Detrazione spese istruzione non universitaria
Pubblicato il 27 aprile 2017
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La legge n. 107 del 2015 (Legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Aggiornato con |
Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 |
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Soggetti Interessati |
Soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi |
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Spese ammesse |
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. |
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Conservatori e istituti musicali |
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13). |
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Altre spese ammesse |
Sono altresì ammesse le somme relative a contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Il riferimento é alle spese per:
Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta se la spesa per il servizio scolastico integrativo non è sostenuta per il tramite della scuola, ma pagata a soggetti terzi. |
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Spese non ammesse |
La detrazione non spetta per le spese relative a:
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Limite di detraibilità |
La detrazione per le suddette spese è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno, da ripartire tra gli aventi diritto. La detrazione non è cumulabile con quelle previste per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. |
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Indicazione nel modello 730/2017 |
L’importo deve essere indicato nei righi da E8 a E10 del quadro E indicando il codice 12
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata. |
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Documentazione da esibire e conservare |
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