Decreto alluvioni, l'INL sospende le ispezioni

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Decreto alluvioni, l'INL sospende le ispezioni

Arrivano le istruzioni dettate dall’INL in ordine alla sospensione dei termini relativi a procedimenti amministrativi disposta dal Decreto alluvioni in favore delle aziende di Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Vediamo nel dettaglio quanto illustrato dall’Ispettorato nella Nota n. 1006 del 12 giugno 2023, non pubblicata sul sito istituzionale.

Ambito oggettivo

Secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto alluvioni, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, domicilio, sede legale od operativa nei territori colpiti da alluvioni, restano sospesi tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla medesima data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, inclusi quelli sanzionatori.

La disposizione, riferita quindi a tutti i procedimenti amministrativi intesi in senso lato, si applica:

  • ai termini relativi al procedimento sanzionatorio ex L. n. 689/81, con specifico riferimento al termine di decadenza e a quello di prescrizione;
  • ai termini per la notificazione dei processi verbali diversi da quelli notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/81;
  • al termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione;
  • ai termini per presentare ricorsi amministrativi;
  • al termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati;
  • alla prescrizione prevista dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e 20 del D.Lgs. n. 758/94, con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere formale;
  • al termine di avvio dell’inchiesta infortuni, a meno che l’infortunio non sia mortale;
  • al termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/81;
  • al termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima legati alla emanazione di una diffida.

Licenziamenti individuali

Soffermandosi poi sui procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’INL chiarisce che è sospeso, sempre per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, anche il termine perentorio di sette giorni previsto per la convocazione delle parti dall’art. 7, comma 3, della L. n. 604/66.

Giustizia civile e penale

Infine, poiché la sospensione dei termini riguarda anche la materia della giustizia civile e penale, anche per la costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato e lo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza l’Ispettorato ribadisce che le udienze fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati, sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2023.

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