IA, blockchain e internet of things: modifiche per anticipo
Pubblicato il 22 maggio 2025
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In merito al decreto direttoriale del 24 giugno 2022, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha introdotto una variazione rilevante nel quadro normativo.
Il provvedimento del 2022 ha definito le scadenze e le modalità per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici stabiliti dal decreto interministeriale del 6 dicembre 2021, destinati a finanziare iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione mirate a promuovere tecnologie e applicazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet delle cose, inclusi approcci basati sul metaverso.
Le modifiche sono state apportate dal decreto direttoriale del 20 maggio 2025 del Ministero per le Imprese e il Made in Italy.
Fondo speciale per tecnologie innovative
Stiamo parlando del comma 226, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha istituito un Fondo speciale nell’ex Ministero dello sviluppo economico, destinato a favorire lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things (IoT), anche in relazione al programma Industria 4.0, ora chiamato Transizione 4.0.
Il Fondo ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra settori di ricerca, il collegamento con organismi internazionali, il coordinamento con finanziamenti europei e nazionali e i rapporti con venture capital italiani ed esteri.
Anticipo delle agevolazioni
Occorre avere riguardo all’articolo 11, comma 3, del decreto direttoriale del 24 giugno 2022, il quale stabilisce che, su richiesta dell’impresa beneficiaria, la prima tranche di pagamento possa essere concessa come anticipo fino a un massimo del 20% dell’importo totale delle agevolazioni assegnate, a condizione che venga fornita una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale garanzia deve essere irrevocabile, incondizionata e immediatamente esigibile a favore del Ministero, per un valore pari alla somma anticipata.
Si è ritenuto opportuno ampliare la possibilità di fornire tali garanzie anche ai Confidi iscritti all’Albo degli intermediari finanziari, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario.
Modifiche e finalità pratica
Dunque, viene estesa ai Confidi (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi) iscritti all’Albo degli intermediari finanziari (ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario - TUB) la possibilità di rilasciare garanzie a fronte dell’anticipazione della prima quota delle agevolazioni.
In pratica, ora non è più necessario presentare solo una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa per ottenere l’anticipazione del 20% dell’agevolazione concessa; può essere accettata anche una garanzia rilasciata da un Confidi iscritto all’albo.
Gli allegati tecnici (allegati 11 e 19) relativi al decreto direttoriale 24 giugno 2022 sono stati aggiornati di conseguenza.
La misura vuole supportare le imprese italiane, di tutte le dimensioni, che investono in innovazione tecnologica, garantendo maggiore flessibilità finanziaria.
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