Contratti di prossimità. Precisazioni della Consulta sull'efficacia erga omnes

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Contratti di prossimità. Precisazioni della Consulta sull'efficacia erga omnes

La speciale fattispecie del contratto collettivo aziendale di "prossimità" - avente "efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati", come espressamente dispone l’art. 8, comma 1, del Dl n. 138/2011, e come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - è disciplinata da una norma a carattere chiaramente eccezionale.

Tale efficacia generale "erga omnes", proprio perché eccezionale, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 stesso la condiziona, occorrendo, testualmente:

  • che l’accordo aziendale sia sottoscritto "da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda";
  • che tali "specifiche intese" siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
  • che l’accordo - nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda - risulti alternativamente finalizzato: alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;
  • che l’accordo riguardi "la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione" con riferimento a specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.

Contratti colettivi di prossimità, questioni inammissibili per difetto di motivazione

Sono le considerazioni rese dalla Corte costituzionale per quanto riguarda la fattispecie legale del contratto collettivo aziendale di prossimità, per come contenute nel testo della sentenza n. 52 del 28 marzo 2023.

Sulla base delle premesse considerazioni, la Consulta ha respinto le questioni di legittimità dell’art. 8 del Decreto legge n. 138/2011, per come sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito di una causa che vedeva contrapposti alcuni lavoratori subordinati e la società datrice di lavoro, dopo che quest'ultima aveva negato loro la corresponsione di differenze retributive non pagate perché un asserito contratto collettivo di prossimità, stipulato dall'azienda con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo, aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rispetto al contratto collettivo di settore.

Tali questioni, in particolare, sono state giudicate inammissibili dalla Corte costituzionale, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di verificare la riconducibilità, o meno, dell’accordo aziendale in esame, alla fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimità, prevista dalla disposizione censurata, di modo da poter utilmente contestare, sul piano della legittimità costituzionale, la prevista efficacia generale del medesimo contratto.

Nell’ordinanza di rimessione, infatti, non era stato considerato il presupposto che maggiormente connota la identificabilità di un contratto collettivo aziendale di prossimità: essere stato, l’accordo, sottoscritto "sulla base di un criterio maggioritario".

L'ordinanza, ossia, non conteneva una plausibile motivazione in ordine al fatto che, nel giudizio principale, si controvertesse proprio di un contratto collettivo aziendale di prossimità e non già di un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, salvo espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.

L'incompleta ricostruzione della fattispecie comportava, in conclusione, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in parola, per difetto di motivazione sulla relativa rilevanza.

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