Intrastat 2025: guida completa a scadenze, obblighi, sanzioni e novità del pacchetto VIDA
Pubblicato il 24 aprile 2025
In questo articolo:
- Cos’è il modello Intrastat, a cosa serve e chi deve presentarlo
- Operazioni interessate dal modello Intrastat
- Quando si presenta il modello Intrastat
- Presentazione del modello Intrastat: casi particolari
- Superamento delle soglie nel corso di un trimestre
- Come funziona il modello Intrastat
- Scadenze e periodicità del modello Intrastat
- Scadenze 2025
- Periodicità di presentazione
- Conseguenze della mancata o tardiva presentazione del modello Intrastat
- Strumenti per la compilazione del modello Intrastat
- Novità 2025: il Pacchetto VIDA e il futuro degli Intrastat
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Ancora pochi giorni per la presentazione del modello Intrastat relativo al mese di marzo o al primo trimestre 2025, un adempimento fondamentale per tutti i titolari di partita IVA che intrattengono rapporti commerciali con operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea. Il termine ultimo per l’invio telematico degli elenchi riepilogativi è fissato a lunedì 28 aprile 2025, a causa della coincidenza della scadenza originaria con un giorno festivo (25 aprile, Festa della Liberazione).
Cos’è il modello Intrastat, a cosa serve e chi deve presentarlo
Il modello Intrastat è una dichiarazione obbligatoria che i soggetti passivi IVA devono presentare per comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le operazioni di scambio di beni e prestazioni di servizi effettuate con controparti situate in altri Paesi membri dell’Unione Europea. È stato introdotto nel 1993 con l’abolizione delle frontiere doganali all’interno dell’UE (D.L. n. 331/1993, art. 50) ed è uno strumento fondamentale sia per finalità fiscali che statistiche.
Il modello Intrastat ha due scopi principali:
- Controllo fiscale delle operazioni intracomunitarie, per contrastare frodi IVA e garantire la corretta applicazione delle norme tributarie.
- Raccolta statistica dei dati sugli scambi commerciali tra Paesi UE, per fini economici e di monitoraggio da parte di Eurostat e degli istituti nazionali di statistica.
L’obbligo ricade su:
- tutti i titolari di partita IVA che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi con altri soggetti passivi stabiliti nell’UE;
- indipendentemente dalla forma giuridica (società, ditte individuali, professionisti) o dal regime fiscale adottato (anche forfettari, se operano con l’estero);
- solo se registrati al VIES (VAT Information Exchange System), requisito indispensabile per poter operare con soggetti UE.
Non sono invece soggette all’obbligo di presentazione le operazioni con privati non titolari di partita IVA, anche se residenti in altri Paesi dell’Unione.
Operazioni interessate dal modello Intrastat
Il modello Intrastat si applica alle operazioni intracomunitarie effettuate dai soggetti passivi IVA italiani nei confronti di operatori economici stabiliti in altri Paesi UE. Le operazioni si suddividono in attive e passive, a seconda che si tratti, rispettivamente, di cessioni o acquisti.
Operazioni attive (sempre da comunicare)
Sono sempre soggette a comunicazione Intrastat, indipendentemente dall’importo, le seguenti operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti nell’UE:
- Cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel modello INTRA-1 bis
- Prestazioni di servizi generici (art. 7-ter del DPR 633/72), da esporre nel modello INTRA-1 quater
- Cessioni in regime di call-off stock (art. 41-bis del D.L. 331/93), da riportare nel modello INTRA-1 sexies
Operazioni passive (da comunicare solo oltre soglia e a fini statistici)
Le operazioni passive, ovvero quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE, devono essere comunicate nel modello Intrastat esclusivamente a fini statistici e solo se vengono superate determinate soglie nei quattro trimestri precedenti:
- Acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel modello INTRA-2 bis
- Prestazioni di servizi generici ricevute, da esporre nel modello INTRA-2 quater
L’obbligo non sussiste se, in ciascuno degli ultimi quattro trimestri di riferimento:
- il valore complessivo degli acquisti di beni non supera €350.000 per trimestre;
- il valore complessivo dei servizi generici ricevuti non supera €100.000 per trimestre.
In questi casi, l’operatore economico è esonerato dalla presentazione del modello Intrastat per le operazioni passive.
Quando si presenta il modello Intrastat
La frequenza e l’obbligatorietà della presentazione del modello Intrastat variano a seconda del tipo di operazione e delle soglie di valore raggiunte:
Operazioni passive – Obbligo condizionato
- L’obbligo di presentazione scatta solo con periodicità mensile e a fini statistici, qualora:
- gli acquisti intracomunitari di beni superino €350.000 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
- le prestazioni di servizi ricevute superino €100.000 nello stesso periodo.
Se le soglie non vengono superate, non vi è alcun obbligo di trasmissione del modello Intrastat per queste operazioni.
