Le dimissioni del lavoratore che ha fruito del congedo di paternità danno diritto alla NASpI

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Le dimissioni del lavoratore che ha fruito del congedo di paternità danno diritto alla NASpI

I padri lavoratori che si dimettono volontariamente dopo aver fruito del congedo di paternità ed entro il compimento del primo anno di vita del bambino hanno diritto ad accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

La previsione normativa è contenuta nella riforma operata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, al decreto legislativo 26 marzo 2021, n. 151, che ha di fatto esteso le tutele per i padri lavoratori ampliando le medesime prescrizioni già previste per la lavoratrice madre.

Pertanto, indipendentemente dalla tipologia di congedo fruito, se alternativo ex art. 28 ovvero obbligatorio ex art. 27-bis, unitamente al c.d. divieto di licenziamento, il padre lavoratore avrà accesso alle tutele previste dall’art. 55 del Testo Unico, potendo, conseguentemente, aver accesso, anche solo potenzialmente, al trattamento di disoccupazione.

Naturalmente, nelle ipotesi di recesso in argomento, come precisato dal messaggio INPS 12 aprile 2023, n. 1356, il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento del cd.  ticket di licenziamento.

Anche al padre lavoratore dimissionario si applicano le procedure di convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro il terzo anno di vita del figlio.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Ai sensi dell'art. 27-bis  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il padre lavoratore può fruire, dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto effettivo, di un periodo di astensione retribuito della durata massima di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa.

NOTA BENE: Il periodo di astensione è raddoppiato nella misura di 20 giorni lavorativi nel caso di parto plurimo. Il periodo è, altresì, fruibile, nel medesimo arco temporale, anche nei casi di morte perinatale del figlio.

A mente del sesto comma del citato art. 27-bis, il congedo obbligatorio va richiesto dal padre lavoratore direttamente al datore di lavoro mediante comunicazione scritta ovvero per il tramite del sistema informativo aziendale per la gestione delle presenze con un anticipo non inferiore a 5 giorni e, ove possibile, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

ATTENZIONE: Il termine di preavviso di 5 giorni può essere derogato secondo disposizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva. Si rileva che, comunque, anche ai fini ispettivi, non può considerarsi di ostacolo il comportamento del datore di lavoro che richieda al lavoratore di garantire il periodo minimo di preavviso previsto dal legislatore ovvero dalla contrattazione collettiva applicabile, fatte salve particolari ipotesi come nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta che non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso. 

Per le giornate di fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione con riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata secondo le modalità di cui all’art. 25 del Testo Unico sulla maternità.

In breve, quanto al congedo obbligatorio di paternità è possibile affermare che:

  • il periodo massimo richiedibile è determinato nella misura di 10 giorni lavorativi, aumentati a 20 giorni lavorativi per i casi di parto plurimo;
  • il periodo di astensione di cui al punto precedente non è frazionabile in ore ma può essere fruito anche in modo non continuativo;
  • è fruibile anche dal padre adottivo o affidatario;
  • può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita;
  • è, ovviamente, compatibile con il periodo di astensione obbligatorio riconosciuto alla lavoratrice-madre;
  • è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • è ulteriore rispetto al congedo alternativo di cui all’art. 28, T.U.;
  • da diritto ad un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione ed alla contribuzione figurativa.

ATTENZIONE: Sotto il profilo sanzionatorio, il mancato riconoscimento del diritto al congedo in parola da parte del datore di lavoro, manifestatosi nel rifiuto o nell’opposizione, ma anche l’ostacolo al sui esercizio, è punito, ai sensi dell’art. 31-bis, con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro, e, ove rilevato nei due anni antecedenti alla richiesta di certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse. La sanzione amministrativa può essere oggetto di diffida ex art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, solo laddove il congedo sia ancora fruibile.

