E’ la parte che chiede il rinvio a dover dimostrare di aver comunicato l’adesione allo sciopero

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Con la sentenza n. 1567 del 23 gennaio 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa di un lavoratore al fine di veder dichiarata la nullità di un procedimento e della relativa sentenza in considerazione della circostanza che i giudici di merito non avevano tenuto conto dell’adesione del proprio legale ad uno sciopero indetto dalle associazioni di categoria, adesione comunicata alla Corte di appello competente, via fax, il giorno precedente all’udienza.

La Suprema corte, dopo aver ribadito come sia obbligatorio per il giudice disporre il differimento della trattazione della causa in caso di adesione allo sciopero dell’avvocato qualora questi porti a conoscenza dell'ufficio il suo proposito di partecipare all'astensione, ha altresì sottolineato come, nella specie, non era risultato che la comunicazione fosse stata effettivamente portata a conoscenza del collegio giudicante e della difesa della controparte. Il ricorso del lavoratore, quindi, non poteva essere accolto essendo onere della parte che chiede il rinvio la dimostrazione che gli altri interessati siano a conoscenza della richiesta.
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