Buono mobilità e imponibilità fiscale

Pubblicato il



Buono mobilità e imponibilità fiscale

I buoni mobilità concessi ai propri dipendenti, quali voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile (biciclette, bike sharing, car sharing, titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, etc.) non rientrando nelle previsioni dell'art. 51, commi d) e d-bis), del TUIR, concorrono necessariamente alla formazione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente, salvo i limiti previsti dall'art. 51, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Il predetto servizio proposto dall'istante, non relativo alla fruizione di un trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro-casa, né per somme per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, ma strutturato con un valore economico stimato in euro 0,25/Km, con tetto massimo all'importo di 50 euro/mese, non rientra nell'alveo delle somme non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.

Nella risposta n. 293 del 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate rammenta, altresì, che:

  • la verifica che il valore non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
  • il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la soglia di euro 258,23 e che, se risulta presumibile che il valore sia complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare le ritenute fiscali sin dal primo periodo di paga;
  • la soglia di euro 258,23 non deve essere superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta.

Come di consueto, ove il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel medesimo periodo d'imposta, superi il limite previsto dal comma 3, ultimo periodo, art. 51, TUIR, l'intero valore concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’8 luglio 2020 - Dl Rilancio. Pacchetto automotive – G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito