NASpI, congedo parentale, cassa integrazione: primi chiarimenti INPS

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NASpI, congedo parentale, cassa integrazione: primi chiarimenti INPS

Le misure previste incidono su diverse aree, con particolare riferimento alla tutela del lavoro subordinato e autonomo, al sostegno dei settori industriali in crisi e agli strumenti per il supporto delle famiglie.

Con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, l’INPS fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025.

Il nuovo normativo assetto tiene conto delle novità introdotte dal Collegato Lavoro 2024 (legge 13 dicembre 2024, n. 203) dal decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199 e recante anche disposizioni urgenti in materia di lavoro e dalla legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

L’articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ridefinendo la disciplina in materia di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con l’esercizio di attività lavorativa.

Il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante il periodo di cassa integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate lavorative effettuate.

L’INPS, al riguardo, evidenzia la necessità di integrare la novella normativa con l’ormai costante e uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Il mancato adempimento dell’obbligo di preventiva comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa all’INPS da parte del lavoratore comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro attraverso il modello UNILAV sono considerate valide per adempiere a questo obbligo.

La novella sopprime qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione.

L’INPS annuncia la pubblicazione di una apposita circolare sulla novella del Collegato lavoro.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’articolo 8 del Collegato Lavoro 2024 introduce il comma 11-bis all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, consentendo il trasferimento di risorse dal Fondo di integrazione salariale ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023. La definizione delle modalità operative è demandata a un decreto interministeriale, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della normativa.

L’INPS darà indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato decreto interministeriale.

Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

L’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 modifica l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata superiore a quindici giorni o al termine stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la procedura ordinaria che prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali siano rese online.

Il lavoratore può dimostrare l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza, il rapporto di lavoro non si risolve.

Sostegno al reddito per i settori specifici

Settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario

In sede di conversione del decreto-legge n. 160/2024, la legge n. 199/2024 ha esteso la platea delle imprese del settore moda beneficiarie di misure di sostegno al reddito.

Nel dettaglio, la novella estende le misure di sostegno al reddito, già previste per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto -legge n. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Non cambiano le condizioni di accesso al trattamento che prevede un’integrazione salariale per un massimo di 12 settimane fino al 31 gennaio 2025 per le imprese con forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti e che abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale.

Le risorse finanziarie sono incrementate a 73,6 milioni di euro per il 2024 e 36,8 milioni di euro per il 2025.

Misure della legge di Bilancio 2025 - Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Aree di crisi industriale complessa

Il comma 189 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 destina 70 milioni di euro per il proseguimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per lavoratori di aree di crisi industriale complessa.

L’INPS fornirà ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del decreto interministeriale.

Cassa integrazione per cessazione di attività

Il comma 190 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 modifica la disciplina della CIGS per cessazione di attività, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura di sostegno in parola anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.

Nel dettaglio, evidenzia l’INPS con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, la novella prevede che il trattamento possa essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali (articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015) sia in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS.

Il comma 191 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 dispone invece la proroga, per l’anno 2025, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in parola da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale.

Settore ILVA

Il comma 192 proroga al 2025 l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, con uno stanziamento di 19 milioni di euro.

Proroga per processi complessi di riorganizzazione

La proroga dei trattamenti straordinari per riorganizzazioni aziendali complesse o piani di risanamento complessi di crisi (articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015) è confermata fino al 2027, con un limite di spesa di 100 milioni di euro annui (articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025).

La proroga del trattamento di CIGS in parola può essere concessa secondo i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22–bis del decreto legislativo n. 148/2015, non modificati dalla novella normativa.

Settore dei call center

Il comma 195 destina 20 milioni di euro per misure di sostegno ai lavoratori del settore call center, garantendo indennità in deroga pari al trattamento massimo di CIGS.

Imprese strategiche nazionali

Le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti possono accedere a ulteriori periodi di CIGS per completare piani di riorganizzazione, con un limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2025 (comma 196 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025).

Misure della legge di Bilancio 2025 - Trattamenti specifici di sostegno al reddito

Aziende sequestrate o confiscate

Il trattamento di sostegno per lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria è prorogato per il triennio 2024-2026, con una spesa annuale di 0,7 milioni di euro.

La proroga è disposta alle medesime condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità (articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di Bilancio 2024).

Accordi di transizione occupazionale

Gli interventi straordinari di integrazione salariale per transizioni occupazionali restano attivi per un massimo di 12 mesi, rivolgendosi ai datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti (articolo 22–ter del decreto legislativo n. 148/2015).

Misure della legge di Bilancio 2025 - NASpI

L’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla NASpI: per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.

Il requisito delle 13 settimane di contribuzione, spiega l’INPS con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966.

A titolo esemplificativo, l’Istituto previdenziale riporta il seguente caso.

Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.

Misure della legge di Bilancio 2025 - Congedo parentale

La legge di Bilancio 2025 (commi 217 e 218 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025) eleva l’indennità di congedo parentale all’80% per tre mesi complessivi, fruibili entro il sesto anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Pertanto chiarisce l’INPS i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possono beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:

  • un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
  • un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025.

Le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

L’INPS spiegherà le modifiche e fornirà le istruzioni dettagliate con successiva circolare

Misure della legge di Bilancio 2025 - Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Le modifiche apportate dal comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 al decreto legislativo n. 175/2023 innalzano il limite di reddito per l’accesso all’IDIS a 30.000 euro e riducono le giornate contributive richieste a 51.

 Sono stati eliminati vincoli relativi alla computabilità dei periodi contributivi e abrogate le misure di formazione legate all’indennità.

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