Lavoratori fragili: novità per smart working e assenza dal servizio

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Lavoratori fragili: novità per smart working e assenza dal servizio

Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili possono rendere di norma la prestazione lavorativa in smart working o, quando questo non è possibile, ottenere che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero. È quanto prevede l'articolo 2-ter della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

La legge di conversione, definitivamente approvata dal Senato lo scorso 23 settembre 2021, si appresta ora ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e ad entrare in vigore.

Analizziamo le novità in arrivo per i lavoratori fragili.

Lavoratori fragili: quadro normativo

La disciplina emergenziale relativa ai lavoratori fragili è contenuta nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

La predetta disciplina è stata soggetta a successive proroghe e modificazioni ad opera, da ultimo:

  • dell’articolo 1, commi da 481 a 483, della legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178);
  • dell'art. 15 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69);
  • dell'articolo 9 del decreto Green pass (decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126).

Il decreto Sostegni ha previsto (fino al 30 giugno 2021) che i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati:

  • possano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (comma 2-bis, articolo 26 del Cura Italia);
  • laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero (comma 2, articolo 26 del Cura Italia).

Il decreto Green pass ha successivamente prorogato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 esclusivamente la possibilità di ricorrere allo smart working come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.

Di conseguenza dallo scorso 30 giugno è scaduto il termine di applicazione della norma sull'equiparazione al ricovero ospedaliero.

Lavoratori fragili: le novità in arrivo

L'articolo 2-ter, inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, estende fino al 31 dicembre 2021 le due discipline temporanee ripristinando pertanto una tutela a doppio binario per i lavoratori fragili che pertanto conservano:

a) la possibilità, di norma, di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

b) in alternativa, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto), l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio.

Lavoratori fragili: chi ha diritto alle tutele

Hanno diritto alle tutele summenzionate, nel rispetto delle altre condizioni di legge, i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici (non sono compresi, quindi, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata) che siano in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La certificazione deve essere rilasciata dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio se non sussiste il verbale di riconoscimento della condizione di handicap.

Lavoratori fragili: trattamento per degenza ospedaliera

I lavoratori fragili assenti dal servizio possono fruire del trattamento economico per degenza ospedaliera per l'intero periodo di assenza dal lavoro calcolato sulla base della normativa di riferimento.

Ai lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS è erogata l'indennità di malattia ridotta ai 2/5, se non vi sono familiari a carico nonchè la relativa contribuzione figurativa.

In aggiunta, il datore di lavoro è tenuto ad erogare quanto contrattualmente previsto.

Lavoratori fragili: come si ottiene la degenza ospedaliera

Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni degli organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione.

Nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).

I periodi di assenza dal servizio per i quali è riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera:

  • non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto;
  • non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante.

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