Modello 730/2025: tutte le scadenze del mese di ottobre

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Dopo la scadenza del 30 settembre 2025 per la presentazione del Modello 730/2025 relativo ai redditi 2024, molti contribuenti si sono ritrovati con un conguaglio a debito nei confronti dell’Erario, in quanto nel corso dell’anno hanno versato meno imposte del dovuto.

Il mese di ottobre 2025 si presenta dunque come un periodo importante per la gestione delle ultime operazioni legate al 730, con due scadenze fondamentali che possono incidere in modo significativo sulla tassazione personale:

  • 10 ottobre 2025 – Termine entro cui il contribuente può chiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione o l’annullamento del secondo acconto IRPEF o della cedolare secca, evitando così trattenute eccessive sulla busta paga o sulla pensione di novembre.
  • 27 ottobre 2025 – Ultimo giorno utile per presentare un Modello 730 integrativo “a favore” o per correggere i dati del sostituto d’imposta, intervenendo su eventuali errori o omissioni senza dover ricorrere al Modello Redditi.

Vediamo nel dettaglio.

Secondo acconto IRPEF 2025: come e quando chiedere la riduzione entro il 10 ottobre

La prima scadenza del mese di ottobre riguarda un adempimento particolarmente rilevante per molti contribuenti: la possibilità di chiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione o l’annullamento del secondo acconto IRPEF o della cedolare secca.

Si tratta di un’opportunità che consente di adeguare gli acconti fiscali dovuti per il 2025 alla reale situazione reddituale del contribuente, evitando di versare imposte non dovute in anticipo.

Secondo acconto IRPEF: quando e perché puoi non pagarlo

La richiesta di bloccare o ridurre il secondo acconto IRPEF o della cedolare secca è ammessa quando la situazione reddituale del contribuente è cambiata rispetto all’anno precedente e si prevede di versare imposte inferiori per il 2025. In particolare, è possibile chiedere lo stop dell’acconto nei seguenti casi:

  • Cambio di lavoro nel 2024, con conseguente variazione del reddito o mancata sovrapposizione di più rapporti di lavoro nel 2025;
  • Passaggio alla pensione, che comporta un reddito complessivo inferiore;
  • Spese detraibili o deducibili elevate (sanitarie, mutui, lavori edilizi, contributi previdenziali) che riducono l’imposta dovuta;
  • Diminuzione dei redditi da locazione o cessazione di contratti soggetti a cedolare secca.

In queste situazioni, il secondo acconto — trattenuto di norma su busta paga o pensione a novembre — potrebbe risultare non necessario o eccessivo. La comunicazione al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre 2025 consente quindi di evitare versamenti non dovuti, mantenendo liquidità senza incorrere in sanzioni, purché l’importo stimato sia correttamente calcolato.

Soggetti interessati

La facoltà riguarda tutti i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2025 con sostituto d’imposta, ossia lavoratori dipendenti e pensionati i cui conguagli d’imposta vengono gestiti direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.

Cosa occorre fare

Entro venerdì 10 ottobre 2025, il contribuente può comunicare per iscritto al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) la volontà di:

  • ridurre l’importo del secondo acconto IRPEF o della cedolare secca, oppure
  • azzerare completamente tale acconto.

La comunicazione deve contenere l’importo ritenuto effettivamente dovuto, calcolato dal contribuente sotto la propria responsabilità.

Modalità operative

Non esiste un modello ministeriale standard per questa comunicazione: è sufficiente una dichiarazione scritta e datata, indirizzata al sostituto d’imposta, in cui si indichi chiaramente:

  • il codice fiscale del contribuente;
  • l’importo del secondo acconto da ridurre o annullare;
  • la motivazione della richiesta (ad esempio variazione del reddito, maggiori oneri detraibili, pensionamento, ecc.).

