Dichiarazione redditi 2023, indicazioni ai Caf su deduzioni, detrazioni e visto di conformità

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Dichiarazione redditi 2023, indicazioni ai Caf su deduzioni, detrazioni e visto di conformità

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate, nel pieno della stagione dichiarativa, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Lo ha fatto con due circolari-guida che sono state pubblicate nella serata del 19 giugno 2023, le nn. 14/E e 15/E.

Con il primo documento, viene fornita una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Con la seconda circolare, si fornisce invece una raccolta di chiarimenti sul modello di dichiarazione dei redditi 730/2023 e, in particolare, sulle disposizioni normative e sulle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E - “Oneri e spese”.

Le due circolari sono il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF, con lo scopo di elaborare un compendio comune utile:

  • sia per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate;
  • sia per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

NOTA BENE: Obiettivo della Raccolta di indicazioni è quello di offrire, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Allo stesso tempo, le due circolari costituiscono una guida per gli uffici delle Entrate che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Questa nuova Raccolta, che segue le precedenti edizioni pubblicate a partite dal 2017, aggiorna la circolare n. 24/2022 (riferita al periodo d'imposta 2021) e tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.  

Per consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi, che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

Inoltre, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento.

La Raccolta contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

ATTENZIONE: Pertanto, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nelle due circolari, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Resta fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Vediamo di seguiti alcuni tra i numerosissimi chiarimenti che sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria.

Rilascio del visto di conformità e verifiche

In caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Questa disposizione, destinata a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti, si applica all’assistenza fiscale prestata a partire dall’anno 2019.

La norma vigente conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; in tal caso, la somma dovuta è ridotta.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dalla legge.

Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

L’obiettivo è quello di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.

NOTA BENE: L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

Con riferimento al Superbonus, la norma stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

E' inoltre previsto che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Al riguardo, la circolare n. 14/E/2023 chiarisce che il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato, diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110 per cento.

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU.

È necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2022. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la CU anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta durante il 2022.

ATTENZIONE: Il modello di CU, salvo i casi espressamente indicati dall’Agenzia, non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati.

Oneri e spese detraibili dall’imposta lorda

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Tuir.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.

Per alcune fattispecie, comunque, la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti, come nel caso della detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge.

Nella circolare n. 14/E vengono riportati anche una serie di esempi pratici per il calcolo degli oneri detraibili.

Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo

La circolare n. 15/E/2023, che rappresenta la seconda parte della raccolta di chiarimenti sul 730, si apre con la trattazione degli oneri/spese deducibili.

Si specifica che gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.

Nel documento di prassi vengono riepilogati i principi generali che danno diritto alla deduzione dal reddito.

Si specifica, inoltre, che:

  • come previsto dall’art. 10, comma 2-bis del TUIR, non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione;
  • non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita;
  • per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

Viene data anche una definizione dei familiari che sono considerati “fiscalmente a carico”: si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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