Contratto di rioccupazione, prime indicazioni INPS con posticipo a settembre

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Contratto di rioccupazione, prime indicazioni INPS con posticipo a settembre

Con Circolare 2 agosto 2021, n. 115, l’INPS rende note le prime indicazioni per la fruizione del nuovo contratto di rioccupazione, ripercorrendo la disciplina normativa, e “rimandando” a settembre le istruzioni per l’ammissione all’esonero e le modalità di compilazione delle denunce contributive dei datori di lavoro.

Il contratto di rioccupazione

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, in via eccezionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è istituito il nuovo contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare la ripresa del mercato del lavoro dopo l’emergenza da Covid-19.

Già dall’emanazione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, d’istituzione della predetta forma contrattuale, i professionisti e le imprese del settore hanno ampiamente evidenziato molteplici perplessità sulla concreta attuazione della misura e, soprattutto, sul raggiungimento degli obiettivi desiderati dal legislatore.

La nuova fattispecie contrattuale prevede, ai sensi del successivo comma 2, la definizione – con consenso del lavoratore – di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali ed all’inserimento nel nuovo contesto lavorativo.

Durante il predetto periodo troveranno applicazione le sanzioni previste in materia di licenziamento illegittimo, con possibili rischi di reintegra o di corresponsione dell’indennità risarcitoria previste dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, fermo restando la possibilità di recedere, ai sensi dell’art. 2118, Codice Civile. In caso di non recesso, il rapporto prosegue la sua normale natura di rapporto a tempo indeterminato.

Come specificato nella Circolare INPS 2 agosto 2021, n. 115, l’esonero correlato al contratto di rioccupazione non può trovare applicazione in rapporti di lavoro diversi dai contratti a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di apprendistato e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

Il contratto di rioccupazione costituisce un genus speciale di rapporto a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo

L’importo dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che abbiano proceduto a nuove assunzioni con la tipologia contrattuale in commento, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico azienda, nel limite massimo complessivo di 6.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.

In tal senso, dunque, la soglia massima di esonero mensile sarà pari ad euro 500 (€ 6.000/12) e, per i rapporti instaurati o risolti nel mese, detta soglia andrà riproporzionata nella misura di euro 16,12 per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo (€ 500/31).

Come di consueto, in caso di rapporti a tempo parziale il massimale dell’agevolazione andrà ridotto proporzionalmente.

Ed ancora, non saranno oggetto di esonero:

  • i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
  • i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388;
  • i premi ed i contributi dovuti all’INAIL.

Vanno, altresì, esclusi i contributi non aventi natura previdenziale.

Vincoli e condizioni specifiche

Oltre ai principi generali di cui all’art. 31, Decreto Legislativo n. 150/2015 ed alle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006, sussistono i seguenti ulteriori vincoli:

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. 150/2015, alla data della nuova assunzione;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Non costituiscono causa ostativa alla fruizione dell’esonero i licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Decadono, altresì, dal beneficio, con conseguente restituzione dell’importo già fruito, i datori di lavoro che procedano:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva e inquadrati con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

La fruizione dell’incentivo è, infine, subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, che:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa ovvero a 270.000 euro per i settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente e limitatamente alle micro e piccole imprese, ancorché risultanti in difficoltà al 31 dicembre 2019, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
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