Gestione separata, maternità e congedo parentale per gli iscritti

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Gestione separata, maternità e congedo parentale per gli iscritti

Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81 (G.U. n. 135, del 13 giugno 2017) ha introdotto rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, vale a dire al decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001).

Come si vedrà, grazie alla riforma in commento sono state ampliate le tutele della genitorialità che, nel regime attuale, risultano estese non solo alle lavoratrici dipendenti, anche alle lavoratrici autonome, alle imprenditrici agricole e alle lavoratrici parasubordinate, con riflessi sulla tutela della paternità e sul congedo parentale.

Proprio sugli aspetti innovativi della legge 81/2017, in particolare sull’indennità di maternità e sul congedo parentale spettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, si è soffermato l’INPS, con la circolare del 16 novembre 2018, n. 109, che approfondiremo.

Lavoratori parasubordinati. Tutela della genitorialità

Il regime attuale è impostato sul principio che la tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate, iscritte alla Gestione separata dell’INPS, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Ad ogni modo, nello specifico, l’indennità di maternità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, nella misura pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, come specificato nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002 (G.U. n. 136 del 12 giugno 2002).

Detta indennità, tuttavia, è corrisposta in presenza di una contribuzione minima accreditata, pari ad almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, versata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (il diritto all’indennità, in ogni caso, permane anche in presenza di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali ad opera del committente).

NB! Ai lavoratori padri iscritti alla Gestione separata spetta l’indennità di paternità nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;

  • abbandono del figlio da parte della madre;

  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Nei suddetti casi, il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’indennità per i primi tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista il requisito dei tre mesi di contribuzione immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto.

Passando al congedo parentale, i collaboratori iscritti alla Gestione separata aventi titolo alla indennità di maternità hanno diritto alla corresponsione di un trattamento economico per congedo parentale, appunto, limitatamente ad un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.

Indennità di maternità o paternità. Innovazioni dalla legge n. 81/2017

Ancor prima di addentrarci nel regime relativo ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, come anticipato, grazie alla richiamata riforma, la tutela della maternità obbligatoria non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa, poiché è estesa sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

NB! La circolare approfondisce, inoltre, una serie di casi particolari che possono verificarsi:

parto fortemente prematuro o avvenuto successivamente alla data presunta = l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche se il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, supera i cinque mesi e un giorno;

maternità flessibile = è sufficiente inviare all’Istituto una semplice comunicazione utile al calcolo del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione;

- ricovero del figlio = non è più necessario rendere all’INPS le dichiarazioni di responsabilità né l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa, né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. 

Gestione separata. Diritto al congedo parentale per gli iscritti

Passando al congedo parentale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017, come segnalato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (previa dimostrazione di aver accreditati tre mesi di contribuzione).

Segnatamente, i trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di sei mesi.

Ancora sul punto, si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, riferite ai lavoratori dipendenti, sebbene non trovi applicazione, invece, la disciplina della fruizione del congedo parentale in modalità oraria di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del T.U.
Si rammenta, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra, si possono verificare le seguenti fattispecie.

Caso 1

Se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale.

Caso 2

Se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di ulteriori due mesi di congedo parentale indennizzato.

Caso 3

Se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato, divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo), potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.).

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di congedo di maternità o paternità, come pure le istanze di congedo parentale, devono essere presentate in modalità telematica, sul sito INPS, nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”.

Ancora, le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017, devono essere gestite nel seguente modo:

  • sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);

  • non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;

  • sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.

QUADRO NORMATIVO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto del 4 aprile 2002

Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

Legge n. 81 del 22 maggio 2017

INPS - Circolare n. 109 del 16 novembre 2018

 

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