Commercio al dettaglio, domande per i nuovi Cfp

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Commercio al dettaglio, domande per i nuovi Cfp

Il decreto ministeriale, firmato lo scorso 24 marzo, attua l’articolo 2 del Dl n. 4 del 27 gennaio 2022 che, appunto, tra gli altri contributi a fondo perduto, ha previsto specifici aiuti anche per le attività di commercio al dettaglio.

Dopo la conversione in legge del DL Sostegni-ter e la conferma dell'approvazione da parte della Commissione Europea del regime italiano da 200 milioni di euro a sostegno del commercio, il MISE ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese che svolgono commercio al dettaglio come attività principale.

Commercio al dettaglio, domande dal 3 maggio per i nuovi Cfp

Le istanze per richiedere i contributi a fondo perduto da parte delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio potranno essere inoltrate, tramite la procedura informatica messa a disposizione dal MiSE, a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

Le istanze presentate fuori dai suddetti termini, così come quelle presentate incomplete, oppure con modalità difformi rispetto a quelle previste, non saranno prese in considerazione.

Non si tratta di un click day: l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Qualora le risorse non risultino sufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il MiSE ridurrà in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Infine, l’importo del contributo può essere ridotto, qualora necessario, per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Sostegni-ter, contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio

La norma del Sostegni-ter ha disciplinato una nuova e specifica formula di contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio che presentano i seguenti requisiti:

  • svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43 e di tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;

  • ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;

  • riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;

  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli aiuti spettano a tutti quei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono inclusi anche i professionisti.

Ne restano, invece, fuori gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

Cfp commercio al dettaglio, modalità di accesso all’agevolazione

Il decreto ministeriale specifica che le imprese in possesso dei requisiti del Sostegni-ter possono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale www.mise.gov.it.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica, previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, è riservata ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Se il soggetto richiedente, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese, non risulterà in possesso dei requisiti richiesti la procedura informatica non consentirà il completamento della domanda.

Per il completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Inoltre, nell’istanza deve essere dichiarato anche il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, oltre alle seguenti altre informazioni:

  • l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;

  • l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021;

  • l’importo del contributo richiesto;

  • l’Iban relativo al conto corrente intestato al richiedente.

Se necessarie devono essere inviate anche le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

Fondo per il rilancio delle attività economiche, dotazione di 200 mln di euro per il 2022

Si ricorda che le risorse messe in campo dal Sostegni-ter per questa particolare tipologia di aiuti ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul “Fondo per il rilancio delle attività economiche”.

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 come segue:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;

  2. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

  3. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

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