Ferie arretrate non godute ed obblighi contributivi

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Ferie arretrate non godute ed obblighi contributivi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, al prestatore di lavoro subordinato spetta un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Accade sovente che, per particolari situazioni aziendali, spesso riconducibili a prolungati periodi di rilevante aumento dell’attività lavorativa ovvero di una inefficiente organizzazione del personale e dei carichi lavorativi assegnati ai dipendenti dell’impresa, il datore di lavoro debba, entro il 30 giugno di ogni anno, rivedere il monte ferie arretrate dei singoli lavoratori e – se del caso – concedere il ripristino delle energie psicofisiche dei lavoratori interessati o, perlomeno, provvedere al versamento della contribuzione previdenziale sulle ferie maturate e non godute relative all’anno 2020 entro il prossimo 22 agosto 2022.

L’istituto delle ferie e le regole di fruizione

Il diritto ad un periodo di ferie retribuite, irrinunciabile, è previsto dall’art. 36 della Carta Costituzionale, ed ha lo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche. La determinazione legale di tale periodo è contenuta nell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a mente del quale al lavoratore spetta un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane, conferendo, altresì, alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere condizioni di miglior favore per i lavoratori di una determinata categoria professionale.

Il predetto periodo minimo legale va goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi dell’anno di maturazione. Tale ultimo termine può essere derogato in un periodo più ampio dalla contrattazione collettiva, con il solo limite di non snaturare la funzione propria dell’istituto ovverosia il ripristino delle energie psicofisiche del lavoratore.

Si evidenzia che non incombe in alcuna responsabilità il datore di lavoro che non abbia potuto garantire al lavoratore il periodo minimo di ferie annue pari a due settimane nell’anno di maturazione per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, quali eventi di assenze per malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, etc. (Ministero del Lavoro, interpello 18 ottobre 2006, n. 4908).

Il generale divieto di monetizzazione delle ferie, conformemente con i principi sopra enunciati, trova la propria ratio nel superiore interesse di tutelare la salute della persona rispetto ad un continuo svolgimento dell’attività lavorativa, sicché la corresponsione dell’indennità di ferie residue e non godute può trovare applicazione nei seguenti e specifici casi:

  • ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • ferie previste dalla contrattazione collettiva ed eccedenti il periodo minimo di quattro settimane;
  • ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno (Ministero del Lavoro, circolare 3 marzo 2005, n. 8), ancorché fattispecie poco raccomandata in ragione di eventuali proroghe o trasformazioni ipotizzabili.

Si segnala, infine, che le ferie devono essere fruite nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Violazioni in materia di concessione delle ferie

La violazione delle disposizioni previste dall’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 18-bis, del medesimo riferimento normativo, come rideterminata con le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, comma 445, legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sintetizzabile nella seguente tabella:

Violazione

Fattispecie

Sanzione dal 1° gennaio 2019

Periodo annuale

 di ferie

 (Art. 10, c. 1)

Violazione che riguarda fino a 5 lavoratori

Da € 120 ad € 720

Violazione che riguarda da 6 a 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni

Da € 480 ad € 1.800

Violazione che riguarda più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni

Da € 960 ad € 5.400 senza possibilità di pagamento in misura ridotta

Stando alle disposizioni legislative in commento, il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione, per un periodo ininterrotto laddove richiesto espressamente dal lavoratore;
  2. concedere le ulteriori due settimane di ferie entro i diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione delle ferie, salvo eventuale ulteriore termine previsto dal CCNL applicato;
  3. concedere eventuali periodi di ferie, eccedenti il limite minimo legale, entro il termine stabiliti dalle parti del rapporto di lavoro (tali giornate potranno anche essere monetizzate).

Corre l’obbligo di evidenziare che l’inottemperanza alle disposizioni sopracitate configura, altresì, una violazione del contratto collettivo applicato in azienda o, comunque, la violazione degli altri obblighi di legge, sicché – sino al ripristino dell’irregolarità e per il solo lavoratore interessato dalla violazione – appare preclusa la possibilità di godere di eventuali agevolazioni contributive così come previsto dall’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Contribuzione sulle ferie residue non godute

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, lo scadere del termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione ovvero il diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva utile a regolamentare il termine massimo di fruizione delle ferie, porta con sé la diretta conseguenza di far sorgere, nel medesimo termine legale o contrattuale, la collocazione temporale dell’onere contributivo.

