Diminuisce il cuneo fiscale, ma l'onere per i datori di lavoro non cambia

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Diminuisce il cuneo fiscale, ma l'onere per i datori di lavoro non cambia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 29 del 5 febbraio) del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, viene data attuazione alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2020. La misura in trattazione, pur agendo in riduzione del cuneo fiscale e, dunque, sulla differenza tra il costo del lavoro del dipendente sostenuto dal datore di lavoro e quanto ricevuto al netto dal medesimo lavoratore, non apporta alcuna modifica agli oneri gravanti sulle aziende.

 

Ambito di applicazione

La previsione di cui all'art. 1, comma 1, ricalca le medesime disposizioni del già visto art. 13, comma 1-bis, TUIR. In particolare, “qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l), del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro".

Come per il bonus previsto dal D.L. n. 66/2014, per verificare quando l'imposta lorda è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1, dell'art. 13, TUIR, sarà possibile applicare la seguente formula inversa:

Imponibile fiscale x 23% = Irpef Lorda

Imponibile fiscale x 23% = € 1.880 (Detr. lav. dip.)

Imponibile fiscale = 1880 x 100 / 23 = € 8.173,91

Pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato usufruiranno del diritto al riconoscimento del bonus IRPEF al superamento della soglia di reddito pari ad euro 8.173,91 in ragione d'anno.

Ai sensi del successivo art. 2 della norma in commento, al superamento della soglia reddituale utile di 28.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta, rapportata al periodo di lavoro, secondo le seguenti fasce reddituali:

Fasce di reddito

Detrazione spettante

28.000 < Reddito ≤ 35.000

480 + [120 x (35.000 - reddito) / 7.000]

35.000 < Reddito ≤ 40.000

480 x [(40.000 - reddito) / 5.000]

 

Beneficeranno della disciplina in commento i percettori di:

  • redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (ex art. 49, comma 2, lett. a);
  • redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l).

 

Cosa cambia dal 1° luglio

L'art. 3, comma 1, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, abroga le previsioni del comma 1-bis, art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta e, conseguentemente i lavoratori dipendenti, si troveranno con due trattamenti differenti nel corso del medesimo anno fiscale, atteso che sino al 30 giugno 2020 vigeranno le disposizioni del "Bonus Renzi", mentre dal 1° luglio 2020 diventerà esecutiva la nuova regolamentazione prevista in materia di riduzione del cuneo fiscale.

In particolare:

Periodo

Reddito annuo

Complessivo (€)

Bonus

D. L. n. 66/14

Periodo

Reddito annuo

Complessivo (€)

Bonus

D. L. n. 3/2020

Dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Tra 0 e 8.173

0

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Tra 0 e 8.173

0

Tra 8.174 e 24.600

960 euro annui (riproporzionati per periodo - 181 giorni)

Tra 8.174 e 28.000

600 euro per l'anno 2020 (sul periodo) e 1.200 euro per gli anni successivi

Tra 24.601 e 26.600

960 x (26.600 - reddito) / 2.000

Tra 28.001 e 35.000

480 + (120 x (35.000 - reddito) / 7.000) (sotto forma di detrazione d'imposta)

Oltre 26.600

0

Tra 35.001 e 40.000

480 x ((40.000 - reddito) / 5.000) (sotto forma di detrazione d'imposta)

Oltre 40.000

0

 

I nuovi oneri per i sostituti d'imposta

I nuovi oneri non avranno carattere economico in termini di costi aziendali, ma, eventualmente, in termini di verifica delle effettive spettanze. Difatti, in sede di conguaglio, oltre a quantificare, come di consueto, i redditi corrisposti ai percettori e la relativa imposizione fiscale, i sostituti d'imposta sono chiamati a verificare la spettanza del Bonus D.L. 66/2014, nonché l'applicazione del trattamento integrativo art. 1, D.L. 3/2020 o dell'eventuale ulteriore detrazione d'imposta.

 

CONGUAGLIO FISCALE 2020 - ESEMPIO

Periodo

Reddito fiscale

Bonus D.L. 66/2014

Tratt. int. D.L. 3/2020

01/2020

€ 1.748,00

€ 81,53

Non in vigore

02/2020

€ 1.710,00

€ 73,64

Non in vigore

03/2020

€ 1.775,00

€ 81,53

Non in vigore

04/2020

€ 1.712,00

€ 78,90

Non in vigore

05/2020

€ 1.720,00

€ 81,53

Non in vigore

06/2020

€ 1.721,00

€ 78,90

Non in vigore

07/2020

€ 3.442,00

Abrogato

€ 101,09

08/2020

€ 1.815,00

Abrogato

€ 101,09

09/2020

€ 2.150,00

Abrogato

€ 97,83

10/2020

€ 2.142,00

Abrogato

€ 101,09

11/2020

€ 2.135,00

Abrogato

€ 97,83

12/2020

€ 3.536,00

Abrogato

€ 101.09

Conguaglio

Anno

Reddito annuo complessivo

Bonus D.L. 66/2014 corrisposto

Tratt. integr. D.L. 3/2020 corrisposto

2020

€. 25.606,00

€ 476,05

€ 600,00

Spettante

€ 236,60

€ 600,00

Conguaglio

€ - 239,46

€ 0,00

  

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3

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