Transizione e rinnovabili: conversione in legge
Pubblicato il 21 gennaio 2026
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Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4 e in vigore dal 20 gennaio 2026, interviene in modo rilevante su due ambiti strategici: il Piano Transizione 5.0 e la disciplina delle fonti rinnovabili, introducendo chiarimenti interpretativi, proroghe operative e una profonda revisione delle regole sulle aree idonee.
Piano Transizione 5.0: proroghe e chiarimenti sui crediti d’imposta
Sul versante Transizione 5.0, il legislatore ha prorogato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE). Per le istanze trasmesse negli ultimi venti giorni utili è prevista la possibilità di integrazione documentale, entro il 6 dicembre 2025, su richiesta del GSE.
La norma, tuttavia, esclude espressamente ogni forma di sanatoria per le carenze relative alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, che resta un presupposto essenziale per l’accesso al credito d’imposta.
Divieto di cumulo e rafforzamento dei controlli
Di particolare rilievo è il chiarimento sul divieto di cumulo. Per i medesimi beni agevolabili, le imprese non possono accedere contemporaneamente al credito d’imposta Transizione 5.0 e al credito per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le imprese che avevano presentato entrambe le domande sono tenute a optare per uno solo dei due benefici entro il 27 novembre 2025.
Contestualmente, viene rafforzato il ruolo del GSE nei controlli formali e sostanziali, con la possibilità di annullare la prenotazione del credito e di attivare le procedure di recupero in caso di mancanza dei presupposti.
Aree idonee e fonti rinnovabili: nuove regole operative
La seconda parte del Dl 175/2025, convertito dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026, è dedicata alla produzione di energia da fonti rinnovabili e modifica in modo significativo il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ridefinendo il perimetro delle aree idonee.
Viene introdotto un elenco dettagliato di siti considerati idonei per legge, che comprende, tra gli altri, aree già infrastrutturate, siti oggetto di bonifica, cave e discariche dismesse, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, nonché beni del demanio statale e militare.
In ambito agricolo, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è fortemente limitata, mentre è sempre consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici, a condizione che sia garantita la continuità dell’attività agricola. In questo caso, il soggetto proponente deve allegare al progetto una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile.
Il decreto affida inoltre alle regioni e alle province autonome il compito di individuare ulteriori aree idonee entro termini definiti, nel rispetto di criteri uniformi a livello nazionale e di limiti percentuali sulle superfici agricole utilizzabili. L’obiettivo è coniugare la tutela del territorio con il raggiungimento dei target di potenza installata al 2030, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Completano il quadro le disposizioni sulle aree idonee a mare, dedicate agli impianti off-shore, e l’introduzione di regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati integralmente in aree idonee, con riduzione dei termini procedimentali e pareri paesaggistici non vincolanti.
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