È consigliabile conservare copia della comunicazione, datata e firmata, come documento giustificativo in caso di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Finalità e convenienza dell’adempimento

La richiesta di riduzione o stop del secondo acconto permette di evitare trattenute eccessive sulla busta paga o sulla pensione del mese di novembre, che spesso incidono in modo significativo sul reddito netto mensile.

È particolarmente conveniente nei casi in cui:

  • nel 2025 si prevedano redditi più bassi rispetto all’anno precedente;
  • siano state sostenute spese detraibili o deducibili (es. spese mediche, interessi su mutui, bonus edilizi) che ridurranno l’imposta dovuta;
  • si sia verificato un cambio di lavoro o pensionamento nel 2024, che rende non più attuali gli acconti calcolati automaticamente dal 730.

Attenzione alle conseguenze di un errore

È importante sottolineare che la decisione di ridurre o azzerare l’acconto comporta una responsabilità diretta del contribuente.

Se, a consuntivo, l’importo trattenuto risulterà inferiore a quanto effettivamente dovuto, l’Agenzia delle Entrate potrà applicare sanzioni e interessi per insufficiente versamento. Per questo motivo è opportuno effettuare una stima prudente, basata su dati certi, o rivolgersi a un CAF o consulente fiscale per la verifica dei calcoli.

ATTENZIONE! In sintesi, il 10 ottobre 2025 rappresenta una data chiave per chi desidera gestire in modo consapevole il proprio carico fiscale, evitando di anticipare somme non dovute e mantenendo un corretto equilibrio tra imposte effettive e disponibilità economiche.

Scadenza per la presentazione del Modello 730 integrativo: 27 ottobre

Il 27 ottobre 2025 rappresenta la seconda data chiave del mese di ottobre per i contribuenti che hanno già trasmesso il proprio Modello 730/2025 e necessitano di correggere errori o omissioni nella dichiarazione originaria.

NOTA BENE: Il termine, fissato ordinariamente al 25 ottobre, è slittato al 27 ottobre in quanto il 25 cade di sabato, come previsto dalle regole generali in materia di scadenze fiscali.

Soggetti interessati

Possono avvalersi di questa possibilità tutti i contribuenti che hanno già presentato il Modello 730/2025, indipendentemente dal canale utilizzato (CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta), e che si accorgono di errori o dimenticanze tali da richiedere una nuova elaborazione del modello.

Cosa si può fare

Entro lunedì 27 ottobre 2025 è possibile presentare un Modello 730 integrativo, in due specifici casi:

  • A favore del contribuente”, quando la correzione determina un maggior credito o un minor debito rispetto a quanto risultava dal 730 originario;
  • Per la correzione dei dati del sostituto d’imposta, ad esempio in caso di cambio datore di lavoro o ente pensionistico non correttamente indicato nella dichiarazione precedente.

La presentazione del modello integrativo può avvenire esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato, anche se il modello originario era stato gestito direttamente dal sostituto d’imposta. Questo perché solo tali soggetti sono autorizzati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli integrativi e ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione rivista.

Riferimento normativo

La possibilità di presentare un modello 730 integrativo è disciplinata dall’articolo 14, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, che stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione delle dichiarazioni correttive a favore del contribuente o con variazione dei dati del sostituto.

Effetti della presentazione

L’invio di un Modello 730 integrativo non comporta la sospensione dei rimborsi o delle trattenute già avviate sulla base del 730 originario.

Ciò significa che il datore di lavoro o l’ente pensionistico continueranno ad applicare le operazioni di conguaglio già previste. Le eventuali differenze a credito o a debito emerse con l’integrazione verranno regolate successivamente tramite i successivi conguagli o, in alternativa, con la presentazione di un Modello Redditi.

ATTENZIONE! In sintesi, la scadenza del 27 ottobre 2025 offre ai contribuenti un’ultima opportunità per correggere in modo rapido e diretto eventuali errori nel 730/2025, evitando di dover ricorrere subito al Modello Redditi. Si tratta quindi di un passaggio importante per chi desidera allineare tempestivamente la propria dichiarazione senza attendere l’anno successivo.

