Detrazione spese istruzione non universitaria

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Detrazione spese istruzione non universitaria

La legge n. 107 del 2015 (Legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Aggiornato con

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017

Soggetti Interessati

Soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi

Spese ammesse

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
  • scuole statali e paritarie private e degli enti locali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Conservatori e istituti musicali

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Altre spese ammesse

Sono altresì ammesse le somme relative a contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Il riferimento é alle spese per:

  • la mensa scolastica;
  • i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le gite scolastiche;
  • l’assicurazione della scuola;
  • ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato dagli organi d’istituto (corsi svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta se la spesa per il servizio scolastico integrativo non è sostenuta per il tramite della scuola, ma pagata a soggetti terzi.

Spese non ammesse

La detrazione non spetta per le spese relative a:

  • acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Limite di detraibilità

La detrazione per le suddette spese è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quelle previste per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

Indicazione nel modello 730/2017

L’importo deve essere indicato nei righi da E8 a E10 del quadro E indicando il codice 12

 

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da esibire e conservare

 

Spese di frequenza scolastica

Ricevute o quietanze di pagamento relative agli importi sostenuti a tale titolo nel 2016 per le spese sostenute per la mensa scolastica.

Ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Per il pagamento in contanti o attraverso l’acquisto di buoni cartaceo o elettronico o altri metodi di pagamento ancora, è necessaria l’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa

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