Credito d’imposta: va indicato in dichiarazione a pena di decadenza

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Credito d’imposta: va indicato in dichiarazione a pena di decadenza

Legittima la cartella di pagamento con cui il Fisco procede al recupero del credito d’imposta utilizzato dal contribuente ma non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Questo, nel caso in cui il legislatore abbia scelto di consentire di beneficiare del credito per un determinato esercizio fiscale ma anche quando la decadenza possa essere desunta dai continui rimandi alla legislazione vigente.

Respinto, dalla Corte di cassazione, il ricorso promosso da una società contribuente contro la sentenza con cui la CTR aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento ad essa notificata a seguito di avviso di irregolarità da controllo automatizzato.

Sì al recupero del credito d’imposta non indicato nel quadro RU

Nel dettaglio, la cartella era stata emessa per il recupero del pagamento della somma iscritta a ruolo relativa all’utilizzo di un credito d’imposta per spese di ricerca portato come credito d’imposta in un determinato anno, compensato nell’anno successivo ma non indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno di riferimento, poi successivamente rettificata.

Nella decisione, la Commissione tributaria regionale aveva evidenziato che il credito d’imposta di specie veniva accordato a fronte di precise scelte politico-strategiche, finalizzate all’incentivo di determinati settori, sicché era condivisibile la scelta del legislatore di consentire la fruizione del beneficio entro un termine definito e determinato, essendo definito e determinato anche l’onere finanziario inerente.

Nel caso in esame, infatti, la decadenza era coerente con la scelta del legislatore di consentire di beneficiare del credito per un determinato esercizio fiscale.

Sul credito d'imposta dichiarazione irretrattabile, niente integrativa

Con sentenza n. 34266 del 15 novembre 2021, la Suprema corte ha in primo luogo richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, pur essendo possibile, quanto alle mere dichiarazioni di scienza, depositare una dichiarazione integrativa, tuttavia, per le manifestazioni di volontà non è in alcun modo consentito modificare la dichiarazione, che è irretrattabile, salvi i limiti di cui all’art. 1428 c.c.

E quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione dei redditi assume, per questa parte, il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo non fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.

Richiamato, in tale contesto, anche il principio ai sensi del quale le decadenze previste dalla normativa speciale non possono essere superate in alcun modo.

Così, con peculiare riguardo ai crediti d’imposta sorti ai sensi della Legge n. 449/1997, la mancata indicazione in dichiarazione, nel quadro RU, del credito d’imposta sorto nell’esercizio in corso, comportava espressamente la perdita del credito medesimo, senza che vi fosse alcuna possibilità di sanare la sanzione decadenziale con una successiva dichiarazione in rettifica.

La questione che si poneva, ciò posto, riguardava la diversa ipotesi del credito d’imposta previsto dal D. Lgs. n. 297/1999 rispetto al quale la contribuente aveva asserito l’assenza di una espressa sanzione di decadenza.

Per la Corte, i medesimi principi sopra affermati dovevano regolare anche la disciplina del credito d’imposta prevista da tale Decreto legislativo, finalizzato, nello specifico, al riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: anche in questo caso, dunque, doveva affermarsi la decadenza del credito non indicato in dichiarazione.

La Quinta sezione civile, in definitiva, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di imposte sui redditi, l’indicazione del credito d’imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro RU, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti ai sensi della Legge n. 449/1997.

La stessa sanzione della decadenza opera anche per il credito d’imposta di cui al D. Lgs. n. 297/1999 che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno dell’occupazione e, dall’altro, rimanda in modo espresso all’art. 5 della Legge n. 449/1997 e al collegato Dm, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza.

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