Dopo il 27 ottobre 2025: correzioni con il Modello Redditi

Una volta superata la scadenza del 27 ottobre 2025, non è più possibile intervenire sul Modello 730 tramite un integrativo.

Eventuali errori, omissioni o variazioni, sia a favore (quando la correzione comporta un rimborso maggiore o un debito minore), sia a sfavore (quando emerge un debito maggiore o un credito inferiore), dovranno essere corretti utilizzando il Modello Redditi Persone Fisiche.

In questa fase, il contribuente ha due diverse possibilità operative:

  • Entro il 31 ottobre 2025, può presentare un Modello Redditi correttivo nei termini, cioè una versione aggiornata della dichiarazione che sostituisce quella precedente. Questa modalità è utile quando ci si accorge dell’errore subito dopo la scadenza del 730 integrativo e si desidera sistemare la posizione rapidamente, senza attendere l’anno successivo.
  • Dall’1 novembre 2025 in poi, e comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, è possibile inviare un Modello Redditi integrativo. Questo consente di correggere errori anche a distanza di tempo, purché entro il limite previsto dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.

È importante ricordare che le correzioni a sfavore del contribuente (quelle che determinano un minor credito o un maggior debito) devono sempre essere trasmesse tramite Modello Redditi, anche se vengono rilevate prima del 27 ottobre.

ATTENZIONE! In sintesi, dopo il 27 ottobre il 730 non può più essere modificato: l’unico strumento per regolarizzare o rettificare la dichiarazione dei redditi rimane il Modello Redditi, con tempi e modalità diverse a seconda che l’errore venga scoperto subito o in anni successivi.

Dopo aver esaminato le principali scadenze di ottobre, è utile ricordare l’intero calendario fiscale 2025 per la dichiarazione precompilata, che riepiloga tutte le date chiave dall’apertura della piattaforma ai termini di presentazione e pagamento

Calendario scadenze 2025 – Modello 730 e Redditi

  • 30 aprile 2025 – Apertura della dichiarazione precompilata 2025 (modello 730 e Redditi).
  • 15 maggio 2025 – Inizio invio del modello 730 e Redditi precompilati; apertura funzioni di modifica e trasmissione.
  • 19 maggio 2025 – Possibile annullare il 730 o Redditi già inviato e trasmettere una nuova dichiarazione.
  • 21 maggio 2025 – Invio modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730 già trasmesso.
  • 20 giugno 2025 – Ultimo giorno per annullare il 730 inviato.
  • 26 giugno 2025 – Ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24.
  • 30 giugno 2025 – Scadenza per il versamento di saldo e primo acconto per contribuenti senza sostituto o con modello Redditi.
  • 21 luglio 2025 – Versamento saldo e primo acconto senza maggiorazione per contribuenti ISA, forfetari e minimi.
  • 30 luglio 2025 – Versamento con maggiorazione dello 0,40% per contribuenti senza sostituto o con modello Redditi.
  • 20 agosto 2025 – Versamento con maggiorazione dello 0,40% per contribuenti ISA, forfetari e minimi.
  • 30 settembre 2025 – Termine ultimo per la presentazione del modello 730/2025 precompilato.
  • 10 ottobre 2025 – Ultimo giorno per chiedere al sostituto d’imposta la riduzione o lo stop del secondo acconto IRPEF o cedolare secca.
  • 15 ottobre 2025 – Ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24.
  • 27 ottobre 2025 – Scadenza per la presentazione del modello 730 integrativo (a favore o per dati sostituto).
  • 31 ottobre 2025 – Termine per la presentazione del modello Redditi precompilato o correttivo del 730.
  • 10 novembre 2025 – Scadenza per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2.
  • 1° dicembre 2025 – Termine per il versamento del secondo o unico acconto IRPEF o cedolare secca.
  • 29 gennaio 2026 – Ultimo giorno per presentare il modello Redditi “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria).
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