INPS, modalità applicative della sospensione contributiva del Ristori quater

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INPS, modalità applicative della sospensione contributiva del Ristori quater

Facendo seguito alle prime indicazioni di carattere generale pervenute con la Circolare 14 dicembre 2020, n, 145, l'Istituto previdenziale rende note le modalità di esposizione nei flussi Uniemens delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157.

In particolare, la sospensione contributiva del versamento scadente nel mese di dicembre ex art. 2, comma 1, relativa ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 ed che hanno subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al medesimo mese dell'anno precedente, potrà essere esposta mediante l'indicazione, nel flusso Uniemens del periodo di novembre 2020, del codice di nuova istituzione "N975", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. D.L. n. 157/2020, art. 2, c. 1".

Diversamente, per le fattispecie rientranti nel comma 2 e relative ai soggetti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019, il codice da esporre alla sezione <DenunciaAziendale>, <AtrePartiteACredito>, <CausaleACredito", sarà l'"N976" avente il significato di " Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. D.L. n. 157/2020, art. 2, c. 2".

L'inserimento delle predette partite a credito varrà quale dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e consentirà all'Istituto di attribuire il codice di autorizzazione "4X" alle matricole interessate.

Diversamente, per i versamenti sospesi ai sensi del comma 3, del predetto art. 2, Decreto Ristori-quater (attività sospese per ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 ovvero le attività dei servizi della ristorazione e similari, ivi incluse le attività di viaggio e turismo, operanti nelle c.d. zone rosse) andrà utilizzato il precedente codice "N974" anche per la denuncia relativa alla mensilità di novembre 2020.

Si rammenta che, il risultato della denuncia contributiva potrà dar luogo ad un credito a favore dell'INPS da versare con le consuete modalità ovvero ad un credito azienda o ad un saldo a zero. Ad ogni modo, l'importo indicato ai predetti codici di sospensiva non potrà eccedere l'ammontare dei contributivi dovuti al netto delle quote associative.

Per quanto concerne i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335:

  • i soggetti rientranti nel comma 1, dell'art. 2, dovranno esporre nell'elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore "32";
  • i soggetti rientranti nel comma 2, dell'art. 2, dovranno esporre nell'elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore "33";
  • i soggetti rientranti nel comma 3, dell'art. 2, dovranno esporre nell'elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore "34".
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