Credito d’imposta R&S, sanzioni per indebita compensazione in base alla frode

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Credito d’imposta R&S, sanzioni per indebita compensazione in base alla frode

Nel mese di dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un notevole numero di documenti di prassi.

Assonime, con la circolare n. 1 del 26 gennaio 2021, analizza le principali risposte che sono state date e che si occupano:

  • del ravvedimento operoso;

  • degli interpelli cosiddetti multidisciplinari;

  • dei termini per il controllo dei crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo,

  • della nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi.

Tax credit R&S, sanzioni per credito inesistente da valutare

Assonime ricorda che la circolare n. 31/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito all’istituto dell’interpello del contribuente nelle ipotesi di istanze finalizzate a verificare la spettanza dei benefici fiscali connessi all’applicazione di disposizioni agevolative in relazione alle quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni o enti.

Tra queste verifiche, l’Agenzia si è soffermata sulle modalità e i tempi per l’esercizio delle attività di accertamento finalizzate ad appurare la sussistenza delle condizioni di spettanza anche del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013).

A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che, nel caso in cui a seguito di controlli si accerti che le attività o spese non sono ammissibili al suddetto tax credit per R&S, si incorre nella fattispecie di utilizzo di un credito inesistente, per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo, per cui si deve procedere con il relativo atto di recupero del credito. Tale atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.

Si tratta di un'azione molto importante se si tiene conto del peso delle eventuali sanzioni.

In caso di utilizzo del credito d’imposta “non spettante” la sanzione è pari al 30% del credito stesso; mentre, in caso di credito “inesistente” si applica la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilità di ricorrere alla “definizione agevolata”, anche se il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso prima che sia stato notificato l’atto di recupero.

Sul punto è intervenuta Assonime con alcune importanti precisazioni.

Nella circolare n. 1/2021, infatti, si specifica che le sanzioni per credito inesistente contestate dagli Uffici per gli atti di recupero del credito d'imposta per R&S non possono essere applicate in maniera “automatica”, ma bisogna valutare caso per caso il comportamento eventualmente fraudolento del contribuente.

Per esempio, le sanzioni previste per l’indebita compensazione di crediti “inesistenti” potrebbero trovare applicazione in tutti quei casi in cui l’impresa ha compensato il credito d’imposta in oggetto:

  • senza aver mai svolto alcuna attività che possa qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo almeno in astratto;

  • limitandosi ad effettuare semplici investimenti in beni materiali e immateriali;

  • senza aver soddisfatto gli oneri documentali previsti dalla legge proprio a salvaguardia dell’effettività dell’investimento.

L’applicazione delle stesse, dunque, non può prescindere dalla frode commessa dal contribuente.

Assonime auspica che venga trovata una soluzione a livello normativo per il passato. Vista l’incertezza che caratterizza la materia, l’Associazione propone che venga messa a punto una sanatoria – auspicata anche dal MiSE – che consenta ai contribuenti di regolarizzare le indebite compensazioni senza applicazione delle sanzioni.

Mercati regolamentati assimilati ai Mtf

Nella circolare n. 1/2021 Assonime analizza anche la questione dell’equiparazione dei mercati regolamentati con i sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf).

Si condivide l’impostazione delle Entrate contenuta nella circolare 32/E/2020, secondo la quale:

  • i mercati regolamentati devono essere equiparati ai Mtf;

  • si devono considerare mercati regolamentati anche quelli di paesi non appartenenti all’Ocse.

L’Associazione sottolinea l’approccio sostanzialistico adottato dall’Agenzia, che si basa sul fatto che si tratta di piattaforme di negoziazione dotate di un regolamento “vigilato” dalla Consob e che, ai fini delle imposte sui redditi, ciò che conta è “l’esistenza di regole di formazione dei prezzi”.

Tuttavia, anche secondo Assonime, questa equiparazione non può sempre operare, come nel caso di spettanza delle agevolazioni fiscali per le start up innovative che sono state estese alle Pmi innovative.

Secondo la norma, infatti, per le start up innovative le agevolazioni non competono qualora le stesse siano quotate (sia su un mercato regolamentato sia su un Mtf), mentre per le Pmi le agevolazioni comunque spettano anche se sono quotate in un Mtf.

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