Permessi Legge 104: esclusi in caso di mera convivenza non qualificata

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I permessi ex Legge n. 104 spettano solo in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito.

La mera coabitazione non è sufficiente a legittimare il beneficio. In assenza dei requisiti, le somme percepite sono indebite e recuperabili, con esclusione del legittimo affidamento in caso di dichiarazioni non corrette.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026.

Permessi 104: coabitazione insufficiente senza legame qualificato

La disciplina dei permessi retribuiti prevista dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce il beneficio ai lavoratori che assistono soggetti con disabilità grave, limitatamente a specifiche categorie: coniuge, convivente di fatto, parenti o affini entro determinati gradi.

La normativa individua requisiti stringenti di parentela o convivenza qualificata. L’evoluzione giurisprudenziale, in particolare con la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016, ha esteso la tutela ai conviventi more uxorio, senza includere ipotesi di mera coabitazione.

I fatti di causa e l’iter processuale  

La vicenda all'esame della Suprema Corte trae origine dalla fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992 da parte di una lavoratrice per assistere un familiare non rientrante nei limiti di parentela previsti (si trattava del cugino del coniuge).

L’INPS ha successivamente disposto la revoca del beneficio, accertando l’assenza dei requisiti normativi e avviando il recupero delle somme erogate. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno confermato la legittimità dell’operato dell’Istituto, escludendo l’estensione del diritto in presenza di mera convivenza.

La questione giuridica sottoposta alla Corte di Cassazione  

La controversia sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda la possibilità di estendere i permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 a soggetti conviventi privi di un vincolo giuridico qualificato.

In particolare, viene analizzata la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016, che ha incluso i conviventi more uxorio tra i beneficiari. Nella sua disamina, la Corte distingue chiaramente tra convivenza di fatto, fondata su un legame affettivo stabile, e mera coabitazione, ritenuta insufficiente ai fini del riconoscimento del diritto.

La decisione della Cassazione: limiti soggettivi ai permessi 104  

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10976/2026, ribadisce che i permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 richiedono la sussistenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito.

In particolare, il beneficio è riconosciuto esclusivamente in presenza di coniugio, unione civile, convivenza di fatto o rapporti di parentela e affinità nei limiti previsti dalla normativa.

In tale contesto, viene espressamente escluso che la mera convivenza o coabitazione possa integrare un requisito sufficiente, in assenza di un legame affettivo stabile giuridicamente rilevante.

Tale interpretazione si fonda su una lettura restrittiva e sistematica della disciplina, coerente con la ratio della Legge n. 104/1992, che circoscrive la tutela assistenziale all’ambito familiare qualificato, evitando estensioni non previste dal legislatore.

Convivenza di fatto e convivenza more uxorio: chiarimenti della giurisprudenza  

La giurisprudenza, come accennato, ha progressivamente chiarito la nozione di convivenza rilevante ai fini dei permessi ex Legge n. 104/1992.

La Legge n. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come soggetti uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.

In tale ambito si inserisce la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016, che ha esteso i benefici ai conviventi more uxorio, equiparandoli, sotto il profilo assistenziale, al coniuge. Resta invece esclusa la semplice coabitazione, priva di un vincolo affettivo qualificato e stabile, che non integra i presupposti richiesti dalla normativa.

Ripetizione delle somme indebitamente percepite  

Nella decisione, la Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 in assenza dei requisiti, trova applicazione l’art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo.

Le somme erogate sono considerate indebite sin dall’origine e, pertanto, integralmente ripetibili.

Viene esclusa l’applicazione della disciplina dell’indebito previdenziale, in quanto il beneficio non presenta natura assistenziale autonoma, ma retributiva. Il recupero da parte dell’INPS è quindi legittimo quando risulti accertata l’insussistenza originaria dei presupposti, anche in presenza di dichiarazioni non corrette rese dal lavoratore.

Legittimo affidamento e responsabilità dell’INPS  

La Corte di legittimità, a seguire, esclude la configurabilità del legittimo affidamento in capo al lavoratore che abbia fruito dei permessi ex Legge n. 104/1992 in assenza dei requisiti normativi.

Il legittimo affidamento può essere riconosciuto solo in presenza di buona fede e di una condotta trasparente, condizioni che risultano compromesse in caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere rese dal lavoratore.

In tale contesto, le informazioni fornite assumono rilievo determinante ai fini della concessione del beneficio. Conseguentemente, viene esclusa ogni responsabilità risarcitoria dell’INPS, che ha agito legittimamente nel recupero delle somme indebitamente erogate.

Principio di diritto espresso dalla Cassazione  

Con l’ordinanza n. 10976/2026, dunque, la Cassazione enuncia un principio di diritto chiaro in materia di permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992: il beneficio è riconosciuto esclusivamente in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito, quale coniugio, unione civile, convivenza di fatto o parentela entro i limiti previsti.

Tale interpretazione risulta pienamente coerente con il quadro normativo vigente e con l’evoluzione giurisprudenziale, che non consente estensioni basate sulla mera coabitazione, in quanto prive di rilevanza giuridica ai fini assistenziali.

Permessi 104: ambito soggettivo circoscritto ai rapporti qualificati

Viene così confermata un’interpretazione rigorosa dei requisiti per l’accesso ai permessi Legge 104, limitandone l’applicazione ai soli rapporti giuridicamente qualificati. La tutela assistenziale non è estensibile alla mera convivenza, in assenza di vincoli riconosciuti dall’ordinamento.

Ne deriva la necessità, per operatori e datori di lavoro, di verifiche puntuali. Sul piano evolutivo, eventuali ampliamenti restano demandati a interventi legislativi espressi.

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