Operazioni attive – Obbligo sempre presente
Il modello Intrastat va sempre presentato per:
- Cessioni di beni
- Servizi generici resi a soggetti UE
La periodicità dipende dai volumi dichiarati:
- Trimestrale, se il valore delle operazioni non supera €50.000 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti
- Mensile, se:
- l’importo supera €50.000 → obbligo a fini fiscali
- l’importo supera €100.000 → obbligo a fini fiscali e statistici
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Le operazioni attive sono sempre soggette a comunicazione, con periodicità variabile.
-
Le operazioni passive vanno comunicate solo oltre soglia, con obbligo mensile e statistico.
-
È fondamentale monitorare regolarmente i volumi delle operazioni per determinare correttamente l’obbligo di presentazione ed evitare errori o omissioni sanzionabili.
Presentazione del modello Intrastat: casi particolari
Avvio dell’attività in corso d’anno
Nel caso in cui l’attività economica abbia inizio nel corso dell’anno, le regole relative alla presentazione del modello Intrastat variano in base alla tipologia di operazioni effettuate.
Operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi)
Per le operazioni attive:
- La trasmissione del modello Intrastat è prevista con cadenza trimestrale, fino al raggiungimento della soglia di €50.000 in uno dei quattro trimestri di riferimento.
- Al superamento di tale soglia, si rende necessario adottare la periodicità mensile, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Operazioni passive (acquisti di beni e servizi ricevuti)
Per le operazioni passive:
- L’obbligo di trasmissione del modello Intrastat scatta solo in presenza di volumi rilevanti, ovvero al superamento di:
- €350.000 per acquisti intracomunitari di beni
- €100.000 per servizi generici ricevuti
- In assenza di tali condizioni, non sussiste l’obbligo di presentazione.
Superamento delle soglie nel corso di un trimestre
Nel caso in cui, durante un trimestre, venga superata una delle soglie che comportano l’obbligo di trasmissione mensile, si applica il seguente criterio:
- la periodicità mensile deve essere adottata a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia;
- per i mesi precedenti dello stesso trimestre, continua a valere la modalità di presentazione trimestrale.
ESEMPIO: Qualora la soglia venga superata nel mese di febbraio, le operazioni relative a gennaio e febbraio saranno incluse nella dichiarazione trimestrale del primo trimestre, mentre la periodicità mensile inizierà a decorrere da marzo.
Come funziona il modello Intrastat
Il modello Intrastat è strutturato in diverse sezioni, ciascuna delle quali è destinata alla comunicazione di una specifica tipologia di operazione intracomunitaria. I modelli si distinguono principalmente in modello INTRA-1 (per le operazioni attive) e modello INTRA-2 (per le operazioni passive).
Struttura del modello INTRA-1 (operazioni attive)
Il modello INTRA-1 riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi UE. Si compone delle seguenti sezioni:
- Sezione 1 – INTRA-1 bis: cessioni intracomunitarie di beni
- Sezione 2: rettifiche delle cessioni di beni già comunicate
- Sezione 3 – INTRA-1 quater: prestazioni di servizi generici rese
- Sezione 4: rettifiche delle prestazioni di servizi rese già comunicate
- Sezione 5 – INTRA-1 sexies: call-off stock, introdotta recentemente per adempiere agli obblighi di tracciabilità di questo particolare tipo di operazione
Cos'è il Call-off stock (sezione 5)
La sezione 5 del modello INTRA-1 è dedicata alle operazioni in regime di call-off stock. Si tratta di un contratto di fornitura particolare, diffuso negli scambi intracomunitari, in cui:
- Il fornitore invia la merce presso un magazzino ubicato nello Stato del cliente, ma
- La proprietà dei beni si trasferisce solo al momento del prelievo da parte del cliente finale
Questo meccanismo consente di posticipare l’assolvimento dell’IVA al momento in cui la merce viene effettivamente utilizzata o venduta dal destinatario, anziché al momento della spedizione.
Struttura del modello INTRA-2 (operazioni passive)
Il modello INTRA-2, da presentare solo in presenza di specifici volumi economici, riguarda le operazioni passive, ovvero quelle ricevute da fornitori UE:
- Sezione INTRA-2 bis: acquisti intracomunitari di beni
- Sezione INTRA-2 quater: servizi generici ricevuti da soggetti UE
NOTA BENE: Il funzionamento del modello Intrastat prevede l’inserimento dei dati relativi a:
- Codice identificativo IVA del fornitore o cliente UE
- Tipologia di operazione
- Valore delle operazioni
- Paese di provenienza o destinazione
- Categoria statistica (dove richiesto)
La trasmissione deve avvenire in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite annualmente dall’Agenzia delle Dogane. È possibile compilare i modelli utilizzando strumenti ufficiali come il software Intraweb oppure soluzioni gestionali integrate.
