Pace contributiva per un nuovo biennio, ma senza detrazione fiscale

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Pace contributiva per un nuovo biennio, ma senza detrazione fiscale

Torna la pace contributiva. Il disegno di legge di Bilancio 2024 la reintroduce, in via sperimentale, per il biennio 2024-2025.

Prevista, sempre transitoriamente, per il triennio 2019-2021, dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il Governo ora la ripropone per un altro biennio ma con qualche novità degna di rilievo.

Vediamo in cosa consiste la cd. pace contributiva e quali vantaggi previdenziali e fiscali offre.

Riscatto pensionistico di periodi non coperti da contribuzione

L’articolo 27 del disegno di legge di Bilancio 2024 riconosce, nel biennio 2024-2025, a chi non ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non è già titolare di pensione (diretta, come chiarito nel dossier parlamentare al ddl) la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi precedenti la data del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, comunque versata e accreditata, né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Il periodo non coperto da contribuzione:

  • può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi,
  • deve collocarsi (ovviamente) in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024).

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a esercitare la facoltà di riscatto gli iscritti:

  • all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata.

In tutti i casi, è richiesta la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda di adesione alla pace contributiva.

Assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

I lavoratori summenzionati devono risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pertanto rientrare nel cd. sistema contributivo puro) avendo riguardo a tal fine a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

NOTA BENE: Non possono beneficiare del riscatto in parola, tra gli altri, i soggetti che rientrino nel sistema contributivo puro a seguito dell’esercizio della fruizione della pace contributiva.

È bene far notare che trattasi di un requisito fondante in quanto l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere di riscatto al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Durata del periodo riscattato

Il periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata, purché decorrenti dal 1° gennaio 1996 e precedenti la data del 1° gennaio 2024.

Sono riscattabili solo i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto maturata in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria e i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”.

Pertanto la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. In tali casi di dovrà ricorrere agli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Domanda

Il soggetto interessato ad esercitare la facoltà di riscatto concessa dalla legge di Bilancio 2024 è tenuto a presentare domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2025, secondo le specifiche indicazioni che saranno rese note dall'INPS.

La domanda può essere presentata, oltre che dall’assicurato, dai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado.

Onere di riscatto senza detrazione fiscale

L’onere di riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” in base all’articolo 2, comma 5, del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

NOTA BENE: La disciplina transitoria per il triennio 2019-2021 di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevedeva la detraibilità dell’onere del riscatto dall'imposta lorda sui redditi nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. L’agevolazione fiscale in parola non è riproposta nel biennio 2024-2025.

Onere di riscatto e premi di produzione

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

In tal caso, è confermata la deducibilità dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Inoltre, le somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, rientrando nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Versamento dell’onere di riscatto

Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione non è ammessa e si dovrà pertanto versare lo stesso in unica soluzione nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o se gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Effetti della pace contributiva

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura, essendo i periodi oggetto di riscatto parificati a periodi di lavoro.

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