In tal senso, dunque, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse ovvero nel più ampio termine previsto dal contratto collettivo applicato.

I datori di lavoro, dunque, saranno tenuti a verificare i residui ferie al 30 giugno di ogni anno ed, eventualmente, a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al comma 2, art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Nel tempo in cui, poi, le ferie verranno effettivamente godute dal lavoratore, così come previsto dalle numerose indicazioni dell’Istituto previdenziale, si darà corso al recupero della contribuzione versata.

Si propone, di seguito, la seguente ipotesi di gestione:

  • lavoratore inquadrato nel CCNL Studi Professionali, con residuo ferie non godute pari a 5,5 giorni riconducibili all’anno 2020. Ipotesi con trattenuta a carico del lavoratore dipendente (non consigliabile, a parere dello scrivente, in ragione delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218).

Elaborazione - busta paga

Voce

Quantità

Base

Competenze

Trattenute

Figurative

Retr. Ordinaria

26

 € 57,1392

 € 1.485,62

 

 

Permessi goduti

2

€ 8,7389

€ 8,74

 

 

Assenze

2

€ 8,7389

 

€ 8,74

 

Differimento ferie

5

€ 57,1392

 

 

€ 285,70

Contr. su differ. ferie

 

 

 

 

€ 26,26

Contr.Indeduc.Bilaterali

 

 

 

 

€ 7,00

Retribuzione lorda

Imponibile IVS

c/INPS dipend.

c/Enti bilaterali

Totale contributi

€ 1.485,62

€ 1.771,00

€ 162,75

€ 2,00

€ 164,75

Imponibile fiscale

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

Netto in busta

€ 1.327,87

€ 306,30

€ 228,08

€ 78,22

€ 1.243,65

Nessun particolare codice verrà inserito sul modello DM10 per evidenziare la contribuzione calcolata sul differimento ferie.

All’effettivo godimento delle 5 giornate di ferie arretrate ivi considerate, dovremo restituire la contribuzione trattenuta al lavoratore dipendente sul differimento ferie e riportare sul modello DM10 il codice L480, tra le somme a credito, per il recupero della contribuzione già versata.

Elaborazione - busta paga

Voce

Quantità

Base

Competenze

Trattenute

Figurative

Retr. Ordinaria

26

 € 57,1392

 € 1.485,62

 

 

Ferie godute

6

€ 57,1392

€ 342,84

 

 

Assenze

6

€ 57,1392

 

€ 342,84

 

Rec. Ctr. Ferie differ.

5

 

€ 26,26

 

 

Contr.Indeduc.Bilaterali

 

 

 

 

€ 7,00

Retribuzione lorda

Imponibile IVS

c/INPS dipend.

c/Enti bilaterali

Totale contributi

€ 1.485,62

€ 1.486,00

€ 136,56

€ 2,00

€ 138,56

Imponibile fiscale

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

Netto in busta

€ 1.382,32

€ 320,58

€ 225,04

€ 95,54

€ 1.277,78

 

Modello DM10

Dati retributivi (B)

Somme a debito (C)

Somme a credito (D)

Categoria

Retribuzioni

Impiegati

1.486,00

567,20

REC.CTR.FER.(L480)

109,05

RID.IMP. AA(H400)

286,00

0,00

TOTALE DM

€ 460,00

L.n. 166/91 (M980)

20,00

2,00

N.B. Come evidenziato pocanzi, diversamente dal caso prospettato, appare consigliabile che il datore di lavoro “anticipi” la contribuzione a carico del lavoratore sulla retribuzione corrispondente al differimento del residuo ferie non godute, sicché quest’ultima potrà effettivamente essere recuperata (senza essere aggiunta sul “netto in busta”) direttamente tra le voci “a credito” del DM10.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Ministero del Lavoro – Circolare 3 marzo 2005, n. 8

INPS – Circolare 15 gennaio 2002, n. 15

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