Contratti di solidarietà difensivi con recupero delle quote di Tfr anticipate dal datore

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È prevista la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

Dunque, le aziende in crisi temporanea possono stipulare contratti di solidarietà difensiva per contenere i costi del lavoro ed evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza, del personale.

La norma di riferimento in materia di CdS supportati da Cigs è costituita dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, che ha subito ritocchi dalle Leggi n. 236/1993 e n. 608/1996, nonché dal Dpr n. 218/2000.


Contratti di solidarietà

Accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro, sono:

- difensivi, ex art. 1 legge 863/84, quando si prefiggono di evitare riduzioni di organico attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori

- espansivi, ex art. 2 legge 863/84, quando hanno lo scopo di incrementare l’occupazione aziendale attraverso una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione.

   

Tipologie di contratti di solidarietà:

    1. TIPO A (solidarietà difensiva) - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);

    2. TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

Agevolazione per il datore in possesso del Durc di regolarità contributiva

Si premette che il beneficio non è cumulabile con il beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.

La riduzione della contribuzione da parte del datore è prevista per la durata del contratto, con il limite massimo di 24 mesi, e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.

La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale per il datore è del 25% ed è elevata al 35% se l'accordo dispone una riduzione dell'orario superiore al 30%.

Si ha così che, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20% ovvero del 30% rispetto a quello contrattuale.

Le percentuali sono elevate rispettivamente al 30% e 40% relativamente alle aree del Sud ed alle aree di declino industriale.

Lo sgravio è conguagliato con i debiti contributivi specificando il codice di autorizzazione “7K”.

Aziende ammesse a far ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" - CdS difensivi

- tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs,

- comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie svolti in aziende industriali,

- che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda (*).

(*) Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento; sono esonerate dal requisito occupazionale le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.

Aziende non ammesse

Imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale se non sia stata disposta la continuazione dell’attività o sia cessata;

E’ escluso il ricorso ai contratti di solidarietà nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nell’edilizia, e per i contratti a termine di natura stagionale.

Lavoratori coinvolti

Tutto il personale dipendente (*)

(*) I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

Lavoratori esclusi

- dirigenti;

- apprendisti;

- lavoratori a domicilio;

- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;

- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

Riduzione concordata dell’orario

Giornaliera, settimanale o mensile. Non è ammessa su base annua (interi mesi senza prestazione lavorativa).

Per la riduzione verticale va calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali.

E’ necessario che la riduzione dell’orario, parametrata settimanalmente, rispetti, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (art. 4, comma 3 del DM n. 46448/2009). Nel senso che per alcuni lavoratori la percentuale di riduzione, parametrata su base settimanale, potrà essere superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale e per altri inferiore.

Variazioni rispetto al contratto

Le maggiorazioni di orario, per temporanee esigenze di incremento del lavoro della ditta, rispetto al C.d.S., devono essere previste, con indicazioni sulle modalità, nel contratto e deve esserne data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ulteriori contrazioni di orario obbliga alla stipula di un nuovo contratto e alla presentazione di una nuova domanda.

Non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.

Importo

Il lavoratore percepirà dall’Inps - il datore di lavoro anticipa - per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% (*) della retribuzione persa.

(*) Deroga: elevato temporaneamente dal 2009 fino a tutto il 2013 all’80%, della retribuzione persa, dalla legge 102/2009 e successive proroghe, da ultimo legge di stabilità 2013 - 228/2012.

L’integrazione salariale corrisposta al lavoratore, decurtata della percentuale di riduzione del 5,84% (ex art. 26 della legge n. 41/1986), non è assoggettata ai massimali mensili previsti per Cigo e Cigs.

L’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale sulle somme integrate.

Modalità di pagamento

Il trattamento è, generalmente, anticipato dall’azienda, ma il Dm 46488/2009 prevede la possibilità di chiedere il pagamento diretto (stesse modalità previste per la Cigs, ex lege 33/2009).

In tal caso la domanda, oltre che all’Ufficio del Lavoro, deve essere presentata contemporaneamente anche al Servizio Ispezioni del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base all’ubicazione delle unità aziendali interessate dall’intervento stesso.

Durata

I CdS possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).

Se il contratto di solidarietà raggiunge la durata massima prevista, un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato dopo 12 mesi dal termine del precedente accordo.

Il periodo di CdS si somma alla Cigo/Cigs nel computo dei 36 mesi nel quinquennio (limite massimo di durata degli ammortizzatori sociali, che può essere superato, se il ricorso al contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità ex art. 4 della legge n. 223/1991).

Domanda con modello CIGS SOLID1

In seguito alla stipula del C.d.S. con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione.

Alla domanda dovranno essere allegati l’originale del contratto e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Tempi di risposta

Il decreto ministeriale di concessione del trattamento è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Prestazioni cumulabili e non

Sono compatibili, alcuni con rimodulazione:

- prestazione di malattia e il congedo maternità, il congedo parentale va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale;

- assegno per il nucleo familiare;

- tredicesima e quattordicesima;

- Tfr;

- assegno per congedo matrimoniale;

- richiesta di Cig ordinaria;

- Cigs nella stessa unità produttiva (e non riferita ai lavoratori addetti all'unità stessa), resta esclusa nell'ambito di un'impresa che abbia cessato l'attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza per essere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso un accordo per la gestione degli esuberi;

- ferie, permessi, festività e ROL;

- infortunio;

- pensione.

Non compatibili: indennità per le festività soppresse, l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di mancato preavviso.

Tfr, il ministero del Lavoro chiarisce con qualche anno di ritardo

Come per i periodi di Cigs, anche per i periodi con CdS è garantito il Tfr nella misura intera e, cioè, anche per la retribuzione persa in seguito alla riduzione.

Con il Messaggion.18092/2013, l’Inps chiude una questione aperta nell’aprile 2009 (messaggion. 9468/2009).

Considerato che, nel ricorso alla solidarietà difensiva:

- la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo;

- la legge n. 863/84 non pone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori;

si ritiene che il recupero da parte del datore delle quote di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori possa avvenire alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.

Ex articolo 2120 del c.c., le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.

Resta che durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, le quote di Tfr riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà debbano essere versate al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso.

Modalità di recupero

Ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di Tfr riferite alla retribuzione persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro provvederanno ad indicare - nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> delflusso Uniemens - il codice causale “L042” con il relativo ammontare.

In riferimento ai lavoratori non più in forza alla data del 1° gennaio 2010, dovrà, invece, essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Norme e prassi

legge n. 863/84

Decreto Ministeriale n. 46488/2009

Messaggio Inps n. 18092/2013

Messaggio Inps n. 9468/2009

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