Dal Mef Linee guida PIR (piani di risparmio a lungo termine)

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Dal Mef Linee guida PIR (piani di risparmio a lungo termine)

Il Mef pubblica le linee guida relative all’interpretazione della normativa di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) con cui è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo per i “piani di risparmio a lungo termine”. Successivamente l’Agenzia delle Entrate darà istruzioni per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento.

L'agevolazione vuole:

  • offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
  • aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
  • favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Pertanto, i redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Il documento chiarisce le principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria.

Relativamente all’ambito soggettivo dell’agevolazione:

  • la possibilità per un minore di essere titolare di un PIR;
  • le conseguenze derivanti dal trasferimento all’estero della residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del PIR.

Relativamente all’ambito oggettivo dell’agevolazione:

  • quali sono gli strumenti finanziari che possono formare il PIR;
  • i vincoli di composizione e il limite alla concentrazione del PIR, con particolare riguardo alle modalità di computo degli stessi nell’ambito delle gestioni collettive (OICR e contratti di assicurazione);
  • i limiti all’entità dell’investimento avendo riguardo alla rilevanza dei proventi conseguiti dall’investitore.

Relativamente al funzionamento del PIR:

  • le modalità di costituzione;
  • le movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel PIR con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale;
  • gli eventi che comportano l’attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (cd. recapture), precisando quale aliquota si applica.

Tra le indicazioni si segnalano quella sui minori, che potranno accedere ai piani di risparmio a lungo termine (PIR), e quella di chi trasferisce all'estero la residenza; per costoro il piano potrà rimanere nelle proprie disponibilità per almeno cinque anni, evitando in tal modo la ripresa a tassazione.

Ed infine si spiega che anche le società fiduciarie potranno fare i sostituti di imposta per i PIR.

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