Autoliquidazione INAIL 2024/2025, il calcolo del premio assicurativo

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Autoliquidazione INAIL 2024/2025, il calcolo del premio assicurativo

Entro il prossimo 28 febbraio 2025, i datori di lavoro titolari di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) dovranno presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni utile a determinare il premio assicurativo dovuto.

Come di consueto, pertanto, i datori di lavoro dovranno, entro il 17 febbraio 2025, calcolare il premio assicurativo di conguaglio per l’anno 2024 (c.d. regolazione) e l’acconto per il periodo 2025 (c.d. rata) e versare il quantum complessivamente dovuto in un’unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali.

Già dallo scorso 3 dicembre 2024, l’Istituto assicurativo ha reso disponibili, ai datori di lavoro/committenti, le basi di calcolo, ovvero quei documenti contenenti tutte le informazioni utili per procedere alla determinazione del premio assicurativo dovuto, in cui sono riportate le PAT e le voci tariffarie attive per i singoli periodi di interesse (regolazione e rata), nonché i tassi medi nazionali ed i tassi effettivamente applicati. 

Si rammenta che sono obbligati alla dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione attiva presso l’Istituto assicurativo a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione e che la violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL, nei termini previsti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurato è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro, sempreché la mancata o tardata comunicazione non determini una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

I servizi online dedicati all’autoliquidazione del premio

Entro il 28 febbraio 2025 i datori di lavoro e/o committenti dovranno calcolare e comunicare all’INAIL la denuncia delle retribuzioni. Per effettuare detta dichiarazione annuale, gli interessati dovranno:

  1. calcolare il premio in acconto per l’anno in corso (c.d. rata – anno rif. 2025) e il premio dovuto per l’anno precedente (c.d. regolazione – anno rif. 2024);
  2. conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, decurtando quanto eventualmente anticipato nell’anno precedente in sede di autoliquidazione 2024 ovvero il premio versato in caso di prima apertura (c.d. ratino);
  3. pagare il premio di autoliquidazione mediante il modello di pagamento F24 con il codice versamento902025”;
Attenzione
Come ribadito nella nota 4 dicembre 2024, n. 11783, che riprende quanto già affermato nella circolare 25 giugno 2021, n. 18, i datori di lavoro che abbiano provveduto a inoltrare una denuncia di cessazione dell’attività (chiusura delle PAT attive) dovranno avvalersi esclusivamente del servizio “Autoliquidazione ditte cessate”. Pertanto, le aziende che nel corso del 2024 hanno utilizzato la sopradetta funzionalità, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non avranno a disposizione le basi di calcolo e non saranno tenute a inviare alcuna “Autoliquidazione 2025”. Laddove le predette imprese non abbiano ancora ricevuto il certificato di cessazione (es. chiusure nell’anno 2024 non ancora lavorate dall’Ente) la dichiarazione delle retribuzioni (solo regolazione) dovrà avvenire per il tramite del servizio Autoliquidazione ditte cessate, anche se le basi di calcolo sono state elaborate.

Come anticipato in premessa, per procedere al corretto calcolo del premio assicurativo sarà necessario accedere alle informazioni contenute nelle basi di calcolo. Queste, oltre a poter essere scaricate massivamente dal servizio Richiesta basi di calcolo, possono essere scaricate singolarmente dalla sezione Fascicolo aziende > Visualizza comunicazioni ovvero dal servizio Visualizza basi di calcolo.

Nota Bene
Dal portale INAIL è prevista anche la possibilità di scaricare le basi di calcolo richieste in un unico file in formato .pdf, previa selezione dell’apposito flag.

In tale modello sarà possibile recuperare le indicazioni relative:

  • alla gestione tariffaria di appartenenza (industria, artigianato, terziario, altre attività);
  • alla voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta secondo le lavorazioni previste dal decreto ministeriale 27 febbraio 2019;
  • al periodo oggetto di assicurazione;
  • al tasso medio di tariffa, corrispondente al tasso medio nazionale per la voce assicurata;
  • al tasso applicabile, ovverosia il tasso medio per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività;
  • al tasso applicato, relativo al tasso da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo.

Preso atto dei predetti dati e delle retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero delle retribuzioni convenzionali, potrà essere predisposta e trasmessa l’autoliquidazione INAIL tramite:

  • AL.P.I. online, che permette di calcolare e presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate, presentare la domanda di fruizione della riduzione del premio artigiani;
  • Invio Telematico Dichiarazione Salari, che permette di presentare le medesime opzioni di cui al punto precedente mediante l’invio di tracciati record predeterminati dall’INAIL (in formato Json e txt).
Attenzione
Si rammenta che, ai sensi del decreto interministeriale 6 settembre 2022, sono assoggettate a premio ordinario le polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi (Circolare INAIL 16 dicembre 2022, n. 45). Altresì, si ritiene utile evidenziare che, a mente dell’art. 9, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, anche per l’anno scolastico/accademico2024-2025, è stata estesa la tutela assicurativa a favore degli studenti ed insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Al riguardo, dunque, le predette attività dovranno intendersi ricomprese nell’alveo di cui all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le retribuzioni per il calcolo del premio

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio assicurativo deve essere distinta tra retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio. 

