Consumatori, nuove azioni rappresentative al via

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Consumatori, nuove azioni rappresentative al via

Si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 le disposizioni del nuovo Decreto legislativo n. 28 del 10 marzo 2023, attuativo della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023.

Il fine della direttiva è quello di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, assicurando anche una tutela effettiva e uniforme dei diritti riconosciuti dalle norme Ue e contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza.

Le relative disposizioni, in particolare:

  • consentono agli enti legittimati ad agire nell’interesse dei consumatori di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (compensativi), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto unionale;
  • sono volte a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Azioni rappresentative a tutela di interessi collettivi dei consumatori

In primo luogo, il decreto legislativo introduce, nel nuovo Titolo II.1 della parte V del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), rubricato come "Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori", alcune disposizioni riguardanti definizioni ed ambito di applicazione.

E' innanzitutto "professionista" qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente se si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Per "interessi collettivi dei consumatori", invece, si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di regolamenti e direttive unionali.

Nella definizione di "ente legittimato" rientrano, quindi, gli enti disciplinati dal nuovo articolo 140-quater del Codice - vale a dire le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco nazionale, gli organismi pubblici indipendenti che lo richiedano e gli enti designati in un altro Stato membro - nonché gli enti iscritti nell’apposito elenco elaborato e pubblicato dalla medesima Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva.

Le nuove "azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori" sono promosse, nelle 68 materie specificamente individuate nell'allegato A) del provvedimento, da un ente legittimato, in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori, e finalizzate a ottenere:

  • un provvedimento inibitorio (con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva);
  • un provvedimento compensativo (misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione etc.).

Le materie indicate nell'allegato sono quelle individuate da regolamenti e direttive Ue, tra cui: responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive, trasporto aereo, pratiche commerciali sleali, vendita e garanzia dei beni di consumo, indicazione dei prezzi, pubblicità ingannevole, trasporti ed energia elettrica e gas, telefonia, turismo, commercio elettronico e servizi digitali, medicinali per uso umano, protezione dei dati personali, sicurezza alimentare, assicurazioni, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, prodotti e fondi d’investimento, credito ai consumatori, blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione, mercati digitali.

Da segnalare, altresì, che le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati, anche senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati.

Nuove regole applicabili dal 25 giugno 2023

E' l'articolo 4 del decreto a disciplinare, nel dettaglio, alcune disposizioni transitorie, prevedendo che:

  • come detto, le norme del provvedimento si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023;
  • l'articolo 140-duodecies del Codice del consumo su interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal medesimo 25 giugno 2023.   

Sempre in tema di protezione dei consumatori, si segnala anche la recente pubblicazione del Decreto legislativo attuativo di n. 26/2023, di recepimento, in questo caso, della direttiva UE 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus”, finalizzata a rafforzare la tutela dei cittadini nelle ipotesi di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

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