Le nuove linee guida 2017 per i tirocini extracurriculari

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Le nuove linee guida 2017 per i tirocini extracurriculari

Premessa

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha emanato l’Accordo sulle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”.

Le linee riguardano i tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il testo ora deve essere recepito dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 25 novembre 2017 (cfr. paragrafo 15).

Secondo quanto previsto dal paragrafo 1, il documento contiene standard minimi di carattere disciplinare con la conseguenza che le Regioni, nei rispettivi atti legislativi e regolamentari, potranno dettare disposizione non regressive, ma solo di pari o maggior tutela rispetto a quelle stabiliti dalla Conferenza. Nelle more degli atti di recepimento delle nuove linee guida continua a trovare applicazione la vigente disciplina.

Di seguito vengono sinteticamente espresse le principali novità.

Durata, proroghe e sospensioni del tirocinio

In merito alla durata del tirocinio, il paragrafo 2 stabilisce un periodo minimo e massimo di durata dello stage rispettivamente quantificati in due e dodici mesi. Per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente la durata minima del periodo formativo viene ridotta a un mese.

Il termine di dodici mesi viene considerato periodo massimo di durata del rapporto formativo, comprensivo pertanto di eventuali proroghe o rinnovi, stante quanto previsto dal paragrafo 5. La richiesta di proroga deve essere motivata ed eventualmente debbono essere apportate integrazioni al Piano formativo individuale. L’attivazione del tirocinio e l’eventuale proroga costituiscono atto di un unico rapporto formativo, terminato il quale al soggetto ospitante viene preclusa la possibilità di instaurare con il medesimo tirocinante un altro periodo di stage.

Le linee guida non ostano alla possibilità per il soggetto ospitante di assumere, all’esito dello stage, il tirocinante con contratto di apprendistato. Tuttavia, per evitare di realizzare operazioni non fedeli alla causa formativa tipica di entrambi i rapporti si ritiene che l’assunzione mediante apprendistato possa avvenire a condizione che il piano formativo, relativo a quest’ultimo contratto, preveda il raggiungimento di cognizioni e competenza diverse e qualitativamente superiori a quelle raggiunte dal tirocinante durante lo stage.

Al tirocinante viene riconosciuto il diritto di congelare la durata del rapporto al ricorrere di eventi quali la maternità, l’infortunio o una malattia, purché di lunga durata. L’evento sospensivo, infatti, deve protrarsi per un periodo quantomeno superiore a trenta giorni solari e il tirocinante, in tale caso, è tenuto a dare comunicazione scritta al soggetto ospitante e al tutor dell’evento in questione. Altra ipotesi sospensiva ricorre nei casi di chiusura aziendale di durata pari o superiore a 15 giorni. Si tratta questa di fattispecie rimessa alla determinazione del soggetto ospitante.

I soggetti promotori

Tra i soggetti promotori dei tirocini trovano riconoscimento l’AFAM, le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’ANPAL (cfr. paragrafo 3).

L’indennità di partecipazione

Viene confermato il riconoscimento al tirocinante di una indennità quantificata in misura minima di €. 300,00. Nelle ipotesi di sospensione non sussiste in capo al soggetto ospitante l’obbligo di corresponsione dell’emolumento. Standard particolari sono previsti per i percettori di forme di sostegno al reddito (cfr. paragrafo 12).

I soggetti ospitanti

In base al paragrafo 4 è soggetto ospitante “qualsiasi persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata”. Sebbene l’attivazione del tirocinio sia più ricorrente tra imprenditori e professionisti, la dizione ammette la facoltà di utilizzare la misura anche nel terzo settore o in ambienti familiari.

Tirocini CIGS e licenziamenti

Le linee guida dettano condizioni rigorose per il caso in cui il soggetto ospitante abbia in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, ovvero abbia intimato licenziamenti.

In particolare, e salvo accordi con le organizzazioni sindacali, nel primo caso viene preclusa la possibilità al soggetto ospitante di inserire tirocinanti in attività equipollenti a quelle per le quali è stata richiesta la CIGS. Si noti che le linee guida prevedono che il divieto de quo si attagli all’unità operativa, che, come noto, costituisce un minus rispetto all’unità produttiva, considerata quest’ultima come entità funzionale per la valutazione della domanda di Cassa integrazione. Viene, invece, ammessa la possibilità di accendere tirocini qualora siano stati conclusi contratti di solidarietà “espansivi”. La disposizione appare predicatoria se non altro per il rarissimo utilizzo dell’ammortizzatore sociale in questione.

Quanto invece ai licenziamenti, il soggetto ospitante, salvi sempre specifici accordi sindacali, non può accendere tirocini se nei dodici mesi precedenti abbia eseguito espulsioni per attività professionali equipollenti a quelle cui deve essere adibito lo stagista:

  • collettive;
  • per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto;
  • per mancato superamento del periodo di prova;
  • per fine appalto;
  • per risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Va ancora sottolineato che tale divieto deve essere parametrato sull’unità operativa e non produttiva. Restano fuori dal campo di applicazione i licenziamenti intimati per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari).

Degna di rilievo è, altresì, la previsione che proibisce l’attivazione dei tirocini nell’ambito delle procedure concorsuali (salvo accordi sindacali), ovvero in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate.

Il ruolo del tirocini nel soggetto ospitante

Va rimarcato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e lo stagista non deve ricoprire o svolgere mansioni essenziali all’interno dei locali del soggetto ospitante. Ciò è evidenziato nel paragrafo 5 in cui si puntualizza che il tirocinante non può:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità e ferie.

