Cassa integrazione, FIS e Fondo attività professionali: contribuzione ridotta dal 2025

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Cassa integrazione, FIS e Fondo attività professionali: contribuzione ridotta dal 2025

È applicabile, dal 1° gennaio 2025, la riduzione del contributo ordinario per il Fondo di integrazione salariale (FIS) e per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali nonché della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD).

A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, che riepiloga le novità operative dal 1° gennaio 2025 in materia di contribuzione ordinaria e addizionale, in attuazione dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Il FIS, a partire dal 1° gennaio 2022, è finanziato con un contributo ordinario dello 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e dello 0,80% per quelli con più di 5 dipendenti.

Tale contribuzione è ripartita in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori ed è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo ordinario dello 0,50% è ridotto in misura pari al 40%, attestandosi così allo 0,30%. Tale riduzione è applicabile a favore dei datori di lavoro che:

  • nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il decreto interministeriale del 21 maggio 2024 ha ridefinito le aliquote del contributo ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, differenziandole in base al numero di dipendenti mediamente occupati nel semestre di riferimento:

  • 0,50% per i datori di lavoro con fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% per quelli con 5,1-15 dipendenti;
  • 1% per quelli con oltre 15 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025, anche per questo Fondo si applica la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50% della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento, portandola allo 0,30%, alle medesime condizioni previste per il FIS (datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento).

Contribuzione addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 disciplina la contribuzione addizionale dovuta dai datori di lavoro per i trattamenti di integrazione salariale, prevedendo le seguenti aliquote:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi per i primi 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

A partire dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale, beneficiano di una riduzione delle aliquote al:

  • 6% per i primi 52 settimane;
  • 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane.

Rimangono invariate le aliquote per i periodi di integrazione salariale che eccedano le 104 settimane in un quinquennio mobile. Pertanto, per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro interessati sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura del 15%.

L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, chiarisce che la verifica dell’assenza di fruizione di integrazioni salariali va effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e e su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale, prendendo a riferimento l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche se per tali trattamenti il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili).

In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).

Indicazioni operative dell'INPS

Dal mese di competenza gennaio 2025, i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e con matricole contraddistinte dal c.a. “0J” , se rientranti nell’ambito di applicazione del FIS, e matricole contraddistinte dal c.a. “0S”, se rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che rispettano i requisiti richiesti, beneficiano della riduzione del contributo ordinario, identificata dal codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”.

I datori di lavoro possono inviare eventuali comunicazioni tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” sotto la voce “Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali”.

I codici di versamento relativi al contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) rimarranno quelli attualmente in uso.

Tabella riepilogativa delle aliquote contributive

Fondo/Contribuzione

Dipendenti

Aliquota ordinaria (pre-riduzione)

Aliquota ordinaria (post-riduzione)

Condizioni per riduzione

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Fino a 5

0,50%

0,30%

Nessuna domanda di AIS per 24 mesi

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Oltre 15

0,80%

N/A

 

Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali

Fino a 5

0,50%

0,30%

Nessuna domanda di AIS per 24 mesi

Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali

5,1-15

0,80%

N/A

Non applicabile

Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali

Oltre 15

1,00%

N/A

Non applicabile

Contribuzione addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

-

9% (fino a 52 settimane)

6%

Nessuna fruizione di integrazioni salariali per 24 mesi

   

12% (oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane)

9%

Nessuna fruizione di integrazioni salariali per 24 mesi

   

15% (oltre 104 settimane)

N/A

Non applicabile

 

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