Crisi d’impresa: aggiornate le istruzioni per il Fondo di garanzia TFR

Pubblicato il



Crisi d’impresa: aggiornate le istruzioni per il Fondo di garanzia TFR

Arriva il vademecum dell’INPS sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro.

Con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023 infatti l’Istituto, sulla base del nuovo quadro regolatorio vigente con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022), riepiloga le ipotesi di intervento del Fondo di garanzia nonché le modalità da seguire per accedervi.

A tale circolare si dovrà ora fare riferimento in sostituzione delle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010, definitivamente superate nei loro contenuti.

Fondo di garanzia e soggetti tutelati

Il Fondo di garanzia istituito dalla legge n. 297/1982 rientra nella Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti INPS ed è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20%della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industrial titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI alla data della sua soppressione.

Ampia è la platea dei soggetti che possono richiedere il suo intervento. Più nel dettaglio, possono accedere al Fondo di garanzia:

  • tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente;
  • dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
  • i lavoratori dello spettacolo titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
  • i soci delle cooperative di lavoro, esclusi quelli delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
  • gli "aventi diritto" del lavoratore, ivi comprese le aziende operanti nel settore del credito al consumo alle quali il lavoratore abbia ceduto il proprio TFR a garanzia di un prestito, le imprese di assicurazione e quelle che abbiano prestato fideiussione a garanzia del rischio impiego a esse subentrate con diritto di rivalsa, nonché le società di recupero stragiudiziale dei crediti, titolari della licenza di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o TULPS), e le società di cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, eventualmente succedute nella titolarità del credito.

NOTA BENE: L’INPS ricorda che con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l’obbligo di versare il contributo al Fondo se i  lavoratori maturano il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., ossia qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 c.c., ovvero nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.Lgs n. 36/2021.

Sono esclusi dall’intervento del Fondo di garanzia: i lavoratori autonomi, quelli parasubordinati, i lavoratori dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, Province e Comuni; i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (“Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici” di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377), i lavoratori iscritti al Fondo Dazieri, i soci delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, gli operai agricoli a tempo determinato, gli impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole, i calciatori e gli allenatori professionisti.

Crediti di lavoro protetti

Sono corrisposti dal Fondo di garanzia il trattamento di fine rapporto (TFR) e le retribuzioni relative agli ultimi 3 mesi del rapporto.

Crediti di lavoro diversi dal TFR

Sono garantiti dal Fondo di garanzia anche i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto nonché le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.

Non sono invece garantite dal Fondo l’indennità di mancato preavviso, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

ATTENZIONE: L’INPS fa presente che con riferimento all’indennità per ferie non godute, la Cassazione (Cass., sez. lav., 4 ottobre 2019, n. 24890; Cass. Civ. 30 gennaio 2020, n. 2230)  ha chiarito che, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l’indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. Al fine di individuare l’importo spettante è necessario che il lavoratore fornisca gli elementi sulla base dei quali è stata calcolata l’intera indennità (importo giornaliero dell’indennità, giorni di ferie annuali previsti dal contratto di lavoro). Inoltre, rileva l’Istituto, secondo la stessa Corte “in caso di insolvenza del datore di lavoro, tra i crediti retributivi che il lavoratore ha diritto di ottenere dal Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, va inclusa l’indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato, stante la sua connotazione retributiva, alla luce dell’equivalenza del segmento temporale tra licenziamento e reintegrazione ad un periodo effettivamente lavorato” (Cass., sez. lav., 24 marzo 2023, n. 8513; Cass., sez. lav., 24 marzo 2023, n. 8523; Cass., sez. lav., 25 gennaio 2023, n. 2234)

I crediti retributivi devono essere maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei 12 mesi che precedono i:

  • la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa.
  • la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo di garanzia avvenga a seguito di esecuzione individuale.
  • la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

La garanzia prestata dal Fondo per i crediti diversi dal TFR è limitata a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia

I requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia cambiano in base all’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

NOTA BENE: Al riguardo l’INPS ricorda che l’ambito di applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è più ampio di quello della legge fallimentare.

Per il datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’apertura di una procedura concorsuale;
  • l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.

Per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

Domanda di intervento e liquidazione delle prestazioni

L’INPS, con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, comunica che la domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la documentazione allegata alla domanda all’atto della presentazione o successivamente utilizzando la funzione “Invia documenti” presente nell’applicativo per l’invio della domanda:

  • va presentata esclusivamente in modalità telematica, direttamente attraverso il servizio dedicato presente sul portale dell’Istituto www.inps.it, oppure tramite gli Istituti di patronato o gli avvocati.
  • e indirizzata alla Struttura territoriale competente individuata in base alla residenza del lavoratore (in caso di residenza all’estero, la domanda viene assegnata in base alla Struttura territoriale competente per il datore di lavoro).

L'INPS è tenuto a liquidare le prestazioni a carico del Fondo di garanzia nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione.

Interessi, rivalutazione monetaria e tassazione

Sulle prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia sono riconosciuti, ancorché non ammessi allo stato passivo del datore di lavoro, interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS assoggetta a ritenuta fiscale (provvisoria) le prestazioni erogate e i relativi oneri accessori.

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito