Contratti stagionali: escluso il limite di 5 proroghe in 36 mesi
Pubblicato il 28 aprile 2026
In questo articolo:
- Inquadramento normativo del lavoro stagionale
- Disciplina generale del contratto a tempo determinato
- Specificità dei contratti stagionali
- Il caso esaminato
- Fatti di causa
- Decisione della Corte d’Appello
- La questione giuridica
- Le argomentazioni della Corte
- Interpretazione letterale e sistematica
- Il principio di diritto
- Effetti della decisione
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Nei contratti a termine per attività stagionali, la disciplina delle proroghe deve essere interpretata in coordinamento con l’esclusione dal limite massimo di durata.
In tale contesto, il limite delle cinque proroghe non trova applicazione, in quanto presuppone un vincolo temporale non operante per il lavoro stagionale.
La stagionalità assume così valore di autonoma ragione oggettiva, idonea a giustificare la reiterazione dei rapporti nel rispetto del quadro normativo vigente.
Con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di contratti a tempo determinato per attività stagionali, fornendo chiarimenti interpretativi sugli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nella versione antecedente al decreto-legge n. 87 del 2018.
Inquadramento normativo del lavoro stagionale
Disciplina generale del contratto a tempo determinato
L’inquadramento normativo del lavoro stagionale richiede l’analisi coordinata degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
In via generale, l’articolo 19 prevede, nel regime applicabile ratione temporis, un limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato pari a 36 mesi, anche per effetto della successione di contratti tra le stesse parti.
L’articolo 21 disciplina invece le proroghe e i rinnovi. In particolare, stabilisce che il contratto può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Specificità dei contratti stagionali
Per i contratti stagionali operano rilevanti deroghe rispetto alla disciplina generale.
L’articolo 19, comma 2, esclude tali rapporti dal limite complessivo dei 36 mesi. L’articolo 21, comma 2, li sottrae inoltre alla regola dello “stop and go”, ossia all’obbligo di rispettare un intervallo temporale minimo tra un contratto e il successivo.
Le attività stagionali sono individuate dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, che contiene un elenco tassativo. Tra queste rientra, ad esempio, la pesca e lavorazione del tonno.
Il caso esaminato
Fatti di causa
Nel caso esaminato, il lavoratore era stato assunto reiteratamente per lo svolgimento di attività stagionale nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018.
In tale arco temporale, le parti avevano stipulato quattro contratti a tempo determinato per lavoro stagionale, successivamente oggetto di sette proroghe complessive.
Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto applicabile anche ai contratti stagionali il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di 36 mesi, previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
In conseguenza del superamento di tale limite, il giudice di merito aveva disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
La questione giuridica
Applicabilità del limite delle 5 proroghe ai contratti stagionali
La questione all'attenzione della Cassazione riguardava dunque l’applicabilità dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti a termine stagionali.
In particolare, si trattava di stabilire se il limite delle cinque proroghe in 36 mesi operi anche per tali rapporti.
La Corte territoriale, sul punto, ha sostenuto un’applicazione generalizzata della disciplina sulle proroghe.
La società ricorrente ha invece evidenziato l’esclusione implicita dei contratti stagionali, sottolineando l’incoerenza tra il limite alle proroghe e la possibilità di rinnovi illimitati anche senza soluzione di continuità.
Le argomentazioni della Corte
Interpretazione letterale e sistematica
La Suprema Corte fonda la sua decisione su un’interpretazione letterale e sistematica degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015: il limite delle cinque proroghe è strutturalmente collegato al tetto massimo di durata di 36 mesi.
Poiché i contratti stagionali sono esclusi da tale limite, essi non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina sulle proroghe.
La Cassazione richiama inoltre la tecnica legislativa della “espressa eccezione”. Il legislatore ha escluso i contratti stagionali dalla disciplina generale solo quando necessario.
L’assenza di una deroga espressa nell’articolo 21, comma 1, deriva quindi dalla non applicabilità originaria della norma ai rapporti stagionali.
L’interpretazione adottata risulta coerente con la direttiva 1999/70/CE, che consente il ricorso reiterato ai contratti a termine in presenza di ragioni oggettive.
Nel caso di specie, la stagionalità dell’attività costituiva una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione dei rapporti.
La Cassazione supera inoltre l’incoerenza derivante da una disciplina che, da un lato, limita le proroghe e, dall’altro, consente rinnovi illimitati senza intervalli.
La soluzione adottata esclude l’applicazione del limite delle proroghe ai contratti stagionali.
Il principio di diritto
La Corte di legittimità ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo di durata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsione dell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultima disposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto del citato tetto massimo di durata”.
Effetti della decisione
Gli Ermellini, ciò posto, hanno accolto il ricorso della società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla possibile conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con modalità part-time verticale.
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