Patente a crediti obbligatoria per l’archeologo: nuova conferma dell’Ispettorato

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Patente a crediti obbligatoria per l’archeologo: nuova conferma dell’Ispettorato

Gli archeologi che “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono dotarsi della patente a crediti.

Lo conferma l’Ispettorato nazionale del lavoro, aggiornando la FAQ n. 11 del 15 ottobre 2024, oggetto di rilievi da parte dell’ANA, l’Associazione Nazionale Archeologi.

Per gli archeologi, liberi professionisti, la dichiarazione relativa all’iscrizione alla Camera di commercio è da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali.

Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’origine: le norme.

Patente a crediti: ambito di applicazione

Sono obbligati a possedere la patente a crediti le imprese (anche non edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, come precisato con circolare INL n. 4/2024.

Per “cantieri temporanei o mobili” si intende qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile (allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81):

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Patente a crediti: requisiti

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) subordina il rilascio della patente a crediti al possesso di sei requisiti, alcuni dei quali obbligatori solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti è oggetto di autocertificazione (art. 46 del DPR 445/2000) /dichiarazione dell’atto di notorietà sostitutiva (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Requisiti da possedere da parte di imprese e lavoratori autonomi italiani

Requisito

Obbligatorio

Autocertificazione/ Dichiarazione sostitutiva

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)

Autocertificazione

Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti in materia di sicurezza sul lavoro

Dichiarazione sostitutiva

DURC valido (documento unico di regolarità contributiva)

Autocertificazione

DVR valido (documento di valutazione dei rischi)

Solo se previsto

Dichiarazione sostitutiva

DURF valido (certificazione di regolarità fiscale)

Solo se previsto

Autocertificazione

Designazione dell’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

Solo se previsto

Dichiarazione sostitutiva

Il momento che assume rilevanza ai fini del possesso dei requisiti è quello in cui il richiedente ha effettuato la richiesta.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non incide sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento (circolare INL n. 4/2024).

Imprese e lavoratori autonomi UE o extra UE

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro sono tenuti a presentare, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti presentare una dichiarazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità straniera.

In mancanza di documento equivalente o riconosciuto anche tali soggetti sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Patente a crediti: obbligo per l’archeologo?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 15 ottobre 2024 una serie di FAQ, tra cui anche la risposta ad un quesito (FAQ n. 11) posto in merito all'obbligo, per gli archeologi, di possedere la patente a crediti per operare in cantieri.

Secondo l’INL, anche gli archeologi autonomi devono avere la patente a crediti se operano fisicamente in cantieri temporanei o mobili.

L’ANA ha contestato questa interpretazione, con una nota, il 17 ottobre 2024, affermando che i’archeologo svolge una professione intellettuale, pur in presenza di attività fisiche.

L’ANA ha citato, a sostegno della tesi avanzata, una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1234 del 21 febbraio 2022) nonché le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, che classifica il lavoro degli archeologi come parte dei servizi di ingegneria e architettura.

L’ANA ha inoltre chiarito che gli scavi archeologici hanno un inquadramento speciale rispetto ai cantieri edili e ha citato il documento INAIL “Sicurezza & Archeologia – Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale”.

Infine, gli archeologi, come liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio: la professione dell’archeologo non è ordinistica, essendo disciplinata dalla legge n. 110/2014 e dal D.M. n. 244/2019 che stabilisce la creazione di Elenchi nazionali dei professionisti dei Beni Culturali ai quali non è peraltro obbligatorio iscriversi.

Alla luce di queste argomentazioni, l’ANA aveva chiesto che l’INL riconoscesse l’esenzione dall’obbligo della patente a crediti, rettificando la FAQ.

Patente a crediti per l’archeologo: aggiornata la FAQ

L’Ispettorato nazionale del lavoro, aggiornando la FAQ n. 11, ha ribadito che gli archeologi che “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti.

L’Ispettorato, ricordando la natura non ordinistica della professione dell’archeologo e la non obbligatorietà di iscrizione agli elenchi nazionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), chiarisce che considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

Tali chiarimenti sostituiscono quelli già forniti il 15 ottobre 2024.

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