Tirocini e pregressi rapporti di lavoro o prestazioni accessorie

Ma la previsione di maggior risalto è quella che non consente l’instaurazione di un rapporto di tirocinio laddove le parti, nei due anni precedenti, abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi). Pertanto, il termine per l’operatività del divieto viene esteso a due anni (in precedenza era sei mesi). Inoltre la terminologia adoperata dalle linee guida è esaustiva e tale da ricomprendere nel portato applicativo rapporti di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Di contro, e inusitatamente, viene ammessa la facoltà del soggetto ospitante di inserire tirocinanti in passato occupati con le prestazioni accessorie di prossima disciplina. Ciò a condizione però che l’attività accessoria sia cessata da più di sei mesi e non abbia avuto durata superiore a trenta giorni, anche non consecutivi.

Le quote di contingentamento

Con il paragrafo 6 è stata rivista anche la disciplina sui limiti numerici per l’attivazione dei tirocini. L’entità delle quote non muta, mentre viene precisato che la stessa deve essere misurata sull’unità operativa e che nel calcolo vanno esclusi gli apprendisti. Il conteggio comprende, invece, i lavoratori con contratti a termine, purché questi ultimi risultino già in essere nel momento di accensione dello stage e coprano tutto il tempo di durata di quest’ultimo.

Nel rispetto dei limiti di contingentamento è esclusa la cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Previsione particolare è dedicata ai soggetti ospitanti che abbiano più di venti dipendenti. Invero a costoro viene riconosciuta la possibilità di derogare alle quote di contingentamento a condizione che assumano un lavoratore con contratto di durata pari a sei mesi, con orario part-time di entità non inferiore al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato.

Deroghe ulteriori vengono consentite qualora il soggetto ospitante trasformi i tirocini in rapporti di lavoro.

Gli obblighi delle parti

I paragrafi 7, 8 e 9 dettano indicazioni sulle modalità di attivazione dei tirocini, introducendo semplificazioni per ciò che riguarda la documentazione da conservare e redigere durante il rapporto. Viene confermato l’obbligo di iscrizione del tirocinante all’INAIL, con la contestuale stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Quest’ultimo obbligo può essere assolto dal soggetto promotore o da quello ospitante, fermo restando però che la convenzione deve garantire anche eventuali attività svolte dal tirocinante fuori dai locali del soggetto ospitante.

Tra i doveri del soggetto promotore figura anche quello di segnalare al soggetto ospitante e agli organi ispettivi eventuali scostamenti dello stage dal piano formativo. Mentre incombe in capo al soggetto promotore l’obbligo, non solo di effettuare tutte le comunicazioni inerenti al rapporto formativo, ma anche di impartire adeguate formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il tutoraggio

Con il paragrafo 10 invece vengono illustrati i compiti di tutoraggio. Il tutor del soggetto promotore è incaricato della composizione del dossier individuale dello stagista e nella sua attività non può seguire contemporaneamente più di venti tirocinanti. Si tratta di un limite applicabile al tutor e non al soggetto promotore.

Per quanto riguarda, invece, il tutor del soggetto ospitante, viene richiamato il dovere collaborativo di costui nella stesura del dossier individuale del tirocinante e nella predisposizione dell’attestato finale. Se è vero che il predetto è tenuto a garantire il processo di tracciamento e documentazione del rapporto formativo è altrettanto vero che tale attività non richiede una presenza assidua e asfissiante, considerato soprattutto che il tirocinante non deve ricoprire ruoli funzionali o essenziali nell’attività del soggetto ospitante. Vero è pero che laddove il tutor dovesse assentarsi in maniera prolungata dal servizio il soggetto ospitante è tenuto alla sua sostituzione, con contestuale comunicazione al promotore.

Quanto all’attestazione dell’attività svolta il documento finale deve indicare il programma seguito dal tirocinante nell’ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al D.I. del 30/06/2015.

Monitoraggio e attività ispettiva e irrogazione di sanzioni

La parte finale delle linee guida è dedicata all’attività di monitoraggio e alle misure di vigilanza e di controllo ispettivo.

A tale fine viene previsto che Ministero del Lavoro e ANPAL presteranno particolare attenzione a fenomeni volti a violare gli standard minimi ovvero a dissimulare rapporti di lavoro.

Rilevante invece è il conferimento alle Regioni di poteri sanzionatori che si andranno a sovrapporre a quelli già conferiti dalla normativa statale agli organi di vigilanza e in particolare all’INL. Una volta emanate le normative regionali, sarà compito dell’INL chiarire come i poteri sanzionatori statali dovranno essere esercitati in concomitanza all’intervento degli organi regionali e senza incorrere in duplicazioni repressive.

In particolare le Regioni potranno intervenire in un duplice modo, a seconda che la violazione commessa sia o meno sanabile.

Se la violazione non è strutturale e il tempo residuo di vigenza del tirocinio permetta di ripristinare l’agere corretto, l’organo regionale inviterà i soggetti inadempienti a regolarizzare la propria condotta. Se l’invito viene ottemperato non verranno irrogate sanzioni. Diversamente, ove l’invito venga disatteso, l’organo regionale dispone l’interruzione del tirocinio, e applica la misura interdittiva all’instaurazione dei tirocini per un periodo di dodici mesi.

Medesima misura viene applicata laddove l’illecito non sia sanabile e abbia carattere strutturale, ovvero qualora il personale ispettivo dell’INL abbia riqualificato il tirocinio in rapporto di lavoro. In ipotesi di recidiva le linee prevedono un’applicazione temporalmente crescente dell’interdizione all’accensione di tirocini.

In caso di gravi inadempienza riscontrate durante l’attuazione del rapporto formativo resta impregiudicato il diritto del soggetto ospitante o del soggetto promotore a interrompere il tirocinio. Del pari viene riconosciuto il diritto di interrompere lo stage in caso di impossibilità delle parti a conseguire gli obiettivi formativi (cfr. paragrafo 2).

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

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