Scadenze e periodicità del modello Intrastat
Il modello Intrastat deve essere trasmesso entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale, in base alla tipologia e al volume delle operazioni effettuate. Se il giorno 25 cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Scadenze 2025
Per l’anno 2025, le principali date di scadenza sono le seguenti:
- Gennaio: 25 febbraio 2025
- Febbraio: 25 marzo 2025
- Marzo / 1° trimestre: 28 aprile 2025 (il 25 aprile è festivo)
- Aprile: 26 maggio 2025
- Maggio: 25 giugno 2025
- Giugno / 2° trimestre: 25 luglio 2025
- Luglio: 25 agosto 2025
- Agosto: 25 settembre 2025
- Settembre / 3° trimestre: 27 ottobre 2025
- Ottobre: 25 novembre 2025
- Novembre: 29 dicembre 2025
- Dicembre / 4° trimestre: 26 gennaio 2026
Periodicità di presentazione
La periodicità con cui deve essere trasmesso il modello Intrastat dipende dal tipo di operazione e dal volume complessivo delle transazioni registrate nei quattro trimestri precedenti.
Operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010:
- Trimestrale: se l’importo totale per ciascuna categoria di operazione non supera i €50.000 per trimestre
- Mensile: se l’importo supera €50.000 per trimestre
Operazioni passive (acquisti di beni e servizi ricevuti)
Per gli acquisti, la periodicità prevista è solo mensile, ma l’obbligo scatta esclusivamente se si superano le soglie previste:
- €350.000 per acquisti di beni
- €100.000 per servizi generici ricevuti
In caso contrario, non vi è obbligo di presentazione.
NOTA BENE: Il rispetto delle scadenze è essenziale per evitare l’applicazione di sanzioni. È quindi importante monitorare attentamente le soglie di riferimento e verificare la corretta periodicità applicabile alle proprie operazioni intra-UE.
Conseguenze della mancata o tardiva presentazione del modello Intrastat
La mancata trasmissione, la presentazione oltre i termini previsti, oppure la compilazione inesatta, incompleta o irregolare del modello Intrastat comporta l’applicazione di sanzioni amministrative specifiche, previste dalla normativa vigente.
Regime sanzionatorio
In particolare, le violazioni possono determinare:
- Una sanzione amministrativa da €500 a €1.000 per ciascun elenco Intrastat omesso, errato o incompleto.
- La sanzione può essere ridotta del 50%, qualora il contribuente provveda alla trasmissione del modello entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio competente (dogane o Agenzia delle Entrate).
Correzioni e integrazioni
Non sono previste sanzioni nel caso in cui:
- I dati inesatti o incompleti vengano corretti o integrati spontaneamente dal contribuente;
- Le correzioni avvengano entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale degli organi di controllo.
Tardiva presentazione
La presentazione oltre la scadenza (25 del mese successivo al periodo di riferimento, o prima data lavorativa utile) è considerata omissione a tutti gli effetti, se non regolarizzata secondo le modalità previste.
Ad esempio:
- Per il primo trimestre 2025, la scadenza è 28 aprile 2025;
- Per il mese di marzo 2025, in caso di periodicità mensile, vale la stessa scadenza: 28 aprile 2025 (poiché il 25 aprile è festivo).
Strumenti per la compilazione del modello Intrastat
Nel 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato una nuova versione aggiornata del software Intr@Web Stand Alone (versione 26.0.0.0), lo strumento ufficiale per la compilazione, controllo e invio telematico dei modelli Intrastat. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare il software alle specifiche tecniche in vigore dal 2025.
A differenza degli anni precedenti, non è previsto un semplice aggiornamento della versione esistente, ma occorre installare completamente la nuova versione. È possibile trasferire i dati dalla versione 2024 tramite backup e restore, ma l’Agenzia raccomanda di non importare dati anteriori al 2023, per evitare errori tecnici. Restano comunque disponibili tutte le funzionalità di importazione, inclusi tracciati, codici e tassi di cambio.
Il nuovo software consente agli operatori economici di gestire in modo efficiente tutte le fasi dell’adempimento Intrastat per l’anno in corso.
Novità 2025: il Pacchetto VIDA e il futuro degli Intrastat
Dal 14 aprile 2025 è entrato in vigore il pacchetto VIDA (VAT in the Digital Age), un'importante riforma fiscale a livello europeo che segna una svolta nel modo in cui vengono gestiti gli scambi intracomunitari. Tra le principali novità introdotte, si segnala la progressiva eliminazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, che verranno archiviati e sostituiti dalla fatturazione elettronica intra-UE.
Le operazioni tra soggetti passivi europei transiteranno attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), già utilizzato per la fatturazione elettronica in Italia. Questo cambiamento mira a garantire una maggiore trasparenza, semplificazione e automazione nei flussi informativi tra operatori economici e amministrazioni fiscali.
In prospettiva, il modello Intrastat verrà superato da un sistema digitale unificato a livello europeo, segnando l'inizio di una nuova fase per il monitoraggio delle operazioni intracomunitarie, più snella ed efficiente sia per le imprese che per gli enti di controllo.
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