Direttiva CBCR, Sì del Consiglio Ue alla trasparenza delle multinazionali

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Direttiva CBCR, Sì del Consiglio Ue alla trasparenza delle multinazionali

Il Consiglio europeo, in data 28 settembre 2021, ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di Direttiva relativa alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali, comunemente denominata Direttiva sulla comunicazione pubblica Paese per Paese (Country by Country reporting - CBCR).

La posizione del Consiglio dell’Unione europea è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 13 ottobre 2021.

Con il via libera europeo alla Direttiva sulla pubblicazione dei dati dei Country by Country Reporting delle multinazionali, europee e non, si vuole garantire una maggiore trasparenza delle informazioni fiscali da parte delle imprese con fatturato superiore a 750 milioni di euro.

La trasparenza fiscale è condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno: obiettivo della Direttiva, infatti, è proprio quello di imporre alle società multinazionali di comunicare dove realizzano i loro profitti e dove pagano le imposte, elemento questo importantissimo per garantire un'equa ripresa economica a seguito dell'attuale crisi pandemica.

Trasparenza fiscale, soggetti obbligati e non alla comunicazione delle informazioni

L'obiettivo della Direttiva CBCR è quello di perseguire la trasparenza in relazione alle attività delle multinazionali per valutarne l'impatto sull'economia reale. E’ necessario, infatti, poter disaggregare i dati per Stato membro e raggiungere un grado elevato di dettaglio laddove si operi in giurisdizioni fiscali di Paesi terzi particolarmente problematiche.

Per tale ragione, la Direttiva, all’articolo 48-ter, prevede che le imprese multinazionali o le imprese autonome con ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 milioni di euro, in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, rendano pubbliche le informazioni sull’imposta sul reddito versata in ciascuno Stato membro e in ciascun paese terzo indicato in un apposito elenco, insieme ad altre informazioni di natura fiscale pertinenti.

Superati tali limiti, l'obbligo di comunicazione interessa anche le imprese autonome, cioè non facenti parte di un gruppo.

L’obbligo riguarda tutte le multinazionali che abbiano o no sede nell’Unione europea. Sono interessate, quindi, anche le multinazionali non europee che esercitano attività economiche nell'UE tramite le loro imprese figlie e succursali, che dovranno così uniformarsi agli stessi obblighi di comunicazione validi per le imprese multinazionali europee.

Inoltre, nel caso in cui l’impresa madre non dovesse fornire le informazioni richieste, la figlia dovrà farne menzione e lo stesso obbligo vale anche per le succursali (branch) di imprese capogruppo o autonome che non siano europee.

Dunque, superati certi livelli dimensionali, le informazioni su dove le imposte sul reddito siano pagate sono richieste anche ai soggetti extra Ue.

Ci sono però delle esclusioni.

L’adempimento non è richiesto se il gruppo o l'impresa autonoma operano in un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.

Analogamente, l'obbligo non si applica alle banche che sono già tenute alla comunicazione dei dati fiscali in base alla Direttiva 2013/36/Ue.

Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito versata

La comunicazione delle informazioni fiscali dovrà essere effettuata utilizzando un modello UE comune e formati elettronici a lettura ottica.

Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese interessate e limitare le informazioni comunicate a quanto strettamente necessario, per consentire un effettivo controllo pubblico, la Direttiva prevede un elenco completo e definitivo di informazioni da comunicare.

La comunicazione avverrà entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario in questione, tramite sito web e resta accessibile per almeno cinque anni.

La Direttiva stabilisce quali sono le condizioni in base alle quali un'impresa può rinviare la divulgazione di talune informazioni per un massimo di cinque anni.

Comunicazione pubblica paese per paese, contenuto

L'articolo 48-quater della Direttiva elenca le informazioni che devono essere comunicate.

Nello specifico, devono essere riportate nella comunicazione:

  • il nome dell'impresa capogruppo o autonoma, l’esercizio, la valuta utilizzata, l’elenco delle imprese figlie consolidate stabilite nell'UE o in giurisdizioni fiscali non cooperative;
  • una breve descrizione delle attività;
  • il numero dei dipendenti;
  • l’ammontare dei ricavi;
  • l’utile o perdita al lordo dell'imposta;
  • l’imposta sul reddito maturata e versata;
  • gli utili non distribuiti.

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