ad alto rischio possono essere esonerati da tale obbligo.
In particolare, l’articolo 5, comma 3 bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.
Con decreto Interministeriale 10 marzo 2016 sono state stabilite le modalità operative da seguire per l’invio dell'autocertificazione e per il versamento del contributo esonerativo. Disposizioni a cui hanno fatto seguito le note esplicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in particolare, la nota 26 luglio 2016, n. 5113).
Le predette modalità si applicano fino 30 settembre 2024.
Dal 1° ottobre 2024 il richiamato decreto è abrogato e sostituito dal decreto interministeriale 11 giugno 2024, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il 5 agosto 2024.
Condizioni per l'esonero autocertificato
Sono due le condizioni per l'esonero autocertificato in parola. Il datore di lavoro privato e gli enti pubblici economici:
- devono occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille in numero tale da incidere sugli obblighi di assunzione di lavoratori disabili
- devono trovarsi nell’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva. Non può pertanto avvalersi dell’esonero il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con disabilità corrispondente alla misura prevista
Alla stregua dell’esonero parziale, l'esonero autocertificato è concesso:
- ai datori di lavoro con più di 35 dipendenti;
- ai datori di lavoro privati ed enti pubblici economici (sono esclusi infatti i datori di lavoro pubblici);
- nel limite massimo esonerabile del 60% della quota di riserva (nel decreto Interministeriale 10 marzo 2016 prima e nel decreto interministeriale 11 giugno 2024 poi non si fa nessun riferimento alla possibilità di arrivare all’80% nel trasporto privato, nella vigilanza privata e nella sicurezza, come previsto invece per l’esonero parziale).
I datori di lavoro nelle condizioni sopra rappresentate per fruire dell'esonero autocertificato devono:
- autocertificare la volontà di avvalersi dell’esonero;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Autocertificazione online
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante e va presentata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, esclusivamente per via telematica, con apposito modello e tramite la Banca dati del collocamento mirato.
Il decreto interministeriale 11 giugno 2024, in vigore dal 1° ottobre 2024, ha disposto la compilazione dell'apposito format sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
Nell'autocertificazione il datore di lavoro deve innanzitutto dichiarare la classe occupazionale in cui rientra:
- da 36 a 50 dipendenti (con obbligo assunzionale di due unità);
- con oltre 50 unità (con obbligo assunzionale pari al 7% dei lavoratori occupati).
NOTA BENE: I datori di lavoro la cui classe occupazionale sia quella compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti non possono fruire dell'esonero autocertificato (nota direttoriale del 15 aprile 2016 n. 2452).
Il decreto interministeriale 10 marzo 2016, applicabile fino al 30 settembre 2024, stabilisce che per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive il datore di lavoro è tenuto a specificare:
- la base di computo, vale a dire il numero dei dipendenti calcolabili ai fini della determinazione della quota di riserva;
- la quota di riserva, che è il numero di lavoratori con disabilità per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 68/1999, l’obbligo di assunzione;
- il numero di lavoratori con disabilità occupati;
- il numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio;
- la base netta, vale a dire la base di computo al netto dei lavoratori ad alto rischio;
- la quota netta rappresentata dalla quota di riserva calcolata sulla base netta;
- la quota d'esonero, consistente nel numero dei lavoratori disabili per i quali si autocertifica l’esonero.
Dal 1° ottobre 2024, il decreto interministeriale 11 giugno 2024 prevede che il datore di lavoro dichiari la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero, dichiara la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati, il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero.
La quota di esonero non può essere superiore:
- alla differenza tra quota di riserva e quota netta;
- alla differenza tra quota di riserva e numero di lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile (60% della quota di riserva), diminuito (dal 1° ottobre 2024) della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 68/99.
Infine, fino al 30 settembre 2024, il decreto interministeriale 10 marzo 2016 obbliga il datore di lavoro a dichiarare, nell’autocertificazione, gli estremi e l’importo del primo versamento del contributo esonerativo effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti la stessa autocertificazione e che copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
Dal 1° ottobre 2024, il decreto interministeriale 11 giugno 2024 prevede invece che l'autocertificazione può essere considerata validamente presentata e inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero autocertificato solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento del contributo esonerativo dalla piattaforma PagoPA.
La procedura telematica assistita determina in automatico la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri sulla base dei dati dichiarati.
In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione deve essere ripresentata con le stesse modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
L'autocertificazione è resa disponibile dalla banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero.
Contributo esonerativo
Il datore di lavoro che intende avvalersi dell’esonero autocertificato è tenuto a versare, al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Il contributo giornaliero per singolo lavoratore è pari, dal 1° gennaio 2022, a 39,21 euro (DM 30 settembre 2021 n. 193).
ATTENZIONE: A differenza di quanto previsto per l’esonero parziale, il contributo esonerativo per l'esonero autocertificato va calcolato, indipendentemente dal CCNL applicato, convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese (2.587,86 euro a trimestre) per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Per “trimestre” si intende “ciascun trimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre”.
Fino al 30 settembre 2024, il primo versamento va effettuato tramite bonifico bancario, nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
Inoltre, sempre fino al 30 settembre 2024, i versamenti successivi vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono l’intero trimestre in cui vengono versati.
Dal 1° ottobre 2024, i pagamenti del contributo esonerativo sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA (non sono considerate valide altre modalità di pagamento).
Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre.
E, sempre dal 1° ottobre 2024, anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.
In caso di mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e deve presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento.
Esonero autocertificato e esonero parziale
Infine va ricordato che l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione è compatibile con l’esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.
Disposizioni transitorie
Tutti i datori di lavoro che, al 1° ottobre 2024, già fruiscono dell'esonero autocertificato e che intendano continuare ad avvalersene, devono inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le province interessate, entro il termine di 30 giorni dalla predetta data .
La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto.
Il datore di lavoro può però dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità. In tal caso gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.
Nell'ipotesi di mancata presentazione della nuova autocertificazione, i datori di lavoro possono avvalersi della procedura, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.
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