Contributo solidarietà straordinario anno 2023, come si calcola la base imponibile

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Contributo solidarietà straordinario anno 2023, come si calcola la base imponibile

Con due risposte ad interpello del 26 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.

Le risposte n. 16 e 18 del 2024 analizzano le istanze di due società, che hanno chiesto delucidazioni sulla disciplina del suddetto contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023, introdotto dall'articolo 1, commi da 115 a 121, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Le società istanti volevano sapere se nella determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario si debba tener conto anche dei componenti positivi e negativi di reddito, come le sopravvenienze attive e le sopravvenienze passive.

Contributo di solidarietà una tantum: riconoscimento incentivi da parte del GSE e risarcimento danni

Nella prima istanza di interpello, la società ha indicato di beneficiare dei certificati verdi, di aver aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi, accettando la riduzione di incentivi erogabili dal gestore dei servizi energetici (Gse), e di non incorrere nel divieto di accesso ai nuovi incentivi e, quindi, chiedeva se, ai fini della determinazione del contributo indicato e della quota di reddito complessivo, dovesse tenere conto di elementi di natura straordinaria.

Con la seconda istanza, un'altra società chiedeva se, ai fini della determinazione della base imponibile, per l'applicazione del contributo temporaneo, avesse dovuto tenere conto dell'importo ricevuto come indennità di mancato guadagno, relativo a prodotti dalla stessa commercializzati.

Contributo solidarietà straordinario imprese energetiche, finalità

La Legge di bilancio 2023, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico di coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

NOTA BENE: Il contributo di solidarietà per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della Legge n. 197/2022, è dovuto dai soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 hanno conseguito almeno il 75% di ricavi dalle suddette attività.

La base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà per il 2023 è costituita dall’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.

Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile e nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Contributo straordinario di solidarietà, determinazione base imponibile

Con la circolare n. 4/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’istituzione del contributo di solidarietà temporaneo in argomento e alle modalità e termini per il versamento.

Nelle risposte ad interpello oggetto di esame, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato le linee della relazione illustrativa del disegno di legge relativo al “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e le indicazioni della circolare 4/E (paragrafo 1.2), ribadendo come il legislatore abbia ancorato la base imponibile del contributo per l’anno 2022 agli ammontari dei corrispondenti redditi imponibili lordi, ai fini Ires (ossia, al lordo dell'utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti e delle deduzioni ACE); in questo modo vi ha ricompreso gli eventuali componenti positivi di reddito riconducibili tra le sopravvenienze attive.

Infatti, con riferimento alla risposta n. 16/E/2024, l’Agenzia specifica che ai fini del calcolo della base imponibile del contributo, rileva l'ammontare dei redditi imponibili lordi secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV DPR 917/86, in ciascuno dei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare per ognuno dei periodi d'imposta le eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse e deduzioni conseguite per effetto della c.d. agevolazione ACE.

NOTA BENE: Dunque, la base imponibile del contributo sarà determinata considerando le disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR, comprendendovi, di conseguenza, anche eventuali componenti positivi di reddito riconducibili tra le sopravvenienze attive e negativi qualificabili come sopravvenienze passive.

Con riferimento alla risposta n. 18/E/2024, le Entrate chiariscono, inoltre, che, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo, rileva anche la somma riconosciuta a fronte di un risarcimento di un danno, ''sostitutivo'' di un reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 DPR 917/86, anche se tale risarcimento è afferente a situazioni antecedenti al quinquennio preso in considerazione ed è stato ricevuto in seguito (nel caso di specie, 30 anni dopo il sorgere della controversia).

NOTA BENE: L’Agenzia conclude, in riferimento al caso analizzato che la citata somma riconosciuta a fronte di un risarcimento di un danno, concorre alla formazione della base imponibile del contributo straordinario una tantum secondo quanto stabilito dalle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, come sopra indicato (ossia, nei termini e nei modi in cui la stessa concorre alla formazione del reddito imponibile IRES per l'Istante stesso).
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