Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto
Pubblicato il 03 aprile 2025
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Cassazione: è valida la notifica del licenziamento alla PEC del difensore se il lavoratore vi ha eletto domicilio.
Con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore contro la decisione della Corte d’Appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro, una pubblica amministrazione.
L'oggetto centrale della controversia era la validità della notifica del provvedimento espulsivo, effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del difensore del lavoratore, presso il quale quest’ultimo aveva espressamente eletto domicilio nel corso del procedimento disciplinare.
Licenziamento: valida la comunicazione via PEC al difensore
Il caso e le censure sollevate
Nel ricorso per cassazione, il dipendente aveva sollevato due motivi principali.
Da un lato, aveva denunciata la mancanza di motivazione da parte del giudice di merito, in violazione dell’articolo 360, n. 5, del Codice di procedura civile, sostenendo che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente esaminato l’eccezione di nullità del licenziamento per carenza di comunicazione.
Dall’altro, il dipendente aveva lamentato la violazione dell’articolo 55-bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001 - nella sua formulazione originaria, precedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75 del 2017 - nonché degli articoli 2 e 6 della Legge n. 604 del 1966, argomentando che il licenziamento non avrebbe rispettato le modalità prescritte dalla normativa all’epoca vigente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure.
Comunicazione del licenziamento e domicilio eletto
In relazione al primo motivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse accertato, sulla base degli atti, che il licenziamento era stato comunicato con modalità pienamente idonee a rendere edotto il lavoratore.
In particolare, il provvedimento di recesso era stato trasmesso il 5 febbraio 2019 tramite PEC all’indirizzo del difensore, successivamente anche mediante raccomandata, sia allo stesso avvocato, sia direttamente al lavoratore.
La Corte ha sottolineato che il dipendente, nel conferire mandato al proprio legale, aveva specificamente eletto domicilio presso lo studio di quest’ultimo, indicando la relativa PEC come recapito per le comunicazioni.
Tale dichiarazione risultava allegata alla procura, e si trattava di una scelta consapevole che comportava la disponibilità giuridica di quel canale di comunicazione.
Valore giuridico della PEC del difensore
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ribadito che la posta elettronica certificata del difensore, iscritto all’INI-PEC e al ReGIndE, rappresenta un domicilio digitale pienamente valido ai sensi dello statuto giuridico dell’avvocato.
La giurisprudenza richiamata nella pronuncia (Cass. SU n. 23620/2018; Cass. n. 16581/2020), ha più volte confermato che tale indirizzo è utilizzabile per le notificazioni e le comunicazioni, trattandosi di un elemento pubblicamente accessibile e dotato di rilevanza legale.
Pertanto, il fatto che il lavoratore avesse eletto domicilio presso il proprio avvocato e indicato l’indirizzo PEC dello stesso comportava la piena legittimità della comunicazione del licenziamento a tale recapito.
La notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore, in definitiva, aveva avuto valore legale, rendendo il lavoratore pienamente edotto del recesso.
La Cassazione, a seguire, ha respinto la tesi secondo cui la validità della notifica dovesse essere valutata alla luce della versione originaria dell’articolo 55-bis del D.lgs. n. 165/2001.
Ha infatti chiarito che la norma consente l’utilizzo di indirizzi di PEC nella disponibilità del difensore, quando questi siano stati specificamente indicati dal lavoratore nel corso del procedimento.
Termini per l’impugnazione
La decorrenza dei termini per impugnare il licenziamento, in tale contesto, è stata correttamente calcolata a partire dalla prima comunicazione utile, ovvero quella effettuata il 5 febbraio 2019, con le successive comunicazioni qualificate come meri chiarimenti.
Conclusioni e dispositivo
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre spese generali e accessori di legge.
È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte del ricorrente.
Osservazioni operative
Con la pronuncia, la Cassazione ha inteso chiarire, in modo inequivocabile, che la comunicazione del licenziamento può essere validamente eseguita alla casella PEC del difensore del lavoratore, quando quest’ultimo l’abbia esplicitamente indicata come recapito eletto.
Si tratta di un principio particolarmente rilevante per le pubbliche amministrazioni, che possono così considerare pienamente legittima tale modalità di notifica, purché conforme alle formalità previste e sostenuta da un’elezione di domicilio esplicita.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un lavoratore del pubblico impiego ha impugnato il proprio licenziamento disciplinare, contestando la validità della comunicazione del recesso. La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso, ritenendo valida la notifica del licenziamento effettuata via PEC all’indirizzo del difensore, presso cui il lavoratore aveva eletto domicilio. Il ricorso è stato portato in Cassazione. |
Questione dibattuta | La validità della notifica del licenziamento disciplinare eseguita alla PEC del difensore del lavoratore, quando quest’ultimo abbia eletto domicilio presso lo studio legale nel corso del procedimento, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis e della normativa sulle comunicazioni nel pubblico impiego. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la notifica alla PEC del difensore è valida se il lavoratore ha eletto tale recapito come domicilio. La comunicazione del licenziamento effettuata in tal modo è pienamente conforme all’art. 52-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il termine per l’impugnazione decorre dalla prima comunicazione utile. |
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