Patente a crediti: nuovi chiarimenti su soggetti obbligati e requisiti

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Patente a crediti: nuovi chiarimenti su soggetti obbligati e requisiti

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha integrato la pagina del sito istituzionale dedicata alle risposte più frequenti sulla patente a crediti.

Ampio è l’ambito dell’intervento chiarificatore dell’Ispettorato, che spazia dai soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, alla procedura di richiesta, ai requisiti ed ulteriori adempimenti.

Analizziamo nel dettaglio i chiarimenti, ricordando preliminarmente che la patente a crediti è obbligatoria, dal 1° ottobre 2024, per le imprese, anche non edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)  delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altro Stato UE o in uno Stato non appartenente all'Unione europea il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente/riconosciuto.

Per la disciplina della patente occorre fare generale riferimento all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, al suo decreto attuativo D.M. 18 settembre 2024, n. 132 e i successivi documenti di prassi dell’INL (circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024).

Patente a crediti: “esenzione giustificata” e “non obbligatorietà”

Il legislatore subordina il rilascio della patente a crediti al possesso di sei requisiti, vale a dire l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DURC, del documento di valutazione dei rischi - DVR, della certificazione di regolarità fiscale - DURF nonché l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSP).

Come ha sottolineato anche l'INL con la circolare n. 4 del 2024, fatta eccezione per l'iscrizione alla camera di commercio, gli altri requisiti non sono obbligatoriamente richiesti a tutte le categorie di soggetti tenuti al possesso della patente.

Lo stesso legislatore richiedere il possesso del DVR, del DURF e dell’avvenuta designazione del RSSP, “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

La procedura informatica predisposta dall'Ispettorato per richiedere il rilascio della patente, consente di indicare, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. Ma quando si può parlare di “esenzione giustificata” e quando di “non obbligatorietà”?

Si dovrà indicare la “non obbligatorietà”, avverte l’INL in una delle FAQ pubblicate il 17 gennaio 2025, nei casi in cui il lavoratore autonomo o l'impresa non è soggetto al possesso del requisito. L'Ispettorato riporta, a titolo esemplificativo, il caso del lavoratore autonomo non tenuto alla redazione DVR o alla designazione del RSPP.

L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui:

  • il requisito, pur previsto come obbligatorio, non si possiede al momento della dichiarazione. L’INL riporta l’esempio del DURC di cui non si è in possesso pur essendo stata richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisirlo;
  • nei casi in cui non si è in possesso di un requisito poiché il soggetto ha un contenzioso attivo per contestare l’obbligatorietà del requisito specifico.

Le imprese che operano in regimi di non imponibilità (es. vendite a clienti comunitari senza IVA) possono dichiarare l’esenzione giustificata rispetto al DURF, in quanto non raggiungono i parametri richiesti di versamento nel conto fiscale.

Chi è tenuto al possesso della patente a crediti?

Come abbiamo visto, il principio generale è che tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti. Tra questi l’INL include anche idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni.

In generale, l’obbligatorietà si applica a chiunque svolga attività operative direttamente legate alla realizzazione dell’opera.

Chi non è obbligato al possesso della patente?

Sono esclusi dall’obbligo anche gli organismi abilitati, accreditati e/o notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, sugli ascensori o sugli impianti di messa a terra o sulle attrezzature di lavoro.

Questi professionisti non eseguono attività manuali o operative, ma svolgono prestazioni di natura intellettuale.

Il personale ispettivo infatti assiste alle prove e ne verbalizza l’esito, acquisendo la qualifica di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.).

Non è inoltre tenuta a richiedere la patente a crediti l’impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) che agisca come General Contractor, limitandosi al coordinamento delle attività affidate a terzi e dd utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere.

Tale impresa, evidenzia l’INL, non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

Infine anche i servizi di pronto soccorso e antincendio sono esclusi dall’obbligo, poiché vengono considerati forniture di natura meramente emergenziale.

Variazione successiva dei requisiti

La perdita della certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III comporta l’obbligo di richiedere la patente a crediti.

Inoltre, un lavoratore autonomo che assume dipendenti deve aggiornare la richiesta della patente? L’INL risponde di no, in quanto la patente resta valida anche in caso di variazione successiva dei requisiti.

Imprese familiari

L’impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con prestazioni occasionali è qualificabile come lavoratore autonomo con esclusione dei requisiti relativi all’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, possesso del DVR e avvenuta designazione del RSPP?  

L’INL ricorda che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del  D.Lgs. 81/2008. Secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Pertanto solo in questi casi l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Responsabilità dell’impresa appaltatrice e comunicazione al RLS/RLST

Controllo sui subappaltatori

Committente o responsabile dei lavori devono accertare il possesso della patente a crediti, dell’attestazione SOA o di documenti equivalenti da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. anche nei casi di subappalto (articolo 90, comma 9 lett. b-bis), del  D.Lgs. 81/2008).

La verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.

Modalità di comunicazione al RLS o RLST

In relazione all’obbligo di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) dell’avvenuta richiesta della patente a crediti, la normativa non stabilisce modalità specifiche per tale comunicazione.

Pertanto l’adempimento, evidenzia l’INL, può essere assolto con qualsiasi mezzo (purché dimostrabile).

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