La retribuzione effettiva è pari, per la generalità dei lavoratori dipendenti, all’ammontare della retribuzione lorda corrisposta nel periodo di riferimento. Essa è, altresì, uguale all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda. Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.

Nota Bene
La retribuzione effettiva deve essere contemperata secondo il c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, sicché dovranno essere considerate tutte le somme corrisposte e costituenti reddito ai fini fiscali secondo le disposizioni del TUIR. Inoltre la retribuzione effettiva tiene conto delle ordinarie regole in materia di minimale contributivo di cui al decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.

Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2024, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 8,53 euro, ovverosia il minimale giornaliero di € 56,87 x 6 : 40 (ore full time)).

Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo dovranno prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali.

Laddove, infine, si sia in mancanza di parametri di retribuzione effettiva o convenzionale, andrà presa a riferimento, in via residuale, la c.d. retribuzione di ragguaglio, che è pari al minimale di rendita. Per l’anno 2024 essa ha i valori equiparati ai parametri già previsti per i lavoratori parasubordinati.

Autoliquidazione in pratica

Di seguito si propone un esempio di svolgimento del calcolo del premio assicurativo.

Oscillazioni del tasso

I tassi assicurativi INAIL possono subire delle oscillazioni (in aumento o in diminuzione) a seconda dell’andamento infortunistico della singola PAT ovvero a seguito delle misure di prevenzione adottate dall’azienda.

Nel primo caso, l’oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è determinata dall’INAIL mediante l’elaborazione dei c.d. Modelli 20SM, contenenti i tassi di premio oscillanti per andamento infortunistico aziendale.

Tale tipologia di oscillazione è detta anche automatica ed è applicabile solo successivamente al primo biennio di attività (pari al 5%).

Diversamente, laddove l’impresa abbia adottato misure per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in misura aggiuntiva rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, potrà accedere alla c.d. oscillazione del tasso per prevenzione, trasmettendo telematicamente all’Istituto assicurativo il modello OT23.

Tale domanda deve pervenire entro il 28 febbraio per gli interventi effettuati nell’anno precedente.

In tal caso, nel primo biennio la riduzione sarà pari all’8% per la PAT interessata.

Diversamente sulla base del numero di lavoratori-anno del triennio sarà possibile accedere alle seguenti riduzioni:

lavoratori-anno del triennio della PAT

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 10,01 a 50

18%

Da 50,01 a 200

10%

Oltre 200

5%

Altre riduzioni del premio assicurativo

Come specificato nella nota INAIL 24 dicembre 2024, n. 12500, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2024/2025 sono:

  • riduzioni del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari nella misura del 44,32% per la regolazione 2024 e per la rata 2025;
  • sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  • Sgravio Registro Internazionale;
  • riduzione del 50% dei premi dovuti per le aziende con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità ("Retribuzioni soggette a sconto", "Tipo" codice "7" e la specifica delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione);
  • riduzione del 4,81% per la sola regolazione 2024, per le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non abbiano riscontrato infortuni nel biennio 2022/2023 e che abbiano spuntato, nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781";
  • riduzione del 50% dei premi dovuti in regolazione e in rata per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
  • riduzione del premio per le cooperative agricole ed i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (rispettivamente 75% e 68%);
  • incentivo per le assunzioni ex art. 4, commi 8-11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, e relativa riduzione del 50% per le assunzione a tempo determinato (per 12 mesi) o indeterminato (per 18 mesi), anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi o per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in zone svantaggiate, ovvero per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (indicazione dei codici da H a Y).

Riduzione del presunto

Le retribuzioni utili al calcolo della rata 2025 dovranno essere pari a quelle del 2024.

Laddove il datore di lavoro preveda, per l’anno 2025, di erogare retribuzioni inferiori (o superiori) rispetto a quelle risultanti per l’anno 2024 e intenda calcolare il premio dovuto sulla rata su retribuzioni diverse da quelle inserite per la regolazione, dovrà inviare all’INAIL, entro il 17 febbraio 2025, la c.d. riduzione del presunto, utilizzando l’apposito applicativo online e specificando le motivazioni della richiesta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).

Attenzione
Nel caso in cui venga trasmessa una retribuzione utile al calcolo della rata differente rispetto all’importo dichiarato per la regolazione, e non sia stata trasmessa la comunicazione di Riduzione del presunto, l’Istituto assicurativo provvederà d’ufficio ad assumere, anche per la determinazione della rata 2025, la retribuzione indicata sulla regolazione 2024, sicché risulterà un debito o un credito rispetto a quanto effettivamente trasmesso nella dichiarazione salari.

Premio a rate e interessi

Il premio di autoliquidazione può essere versato in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025 ovvero in quattro rate trimestrali. In tale ultima ipotesi saranno dovuti gli interessi annui i cui coefficienti sono stati comunicati dall’INAIL con la nota 14 gennaio 2025, n. 370.

Atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari al 3,41%, l’Istituto assicurativo ha reso noti i seguenti coefficienti:

N.. rata

Data di scadenza

Coefficienti interessi

17 febbraio 2025

0

16 maggio 2025

0,00822137

20 agosto 2025

0,01681644

17 novembre 2025

0,02541151

 

QUADRO NORMATIVO

INAIL – Nota 24 dicembre 2024, n. 12500

INAIL – Nota 14 gennaio 2025, n. 370

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