Nuova Class action in formato Ue: ok del CdM al decreto attuativo
Pubblicato il 10 marzo 2023
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Nella seduta del 9 marzo 2023, il Consiglio dei ministri ha provveduto ad approvare, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Il fine della direttiva è quello di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, assicurando anche una tutela effettiva e uniforme dei diritti riconosciuti dalle norme Ue e contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza.
Le relative disposizioni, in particolare:
- consentono agli enti legittimati ad agire nell’interesse dei consumatori di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (compensativi), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto unionale;
- sono volte a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.
Azioni rappresentative a tutela di interessi collettivi dei consumatori
In primo luogo, il decreto legislativo introduce, nel nuovo Titolo II.1 della parte V del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), rubricato come "Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori", alcune disposizioni riguardanti definizioni ed ambito di applicazione.
E' innanzitutto "professionista" qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente se si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Per "interessi collettivi dei consumatori", invece, si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di regolamenti e direttive unionali.
Nella definizione di "ente legittimato" rientrano, quindi, gli enti disciplinati dal nuovo articolo 140-quater del Codice - vale a dire le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco nazionale, gli organismi pubblici indipendenti che lo richiedano e gli enti designati in un altro Stato membro - nonché gli enti iscritti nell’apposito elenco elaborato e pubblicato dalla medesima Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva.
Le nuove "azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori" sono promosse, nelle 68 materie specificamente individuate nell'allegato A) del provvedimento, da un ente legittimato, in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori, e finalizzate a ottenere:
- un provvedimento inibitorio (con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva);
- un provvedimento compensativo (misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione etc.).
Le materie indicate nell'allegato sono quelle individuate da regolamenti e direttive Ue, tra cui: responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive, trasporto aereo, pratiche commerciali sleali, vendita e garanzia dei beni di consumo, indicazione dei prezzi, pubblicità ingannevole, trasporti ed energia elettrica e gas, telefonia, turismo, commercio elettronico e servizi digitali, medicinali per uso umano, protezione dei dati personali, sicurezza alimentare, assicurazioni, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, prodotti e fondi d’investimento, credito ai consumatori, blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione, mercati digitali.
Da segnalare, infine, che le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati, anche senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati.
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