Emergenza maltempo: versamenti a ottobre 2026
Pubblicato il 29 aprile 2026
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Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno interessato i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.
È quanto prevede il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, nel testo coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2026 e vigente dal 28 aprile 2026. Il provvedimento contiene, tra le altre misure, un pacchetto di interventi fiscali a favore dei soggetti residenti o operanti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.
Soggetti interessati dalla sospensione
Le sospensioni fiscali si applicano ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente Camera di commercio, in immobili ubicati nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici.
Il beneficio riguarda, però, solo gli immobili:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro la data di entrata in vigore del decreto;
- danneggiati per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità e, all’esito dei controlli, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.
L’individuazione puntuale dei soggetti beneficiari è demandata a un’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della Regione siciliana, della Regione Calabria e della Regione autonoma della Sardegna.
Versamenti tributari sospesi fino al 30 aprile 2026
Per i soggetti interessati sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Nel medesimo arco temporale non si applicano le sanzioni collegate agli adempimenti sospesi.
Il decreto 25/2026 convertito precisa che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Ritenute, addizionali e cartelle di pagamento
Il rinvio opera anche per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, nonché per le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, effettuate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d’imposta.
La sospensione si estende, inoltre, ai versamenti tributari e non tributari derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- atti di accertamento esecutivo;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- atti di accertamento esecutivo degli enti locali;
- altri atti emessi dagli enti impositori.
Ripresa dei pagamenti entro il 10 ottobre 2026
Entro la stessa data dovranno essere eseguiti anche gli adempimenti diversi dai versamenti che non sono stati effettuati per effetto della sospensione.
Per cartelle, atti di accertamento esecutivo, ingiunzioni e altri atti degli enti impositori, i termini di versamento sospesi riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Definizioni agevolate e rottamazione
Il decreto estende la sospensione anche ai versamenti dovuti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata previsti dalla legge n. 197/2022, con scadenza nel periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026.
Per i soggetti interessati sono inoltre prorogati di tre mesi alcuni termini e scadenze previsti dalla legge di Bilancio 2026.
Sospensione per imprese: diritto annuale e adempimenti societari
Ulteriori misure sono previste per società e imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano sede legale, sede operativa o unità locali nei territori colpiti.
Per tali soggetti sono sospesi, nel periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 2026, senza sanzioni e interessi:
- i versamenti relativi al diritto annuale camerale;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.
Sono inoltre sospesi, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, i termini per la presentazione di atti e documenti presso le Camere di commercio e per il pagamento delle relative sanzioni.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.
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