Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata
Pubblicato il 27 agosto 2025
In questo articolo:
- Assenza ingiustificata dopo licenziamento orale non provato
- Il contesto del caso: la vicenda lavorativa del ricorrente
- Le domande giudiziali e le difese delle parti
- La decisione del Tribunale di Agrigento
- Rigetto dell’impugnazione del licenziamento orale
- Legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata
- La domanda di differenze retributive
- Principi giuridici richiamati nella decisione
- Forma del licenziamento e onere probatorio
- Assenza ingiustificata e oneri probatori
- Gestione dei procedimenti disciplinari
- La sentenza, in sintesi
Condividi l'articolo:
Se il lavoratore non prova il licenziamento orale che asserisce essergli stato comminato, la successiva mancata ripresa del servizio può essere considerata assenza ingiustificata e, di conseguenza, costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro.
Assenza ingiustificata dopo licenziamento orale non provato
Il tema del licenziamento per assenza ingiustificata continua a generare ampio contenzioso, specialmente nei casi in cui il lavoratore deduca l’avvenuta risoluzione del rapporto in forma orale, in violazione della forma scritta prevista ex lege.
La sentenza n. 1060 emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in data 3 luglio 2025, offre un contributo in ordine all’interpretazione delle norme in materia, con particolare riguardo all’onere della prova e alla valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente.
Il contesto del caso: la vicenda lavorativa del ricorrente
Il rapporto di lavoro
Il lavoratore ricorrente, assunto con contratto part-time a termine poi trasformato in tempo indeterminato, svolgeva mansioni di pulizia presso un esercizio commerciale.
Secondo quanto dedotto in ricorso, l’attività lavorativa si articolava su turni complessi e continuativi, comprensivi anche di turni notturni, ben oltre le 24 ore settimanali contrattualmente previste.
Il presunto licenziamento orale
A seguito di un diverbio con un superiore, il lavoratore sarebbe stato invitato ad “andare a casa” e, secondo la sua prospettazione, tale espressione avrebbe rappresentato un licenziamento orale.
Di contro, il datore di lavoro aveva sostenuto che si trattava di un allontanamento temporaneo e che l’interruzione del rapporto era avvenuta successivamente, a causa di un’assenza ingiustificata protrattasi per diversi giorni.
Le domande giudiziali e le difese delle parti
Le richieste del ricorrente
Nel ricorso presentato, il lavoratore aveva chiesto al giudice di accertare l’illegittimità del licenziamento che, a suo dire, era stato comunicato in forma orale. Aveva inoltre contestato la validità del successivo provvedimento scritto di recesso per assenza ingiustificata, ritenendolo nullo.
In conseguenza di tali richieste, aveva domandato la reintegrazione nel posto di lavoro, il riconoscimento delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino all’eventuale reintegro, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché il pagamento delle differenze retributive che sosteneva di aver maturato durante l’intero periodo di rapporto lavorativo.
Le eccezioni del datore di lavoro
Il datore di lavoro, dal suo canto, aveva difeso la legittimità del licenziamento, ritenendolo giustificato in ragione della condotta del lavoratore, e aveva concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
La decisione del Tribunale di Agrigento
Rigetto dell’impugnazione del licenziamento orale
Il Tribunale adito ha rigettato l'impugnazione del dipendente, dopo aver puntualizzato che, nei casi di presunto licenziamento orale, grava sul lavoratore l’onere di provare la manifestazione della volontà del datore di lavoro di interrompere il rapporto, anche attraverso comportamenti concludenti.
Nel caso di specie, la frase "vai a casa" era stata interpretata diversamente dalle parti.
Le testimonianze raccolte non avevano fornito elementi sufficienti per ritenere che vi fosse stata una volontà datoriale chiara e univoca di licenziare il lavoratore in quella circostanza.
In realtà, era emerso che l’allontanamento iniziale del lavoratore era stato disposto da un superiore gerarchico, ma senza una volontà formale o concludente di licenziamento da parte del datore di lavoro; il lavoratore, tuttavia, non si era più ripresentato in servizio.
Legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata
Il datore di lavoro aveva contestato formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore dal giorno successivo al diverbio fino alla data della comunicazione del licenziamento. La giustificazione dell’assenza, per contro, era stata fornita dal lavoratore in ritardo rispetto al termine di cinque giorni previsto per le controdeduzioni.
Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento non giustificasse l’assenza protrattasi per quasi tre settimane e ha quindi confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa.
La domanda di differenze retributive
Il giudice del lavoro ha rigettato anche la domanda per differenze retributive.
Il lavoratore aveva dichiarato di aver svolto un orario superiore a quello previsto dal contratto part-time, con turni notturni e doppi turni giornalieri, ma le prove testimoniali, compresa quella della moglie, sono state considerate generiche e prive di attendibilità, poiché rese da soggetti estranei al contesto lavorativo e privi di conoscenza diretta degli orari effettivi.
Principi giuridici richiamati nella decisione
Forma del licenziamento e onere probatorio
La sentenza richiama i principi giurisprudenziali consolidati in materia di licenziamento, evidenziando che, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 604/1966, il recesso datoriale deve essere comunicato obbligatoriamente in forma scritta, pena la nullità.
In caso di asserito licenziamento orale, è il lavoratore a dover fornire la prova della volontà di recesso del datore di lavoro, anche attraverso comportamenti concludenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 2697, comma 1, del Codice Civile, che pone l’onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto in giudizio.
Assenza ingiustificata e oneri probatori
In ipotesi di assenza ingiustificata, la sentenza ribadisce la corretta ripartizione dell’onere della prova tra le parti, in linea con l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16597/2018.
In particolare, spetta al datore di lavoro dimostrare l'effettiva assenza del dipendente e la regolare contestazione disciplinare della condotta. Di contro, incombe sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza di circostanze idonee a giustificare l’assenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo.
Nel caso in esame, la giustificazione è stata ritenuta tardiva e insufficiente.
Gestione dei procedimenti disciplinari
La pronuncia del Tribunale di Agrigento, in definitiva, evidenzia l'importanza della puntuale gestione dei procedimenti disciplinari, sia per il datore di lavoro che per il dipendente. In particolare:
- in assenza di prova concreta del licenziamento orale, il lavoratore non può ritenere cessato il rapporto;
- l’assenza dal posto di lavoro senza tempestiva giustificazione costituisce motivo legittimo di recesso;
- la prova delle differenze retributive deve basarsi su testimonianze attendibili e su documentazione specifica.
La decisione n. 1060/2025 conferma, infine, che l’inosservanza degli oneri probatori determina l’inammissibilità delle pretese azionate.
La sentenza, in sintesi
| Sintesi del caso | Lavoratore part-time a tempo indeterminato sostiene di essere stato licenziato oralmente dopo un diverbio. Successivamente viene formalmente licenziato per assenza ingiustificata. Chiede reintegrazione e pagamento di differenze retributive. |
| Questione dibattuta | Se vi sia stata una volontà datoriale di recedere in forma orale e, in mancanza di prova, se l’assenza dal servizio del lavoratore possa giustificare il licenziamento. Inoltre, se siano dovute differenze retributive per ore eccedenti. |
| Soluzione del Tribunale | Il Tribunale ha escluso la prova del licenziamento orale e ha ritenuto legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata. Ha inoltre respinto la richiesta di differenze retributive per mancanza di prova sufficiente. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: