Riforma del processo penale: modifiche al via

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Riforma del processo penale: modifiche al via

Entra in vigore il 4 aprile 2024 il Decreto legislativo n. 31 del 19 marzo 2024, cosiddetto "correttivo" della recente riforma del processo penale.

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024 - reca "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per  l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Il relativo testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 marzo 2024.

Il nuovo decreto, nel dettaglio, introduce modifiche alle disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e di alcune leggi speciali, modifiche ritenute necessarie ai fini del coordinamento delle nuove disposizioni e della semplificazione delle procedure.

L’obiettivo dell'intervento è quello di garantire una maggiore efficienza della giustizia penale

Tra le novità, si annoverano misure in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, condizioni di procedibilità, pene sostitutive, indagini preliminari. 

Imprese: niente giudizio senza ragionevole previsione di condanna

Con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa delle società, le misure correttive intervengono sul testo dell’articolo 61, al comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 231/2001.

Rispetto alle persone giuridiche, così, si prevede che il giudice dell’udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere - oltre che nelle ipotesi di estinzione o improcedibilità della sanzione amministrativa o di insussistenza dell’illecito - anche quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una "ragionevole previsione di condanna dell'ente".

Parole, queste ultime, sostitutive delle precedenti, che consentono il non luogo a procedere in caso di elementi acquisiti "insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente".

Niente rinvio a giudizio, quindi, per accertare la responsabilità amministrativa dell'ente, se manca una prognosi ragionevole di condanna.

La modifica è stata imposta dalla necessità di coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2022.

Cambia il regime di procedibilità di alcuni reati: lesioni a sanitari procedibili d'ufficio

Tra le altre novità, il decreto correttivo interviene modificando le condizioni di procedibilità di alcuni reati.

I ritocchi riguardano, segnatamente:

  • il reato di lesioni lievi, gravi e gravissime, che diventa procedibile d’ufficio se commesso in danno di personale esercente la professione sanitaria;
  • il danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, che diviene procedibile a querela di parte.

Avocazione per evitare la stasi dei procedimenti

Sul fronte procedurale, i ritocchi riguardano diversi istituti processuali.

Per quanto riguarda le indagini preliminari, peraltro, i correttivi sono volti a risolvere il cosiddetto problema della stasi dei fascicoli, attraverso l'eiminazione di una serie di passaggi di carte e di notifiche ritenuti non essenziali.

E' previsto, altresì, un più incisivo controllo da parte del Gip, controllo esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

In caso di stasi patologica del procedimento, si consente alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa di avere cognizione degli atti.

Sono inoltre semplificati gli strumenti dell’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale.

Viene disposto, in particolare che il procuratore generale presso la corte d'appello possa disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero:

  • non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

oppure,

  • non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti.

Se il Pm ha formulato richiesta di differimento, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata.

L’avocazione, inoltre, può essere disposta se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice o dal procuratore generale.

Il procuratore generale, quindi, svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro 90 giorni dal decreto di avocazione: viene concesso più tempo, quindi, al Pg rispetto ai precedenti 30 giorni.

Pene sostitutive: procedura semplificata

In tema di pene sostitutive, la procedura viene snellita, prevedendosi che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa subito procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste.

Quando non è possibile decidere nell'immediatezza, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti ed acquisito, se necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti.

Laddove, poi, debba procedere con ulteriori accertamenti, fissa un'apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente: in questo caso il processo è sospeso.

In altri termini, il previgente meccanismo che richiede un'ulteriore interlocuzione con l’imputato e una doppia udienza verrebbe ora ad attivarsi solo quando il giudice non abbia già tutti gli elementi necessari.

Processo penale, gli ulteriori correttivi

In tema di giustizia riparativa, si prevede che durante la sospensione del processo per lo svolgimento di un programma "riparativo" il giudice possa acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Nel periodo di sospensione, inoltre, sono sospesi il corso della prescrizione, i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione e, con ordinanza del giudice, anche i termini di durata massima della custodia cautelare.

Tra le altre modifiche, a seguire, si segnala che viene consentito anche alla persona offesa di depositare atti in proprio in forma cartacea, con estensione, quindi, anche a tale soggetto, dell’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti.

Ulteriori novità riguardano gli atti e e le udienze a distanza, le notificazioni, il processo in assenza, i procedimenti speciali, le pene sostitutive, le contravvenzioni alimentari.

Sentencing limitato

E' infine limitato il meccanismo del sentencing: quando il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valuti che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, può pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

Il decreto correttivo - si rammenta - era stato esaminato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, lo scorso novembre ed ha successivamente ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti delle Camere e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Consultati, sull’intervento, anche il Garante Privacy e il Consiglio Superiore della Magistratura.

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