Tutele del padre lavoratore post congedo

Come anticipato, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha innalzato le tutele del lavoratore padre prevedendo, a mente della lettera r), comma 1, art. 2, che in caso di fruizione del periodo di astensione dal lavoro in argomento, vige il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di vita del bambino, nonché le ulteriori tutele tipiche delle forme di recesso della lavoratrice madre in maternità.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 54 T.U., il divieto di licenziamento non opera nei casi di:

  • colpa grave del lavoratore, tale da implicare giusta causa di recesso;
  • cessazione totale dell’attività aziendale;
  • cessazione del contratto di lavoro per scadenza prefissata del termine;
  • fermo il divieto di discriminazione, nelle ipotesi di esito negativo della prestazione durante il periodo di prova.

Per effetto del comma 2, art. 55 T.U., le disposizioni previste dal comma 1, si applicano anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

Conseguentemente, anche al padre lavoratore, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il primo anno di vita del bambino ovverosia durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, avrà diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e/o contrattuali in caso di recesso senza necessità di dare alcun preavviso.

Ci si riferisce, dunque, sia alla possibilità di percepire l’indennità di mancato preavviso sia, soprattutto, al trattamento di disoccupazione.

Dimissioni del padre lavoratore post congedo e NASpI

Nelle ipotesi in cui il padre lavoratore intenda risolvere il rapporto di lavoro bisognerà soffermarsi sull’effettiva fruizione del congedo obbligatorio in trattazione nonché sull’età del figlio al momento del recesso, specie per quanto concerne gli obblighi procedurali, i diritti e gli oneri in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro.

In particolare, nel caso in cui le dimissioni intervengano entro il terzo anno di vita del bambino, il padre lavoratore è esonerato dall’invio delle c.d. dimissioni telematiche e dovrà comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Detta volontà dovrà poi essere convalidata presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro con le medesime modalità già previste per la lavoratrice madre, dovendo garantire, comunque, il rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti.

NOTA BENE: La procedura di convalida non determina il posticipo della data di risoluzione del rapporto di lavoro che rimarrà quella effettivamente comunicata al datore di lavoro precedentemente a quanto attestato presso l’INL. In tal periodo il rapporto di lavoro si intende sospeso condizionatamente all’effettiva volontà da confermare innanzi all’Ente preposto. Naturalmente all’eventuale invio tardivo della comunicazione obbligatoria di cessazione (oltre il termine consueto di 5 giorni) in attesa di convalida non si applicano le sanzioni amministrative correlate.

Nel caso in cui il recesso volontario, ferma restando la predetta procedura, avvenga entro il primo anno di vita del figlio, al lavoratore padre, oltreché non applicarsi i termini di preavviso contrattualmente previsti, spetterà, laddove abbia fruito del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-bis) e/o del congedo di paternità alternativo (art. 28), la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso e, ricorrendone i presupposti, l’indennità di disoccupazione NASpI.

ATTENZIONE: Come precisato dalla circolare INPS 20 marzo 2023, n. 32, le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto a tempo indeterminato intervenute nel periodo tutelato e potenzialmente idonee alla fruizione del diritto alla NASpI, comportano, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di corresponsione all’INPS del c.d. ticket di licenziamento previsto dall’art. 2, commi da 31 a 35, legge 28 giugno 2012, n. 92 (Ticket licenziamento per dimissioni del lavoratore padre: cosa fare).

Aspetti contributivi e ticket licenziamento per il padre dimissionario

Come precisato dal messaggio INPS 12 aprile 2023, n. 1356, analogamente a quanto già previsto per le dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il periodo tutelato di maternità, nelle ipotesi di dimissioni presentate del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo e/o obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket licenziamento:

  • per le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute nell’arco temporale che decorre da 2  mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi verificatisi a decorrere dalla predetta data.

NOTA BENE: Le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del padre durante il periodo tutelato in argomento dovranno essere esposte nel flusso Uniemens utilizzando il codice <TipoCessazione> “1S”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001”.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, naturalmente, esclusivamente nelle ipotesi di recesso dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che danno anche solo potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto, devono intendersi esclusi dal pagamento del contributo di licenziamento gli eventuali recessi intervenuti da rapporti a termine.

Padre lavoratore dimissionario e NASpI - Infografica

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 105

INPS – Circolare 20 marzo 2023, n. 32

INPS – Messaggio 12 aprile 2023, n. 1356

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