Monito Uif. Sotto osservazione il factoring e il suo eventuale utilizzo distorto

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L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet una comunicazione del 16 marzo 2012, dal titolo: “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, c. 7, lett. b) del dlgs 231/2007- Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring”.

La pubblicazione, dopo aver ripercorso definizione e finalità del contratto di factoring, sottolinea come negli ultimi anni tale tipologia contrattuale sia stata impiegata in maniera sempre più numerosa in moltissimi settori merceologici e, contemporaneamente, utilizzata anche nell’ambito della cessione di crediti derivanti da appalti pubblici.

Il sempre più frequente uso della cessione a titolo oneroso di crediti presenti o futuri derivanti dall’esercizio della propria attività ad un operatore specializzato non ha fatto altro che aumentare l’utilizzo distorto di tale strumento, a volte anche con implicazioni a fini criminali e con il rischio di fare incorrere nel reato di riciclaggio di denaro gli intermediari. Di qui, la finalità dell’Uif di sensibilizzare gli intermediati bancari e finanziari coinvolti a vario titolo in operazioni di factoring a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico/finanziarie dell’operazione, tenendo conto della varie anomalie che si possono generare. Pertanto, gli intermediari vengono invitati ad analizzare attentamente le informazioni riguardanti gli assetti proprietari; il profilo economico/finanziario del cliente; le informazioni sui debitori e le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti.

L’analisi - secondo quanto riportato nella comunicazione - va condotta da un punto di vista soggettivo e oggettivo, con lo scopo di evidenziare tutte quelle fattispecie in cui l’uso del factoring possa risultare distorto in quanto riconducibile a imprese che operano nel campo dei servizi o della consulenza; riguardare importi sproporzionati di denaro; riferirsi a beni/servizi che risultano incoerenti con l’attività del cedente e, ancora, riguardare imprese di recente costituzione che evidenziano ingiustificati aumenti di fatturato.

APPROFONDIMENTO
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Segnalazioni sul factoring – De Angelis, Feriozzi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, p. 31 - Nel factoring clienti nuovi sotto monitoraggio – Razzante

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