Bonus Natale 2024: requisiti e modello di autocertificazione
Pubblicato il 17 ottobre 2024
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Con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti del c.d. Bonus Natale 2024, previsto dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (Decreto Omnibus).
Il bonus in argomento, quale una tantum per l’anno 2024, è riconosciuto nella misura massima di euro 100, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. A tal fine l’erogazione di detto importo non potrà avvenire automaticamente, in quanto i lavoratori dipendenti interessati alla percezione della misura dovranno dichiarare, al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Quanto erogato dal sostituto sarà, naturalmente, portato a conguaglio nella delega di pagamento F24 già dal giorno successivo all’erogazione materiale dell’importo.
Bonus Natale: i requisiti per ottenerlo
A mente dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:
- abbiano, nel periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (sia coniuge che figlio) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR, ovvero abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’art. 12, comma 1, lett. c), decimo periodo, TUIR;
- abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.
NOTA BENE: Come previsto dall’art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, per coniuge o coniugi devono intendersi anche le parti dell’unione civile, anche tra persone dello stesso sesso.
Bonus Natale: focus sul requisito reddituale
Quanto al requisito reddituale di cui al precedente punto a), la disposizione legislativa in argomento fa riferimento al c.d. reddito complessivo, sicché indipendentemente dalla tipologia contrattuale con il quale è stato raggiunto il reddito da lavoro dipendente, dovrà tenersi conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es. contribuenti forfettari);
- della quota di agevolazione ACE;
- delle mance detassate corrisposte ai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e/o negli esercizi di alimenti e bevande;
- della quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati.
Dovrà escludersi, invece, dal computo del reddito complessivo utile a rimanere sottosoglia per la concessione del Bonus Natale, il reddito imputabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello relativo alle relative pertinenze.
Bonus Natale: focus sul requisito familiare
Come anticipato, il bonus spetta al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio fiscalmente a carico e, alternativamente:
- abbia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- faccia parte di un nucleo familiare monogenitoriale.
NOTA BENE: Il nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste allorquando, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia entrambi i genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive:
- con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
ATTENZIONE: Nei sopradetti casi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale in quanto il figlio è stato comunque riconosciuto da entrambi i genitori.
Bonus Natale: la capienza d’imposta
L’ultimo tra i requisiti previsti dalla disciplina in argomento riguarda il conseguimento di un reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR, con esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a)), la cui imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.
Al riguardo seppur il principio di calcolo sembri rammentare il meccanismo per il riconoscimento del c.d. trattamento integrativo (ex Bonus Renzi), per la verifica del requisito utile al riconoscimento del Bonus Natale, non opera la riduzione dell’importo di 75 euro espressamente prevista dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (detrazione minima aumentata da 1880 euro a 1955 euro).
NOTA BENE: L’aumento della detrazione minima spettante per i percettori di redditi da lavoro dipendente, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, per il solo periodo d’imposta 2024, non ha inciso sulle modalità di verifica di spettanza del c.d. trattamento integrativo. Per tale ulteriore “bonus”, infatti, nonostante la no tax area, per l’anno 2024, si attesti a 8.500 euro, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito minimo da raggiungere sarà pari a 8.174 euro.
Bonus Natale: quanto spetta?
Premesso che il Bonus Natale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, l’importo effettivamente spettante sarà riproporzionato in funzione del periodo di lavoro dipendente nell’anno d’imposta 2024.
In particolare, così come avviene per le c.d. detrazioni di lavoro dipendente, il periodo dovrà essere considerato “a giorni” contando quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.
Diversamente, non va effettuata alcuna riduzione dell’importo laddove il rapporto sia a tempo parziale, anche verticale o misto.
NOTA BENE: In presenza di più redditi di lavoro dipendente in periodi contemporanei, il numero delle giornate dovrà essere considerato una sola volta.
L’importo in misura intera è pari ad euro 100.
Esempi di calcolo
Caso |
Bonus spettante |
Lavoratore in forza, con contratto di apprendistato dal 01/01/2024 al 30/06/2024. Viene riassunto con contratto di lavoro dal 01/12/2024 al 31/12/2024. |
100/365 x 212 giorni = € 58,08 |
Lavoratore con due rapporti a tempo parziale entrambi dal 01/01/2024 al 31/12/2024 |
€ 100 |
Lavoratore titolare di rapporto di lavoro dipendente dal 2022 a cui è stato concesso un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni |
100/365 x 335 giorni = € 91,78 |
Soggetto che ha svolto un periodo di tirocinio dal 01/01/2024 al 30/06/2024 e che è stato successivamente assunto dal 01/11/2024 sino al 31/12/2024 |
100/365 x 61 giorni = € 16,71 |
Bonus Natale: come ottenerlo
Il sostituto d’imposta pubblico o privato è tenuto a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesti per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ovvero dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
Il lavoratore dipendente, dunque, laddove intenda percepire il Bonus Natale dal datore di lavoro dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla sussistenza dei requisiti reddituali e familiari utili al riconoscimento dell’indennità in trattazione.
La dichiarazione sostitutiva per il Bonus
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto _________, nato a _________ (__), il __/__/____, in qualità di lavoratore dipendente dell’azienda __________, C.F. ___________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che per il periodo d’imposta 2024:
- è titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- di avere un coniuge ovvero la parte di un’unione civile, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- di avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico.
I dati dei predetti familiari sono riportati nella seguente tabella:
NOME E COGNOME |
CODICE FISCALE |
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OVVERO DICHIARA,
in caso di nucleo familiare monogenitoriale
- di avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato fiscalmente a carico.
I dati dei predetti familiari sono riportati nella seguente tabella:
NOME E COGNOME |
CODICE FISCALE |
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In ragione di quanto sopra, il sottoscritto dichiara di aver diritto alla percezione del bonus una-tantum previsto dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, unitamente alla tredicesima mensilità.
Luogo e data Il dichiarante
______________ ______________
Il Bonus Natale è richiedibile ad un solo datore di lavoro.
In particolare, nel caso in cui il dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro con datori diversi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, sarà tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro che erogherà la tredicesima mensilità, avendo cura di rendere note le certificazioni uniche provvisorie riferite ai precedenti rapporti infrannuali, così da consentire il corretto calcolo del quantum spettante.
Laddove il dipendente abbia in essere più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale, contemporaneamente, l’indennità è erogata da un solo sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.
ATTENZIONE: Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Si evidenzia, infine, che l’erogazione del bonus è normativamente legata alla c.d. tredicesima mensilità. Quest’ultima, però, non è l’ultima mensilità utile a computare il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo d’imposta, in quanto generalmente erogata prima degli emolumenti del mese di competenza dicembre.
Ciò assunto, per i lavoratori dipendenti che si trovino in prossimità di raggiungere presuntivamente la soglia di 28.000 euro di reddito e che siano in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, potrebbe essere opportuno richiedere il riconoscimento del Bonus Natale in sede di dichiarazione dei redditi.
Resta inteso che, comunque, l’eventuale Bonus erogato e non spettante potrà essere restituito dal dipendente in sede di dichiarazione.
ATTENZIONE: Per i lavoratori di imprese edili, così come per i lavoratori che percepiscono la tredicesima mensilità in ratei mensili, pur in assenza di espresse indicazioni amministrative, si ritiene che sarà possibile erogare il bonus in argomento unitamente alla retribuzione del mese di dicembre.
Quanto alle modalità di compensazione dell’importo erogato dal sostituto, l’Agenzia delle Entrate si riserva di rendere noto, con successive istruzioni amministrative, il codice tributo da utilizzare.
QUADRO NORMATIVO |
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