Bilanci di liquidazione, nuovo principio OIC 5 in consultazione

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Bilanci di liquidazione, nuovo principio OIC 5 in consultazione

Il 9 aprile 2024 l’Organismo italiano di contabilità ha posto in pubblica consultazione il principio contabile OIC 5 - Bilanci di liquidazione. Eventuali commenti ed osservazioni possono essere inviati fino al giorno 31 luglio 2024.

OIC 5, finalità

Il principio contabile OIC 5 ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria predisposti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile.

Il Codice civile al suddetto articolo 2490, comma 1, prevede che: “I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti”.

Inoltre, il comma 5 dispone che “quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata”.

OIC 5, le criticità della versione attuale  

Con il documento in bozza, posto in consultazione pubblica, l’OIC ha voluto profondamente innovare il principio contabile nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione, tenendo conto dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione delle liquidazioni societarie ed introducono un cambio di paradigma nello standard contabile.

Lo stesso Organismo contabile ha sottolineato come la versione attuale dell’OIC 5 non ha trovato “piena applicazione tra gli operatori”, in quanto non è riuscito a rappresentare “lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione”.

Nello specifico, l’OIC ha evidenziato come la mancata applicazione dell’attuale versione dell’OIC 5 tra gli operatori sia dovuta a due criticità.

La prima è che “la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori”.

La seconda riguarda gli oneri di liquidazione, con la scelta di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo l’iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

OIC 5 Bilanci di liquidazione, le novità

Nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione in bozza del principio contabile OIC 5, si legge che la difficoltà di valutare il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale di un’azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno del postulato del going concern (continuità aziendale) che, quando si interrompe l’attività produttiva, modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali.

A tale proposito, la revisione dello standard nazionale muove dalla finalità di riconsiderare le finalità del bilancio di liquidazione, facendo prevalere la funzione informativa di rendicontazione circa l’andamento del procedimento liquidatorio.

La nuova versione dell’OIC 5, dunque, è orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.

Pertanto, i principi cardine su cui si incentra la nuova impostazione del principio contabile sono i seguenti:

  1. nella valutazione delle poste dell’attivo dovrà essere utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
  2. nelle poste del passivo si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione;
  3. quanto agli oneri della liquidazione si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

Per quanto riguarda, poi, gli schemi di bilancio e la nota integrativa, l’OIC evidenzia come per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato.

Pertanto, si è scelto di previlegiare una struttura degli schemi di bilancio maggiormente compatibile con la finalità di liquidazione, con una classificazione delle voci dell’attivo esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante.

In tale ambito, con un’ottica di semplificazione, le piccole e micro-imprese potranno continuare a utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

NOTA BENE: Quando l’assemblea degli azionisti decide per la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari.

Per quanto riguarda la nota integrativa, questa conterrà l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione

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