Nel Decreto fiscale rinviato l'acconto per soggetti Iva. Niente modifica alla Pex

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Nel Decreto fiscale rinviato l'acconto per soggetti Iva. Niente modifica alla Pex

Dopo appena due giorni dalla sua presentazione in CDM, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 244 del 18 ottobre) il decreto fiscale collegato al Ddl di bilancio 2024 – decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023. Il provvedimento entra in vigore il 19 ottobre.

Oltre alle misure riguardanti il lavoro, nell’articolato trova posto il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. Non vi è traccia invece, di quanto affermato nel comunicato del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre relativamente alla modifica della disciplina della participation exemption sulle plusvalenze.

Acconto di novembre 2023: rinvio

L’articolo 4 del Dl n. 145/2023 stabilisce, per il solo 2023, la possibilità di rinviare o rateizzare il pagamento dell'acconto IRPEF di novembre.

Come detto, il rinvio è limitato al 2023; ma in realtà è intenzione del legislatore rendere definitiva la possibilità di pagare in più mensilità il pagamento del secondo acconto IRPEF dovuto dai titolari di partita IVA.

Il differimento è diretto alle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Costoro possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi – si tratta dell’acconto d’imposta dovutp in base al modello REDDITI 2023:

  • entro il 16 gennaio dell'anno successivo,
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, Dlgs n. 241/1997.

Soggetti esclusi – Oltre a coloro che superato il limite dei 170.000 euro di ricavi nel 2022, non possono beneficiare dello slittamento: le persone fisiche non titolari di partita IVA e i soggetti diversi dalle persone fisiche (come società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali).

ATTENZIONE: Il rinvio non riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.

Riversamento del bonus ricerca e sviluppo: differimento

Ancora una volta è stata disposta, all’articolo 5 del Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2024, la proroga del termine per effettuare il riversamento “spontaneo” del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Dunque, ai sensi della norma:

  • il termine di presentazione della domanda per il riversamento viene spostato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024;
  • il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene portato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Modifiche alla disciplina Pex: eliminata dal decreto ufficiale

Nel DL n. 145/2023, pubblicato in Gazzetta, non vi è traccia dell’annunciata modifica alla disciplina della participation exemption relativamente alle plusvalenze.

In sede di adunanza del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso, era emerso che sarebbe stato applicato il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption - Pex) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

Nuovo contributo di solidarietà dal 2024

Per il solo 2024, l’articolo 6, comma 5 del Decreto fiscale 145/2023, introduce un nuovo contributo di solidarietà.

Va detto che il comma 1 del detto articolo dispone modifiche al contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Ai fini del calcolo del contributo non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Altra esclusione è prevista per gli utilizzi di riserve del patrimonio netto.

Posto ciò, per il 2024, i soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022, la distribuzione, o comunque l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, sono tenuti ad un nuovo contributo di solidarietà da versare in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

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